recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo paragrafo del punto 1, punto 4 e l'articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b),
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 (4) della Commissione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite.
(2)
A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata presente nell'elenco di tale parte. Le partite devono inoltre essere conformi ai requisiti stabiliti nell'idoneo certificato veterinario, il quale deve essere redatto conformemente ai modelli contenuti nella parte 2 di detto allegato.
(3)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che le partite di determinate specie di api siano introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori di cui all'allegato II, parte 1, di detto regolamento in cui la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. Le partite di api possono essere tuttavia introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio, di cui a detta parte 1, che costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio e sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Attualmente lo Stato delle Hawaii è elencato in tale colonna.
(4)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 ha stabilito un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010 durante il quale possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano accompagnate da certificati veterinari rilasciati in forza delle norme in vigore prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.
(5)
A causa di alcuni errori nel recepimento della versione pubblicata del regolamento (UE) n. 206/2010, e in particolare nei modelli di certificati figuranti negli allegati del regolamento, esso è stato pubblicato nuovamente nella Gazzetta ufficiale (5). In considerazione del periodo compreso tra la pubblicazione iniziale e la pubblicazione della versione corretta, è opportuno estendere il periodo transitorio stabilito dal regolamento (UE) n. 206/2010.
(6)
L'Argentina ha richiesto l'autorizzazione ad esportare nell'Unione carni di cervidi selvatici disossate frollate provenienti da animali originari di una zona approvata a livello UE ed indenne da afta epizootica e in cui è stata effettuata la vaccinazione (AR-1). Questo paese terzo ha fornito sufficienti garanzie in materia di polizia sanitaria a sostegno della propria richiesta. È opportuno quindi inserire il modello di certificato veterinario RUW nella colonna 4 della tabella dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per la zona del territorio dell'Argentina contrassegnata come AR-1 nella seconda colonna di tale parte.
(7)
Considerando che, se le norme UE di polizia sanitaria sono rispettate e, in particolare, se è possibile garantire tramite un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali che i bovini, caprini e ovini prelevati dai centri di raccolta, compresi i mercati, siano della stessa qualifica sanitaria, tali animali destinati alla macellazione ai fini della produzione di carne fresca da esportare nell'Unione potrebbero essere ottenuti da un centro di raccolta e quindi inviati direttamente a un macello riconosciuto. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali in Namibia ha dimostrato di garantire che gli animali presso tali centri di raccolta presentano la stessa qualifica sanitaria relativamente ai requisiti di esportazione verso l'UE e possono soddisfare garanzie supplementari (J), quali indicate nell'apposita colonna dell'allegato II, parte 1, del presente regolamento.
(8)
Il 5 maggio 2010 gli Stati Uniti hanno informato la Commissione della presenza di focolai del piccolo scarabeo dell'alveare in alcune parti dello Stato delle Hawaii. L'introduzione di partite di api provenienti da questo Stato potrebbe rappresentare una seria minaccia per le popolazioni di api dell'Unione. È di conseguenza opportuno sospendere lo Stato delle Hawaii dall'elenco figurante nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 a partire da quella data.
(9)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.
(10)
È necessario stabilire un periodo transitorio per dare agli Stati membri e agli operatori tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010, come modificato dal presente regolamento, senza perturbare gli scambi commerciali.
(11)
Alla luce della recente pubblicazione della rettifica riguardante principalmente i certificati veterinari, è necessario che il presente regolamento abbia un effetto retroattivo al fine di evitare perturbazioni negli scambi.
(12)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:
1)
L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente:
«Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.»
2)
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
3)
Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar)
Entre Ríos,
La Rioja,
Mendoza,
Misiones,
parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4),
parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4),
San Juan,
San Luis,
Santa Fe,
Tucuman,
Cordoba,
La Pampa,
Santiago del Estero,
Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa
BOV
A
1
18 marzo 2005
RUF
A
1
1o dicembre 2007
RUW
A
1
1o agosto 2010
AR-2
Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
BOV, OVI, RUW, RUF
1o marzo 2002
AR-3
Corrientes: i Dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar
BOV RUF
A
1
1o dicembre 2007
AR-4
Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2)
Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)
BOV, OVI, RUW, RUF
1o agosto 2008
AU – Australia
AU-0
Tutto il paese
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW
BA –
Bosnia-Erzegovina
BA-0
Tutto il paese
—
BH – Bahrein
BH-0
Tutto il paese
—
BR – Brasile
BR-0
Tutto il paese
EQU
BR-1
Stato di Minas Gerais
Stato di Espírito Santo
Stato di Goiás
Stato di Mato Grosso
Stato di Rio Grande do Sul, Stato di Mato Grosso do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).
BOV
A e H
1
1o dicembre 2008
BR-2
Stato di Santa Catarina
BOV
A e H
1
31 gennaio 2008
BR-3
Stati di Paraná e São Paulo
BOV
A e H
1
1o agosto 2008
BW – Botswana
BW-0
Tutto il paese
EQU, EQW
BW-1
Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18
BOV, OVI RUF, RUW
F
1
1o dicembre 2007
BW-2
Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14
Regione di Murmansk, area autonoma di Yamalo-Nenets
RUF
SV - El Salvador
SV-0
Tutto il paese
—
SZ - Swaziland
SZ-0
Tutto il paese
EQU, EQW
SZ-1
Zona situata ad ovest della cosiddetta “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane
BOV, RUF, RUW
F
1
SZ-2
Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001
BOV, RUF, RUW
F
1
4 agosto 2003
TH – Thailandia
TH-0
Tutto il paese
—
TN – Tunisia
TN-0
Tutto il paese
—
TR – Turchia
TR-0
Tutto il paese
—
TR-1
Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale
EQU
UA – Ucraina
UA-0
Tutto il paese
—
US – Stati Uniti
US-0
Tutto il paese
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW
G
UY – Uruguay
UY-0
Tutto il paese
EQU
BOV
A
1
1o novembre 2001
OVI
A
1
ZA – Sudafrica
ZA-0
Tutto il paese
EQU, EQW
ZA-1
Tutto il paese, tranne:
—
la parte della zona di lotta all'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e
—
il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal
BOV, OVI RUF, RUW
F
1
ZW – Zimbabwe
ZW-0
Tutto il paese
—
*
Requisiti conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
—
Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata, tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese.
Restrizioni per la categoria 1:
Non è autorizzata l'introduzione di frattaglie nell'Unione, tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine.»
2)
La parte 2 è così modificata:
a)
l'elenco introduttivo è sostituito dal seguente:
«PARTE 2
Modelli di certificati veterinari
Modelli
“BOV”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).
“OVI”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus).
“POR”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (Sus scrofa).
“EQU”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).
“RUF”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.
“RUW”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.
“SUF”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.
“SUW”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.
“EQW”
:
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra).
GS (garanzie supplementari)
“A”
:
garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.7.) e RUW (punto II.2.4.).
“C”
:
garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario SUW (punto II.2.3 B).
“D”
:
garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario POR (punto II.2.3 d).
“E”
:
garanzie relative al test per la tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario BOV (punto II.2.4 d).
“F”
:
garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.6.) e RUW (punto II.2.7.).
“G”
:
garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla malattia del dimagrimento cronico di cui ai modelli dei certificati veterinari RUF (punto II.1.7.) e RUW (punto II.1.8.).
“H”
:
garanzie supplementari prescritte per il Brasile. Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, dato che lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni ottenute da animali originari di tale Stato e ivi macellati.
“J”
:
garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dalle aziende ai macelli e atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta (compresi i mercati) prima del loro trasporto al macello.»
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni dei bovini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:
II.1.1. le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(1) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a –18 °C;]
II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi I e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;
II.1.5. (1) [[la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;]
(1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
II.1.6. le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;
II.1.8. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
(1) [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine sono nati, sono stati allevati ininterrottamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE (13);
(1) [c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:
(1) [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]
(1) o [le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]]]
(1) o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
(1) [c) le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
(1) o [c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (3)]]
(1) o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE;
b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;
c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
(1) [d) le carni/carni macinate bovine non sono derivate da:
i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
(1) o [d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (3)]]
(4) [II.1.10. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:
II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato:
a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n…/…della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);]
(1) (5) o [b) applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
(1) (6) o [b) applicano un programma di vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica, e le carni provengono da allevamenti in cui l'efficacia di tale programma è verificata dall'autorità veterinaria competente attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati e dimostra anche l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]
(1) (6) o [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, ma l'autorità veterinaria competente ha svolto una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza dell'afta epizootica;]
II.2.2. sono state ottenute da animali:
(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]
(1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (2) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]
(1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE: …;].
II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:
a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (7) la peste bovina e
(1) [b) nelle quali nei 30 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né ciò si è verificato nelle aziende situate in un raggio di 10 km da esse;]
(1) (8) o [b) nelle quali non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 60 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende, né in quelle situate in un raggio di 25 km da esse; e
c) nelle quali gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
(1) (14) o [c) nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;]
(1) (9) o [b) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 12 mesi precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende né in quelle situate in un raggio di 10 km da esse, e
c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
(1) (6) [d) nelle quali negli ultimi 3 mesi non sono stati introdotti animali da zone non riconosciute dall'UE; e
e) nelle quali gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;
f) che sono incluse, sulla base di un'ispezione favorevole e di una relazione ufficiale delle autorità competenti, nell'elenco delle aziende autorizzate inserite nel sistema TRACES (10) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010;]
II.2.4. sono state ottenute da animali:
a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;
b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;
c) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (11);
(1) (12) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo a un test ufficiale di intradermotubercolinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;]
(1) (6) [e) che nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;]
II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.2.6.
(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.]
(1) (8) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1) ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e
sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
(1) (9) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e
sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
II.3. Attestato relativo al benessere degli animali
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.
Osservazioni
Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).
Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.
Parte I
Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da “A” o “F” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.
Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28: Natura della merce: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “tagli”,o “carne macinata”.
Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
Casella I.28: Tipo di trattamento: se del caso, indicare “disossate”,“non disossate”, “frollate” e/o “macinate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Parte II
(1) Cancellare la dicitura che non interessa.
(2) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(3) Nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 deve essere aggiunto sia il numero delle carcasse o delle parti di carcasse bovine per le quali è prescritta la rimozione della colonna vertebrale sia il numero di quelle per le quali non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.
(4) Barrare se la partita non è destinata a essere introdotta in Svezia o in Finlandia.
(5) Esclusivamente per le carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota (8).
(6) Garanzie supplementari relative all'importazione di carni disossate frollate da fornire ove la lettera “H” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(7) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono consentite le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (8).
(8) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera A figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(9) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera F figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è consentita l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione degli animali.
(10) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che questo elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico, a fini informativi, mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
(11) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte.
(12) Garanzie supplementari relative al test per la tubercolosi da fornire ove la lettera E figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Intradermotubercolinizzazione da eseguire conformemente alle disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE.
(13) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE.
(14) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera “J”nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni degli ovini e dei caprini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:
II.1.1. le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;
(1) II.1.2. [le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
(1) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a – 18 °C;]
II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi II e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;
II.1.5. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;]
(1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
II.1.6. le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;
II.1.8. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
(1) [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE; (2)
(1) [c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:
(1) [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]
(1) o [le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]]]
(1) o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
(1) [c) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]
(1) o [c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]]
(1) o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE:
a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE;
b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;
c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
(1) [d) le carni/carni macinate non sono derivate da:
i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]
(1) o [d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]]
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:
II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (3) che, alla data del rilascio del presente certificato:
a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
(1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);]]
(1) (4) o [b) applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
II.2.2. sono state ottenute da animali:
(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]
(1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]
(1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE … ;].
II.2.3. sono state ottenute da animali di aziende:
a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (5) la peste bovina;
b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti; e
(1) [c) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;]
(1) (4) o [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali e nel raggio di 50 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; e
d) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
(1) (8) o [d) nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;]
II.2.4. sono state ottenute da animali:
a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;
b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;
c) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (6);
II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.2.6.
(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.]
(1) (4) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e
sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
(1) (7) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e
sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
II.3. Attestato relativo al benessere degli animali
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.
Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, degli ovini domestici (Ovis aries) e dei caprini domestici (Capra hircus).
Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.
Parte I
Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da “A” o “F” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.
Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.28: Natura della merce: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “tagli” o “carne macinata”. Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
Casella I.28: Tipo di trattamento: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” “frollate” e/o “macinate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Parte II
(1) Cancellare la dicitura che non interessa.
(2) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE.
(3) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(4) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera “A” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(5) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono autorizzate le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (4).
(6) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte.
(7) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera “F” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.
(8) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera “J” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello):
Titolo e qualifica:
Data:
Firma:»
Timbro:
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell'Unione con paesi terzi.
(2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell'Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono tuttavia essere importate nell'Unione per 40 giorni da tale data. (Se nella colonna 7 non figura alcuna data significa che non si applicano limitazioni temporali).
(3) Possono essere importate nell'Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8. Se nella colonna 8 non figura alcuna data non si applicano limitazioni temporali.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.