3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/15


REGOLAMENTO (UE) N. 779/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Rotwurst (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, di una modifica minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Rotwurst», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).

(2)

Scopo della domanda è modificare il disciplinare introducendo altri tipi di confezionamento, in particolare per consentire l’uso di contenitori di plastica, ma non quello del budello artificiale. Ciò risponde meglio alla realtà del mercato e alle preferenze del consumatore, consentendo di sfruttare il potenziale di mercato esistente.

(3)

La Commissione ha esaminato le modifiche e ha concluso che sono giustificate. Considerato che si tratta di modifiche minori, la Commissione può approvarle senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 del detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», quali indicate nell’allegato I, sono approvate.

Articolo 2

Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.


ALLEGATO I

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Rotwurst» è così modificato:

1)

alla voce «4.2. Descrizione», il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Thüringer Rotwurst è venduta fresca in crespone o in vescica o sotto forma di conserva in vasi di vetro o altri contenitori, escluso il budello artificiale.»;

2)

alla voce «4.5. Metodo di produzione», la settima frase è sostituita dalla seguente:

«La miscela è quindi insaccata senza compattarla troppo nel crespone di suino o nella vescica ed è poi cotta a bagnomaria per 80 minuti a 85 °C o 105 minuti a 85 °C (vescica), oppure conservata in vasi di vetro o altri contenitori, escluso il budello artificiale.»


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine

«THÜRINGER ROTWURST»

Numero CE: DE-PGI-0105-0224-18.02.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Thüringer Rotwurst»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si tratta di uno speciale sanguinaccio preparato con materie prime di qualità, la cui eccellenza è sottolineata dall’aspetto omogeneo della sezione, dal colore rosso vivo e dall’aroma speziato. Una sua caratteristica specifica sono i dadi di carne magra inseriti nell’impasto (pari almeno al 35 %; parte della carne magra può essere sostituita da fegato, cuore o lingua) e il guanciale accuratamente rifilato (fino al 35 %). Oltre al sangue e alla cotenna, la salsiccia contiene anche circa il 5 % di fegato. La Thüringer Rotwurst è venduta fresca in crespone o in vescica oppure sotto forma di conserva in vasi di vetro o in altri contenitori, escluso il budello artificiale.

Composizione:

Per 100 kg di salsiccia sono necessari 55 kg di carne suina precotta priva di cartilagini e contenente non oltre il 5 % di grasso visibile, 25 kg di guanciale precotto e scotennato, 5 kg di fegato suino crudo, 7,5 kg di sangue suino in salamoia, 7,5 kg di cotenna cotta, sale nitritato per salamoia, miscela di spezie (in particolare pepe nero macinato, maggiorana di Turingia e cipolle).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo delle salsicce di sanguinaccio avviene nella zona geografica indicata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il Land federale di Turingia

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La Thüringer Rotwurst vanta una tradizione secolare in Turingia. È una presenza costante nella macelleria artigianale ed è preparata e consumata, spesso da tempi immemorabili, nelle popolari feste della macellazione in Turingia. Attualmente è prodotta in tutta la regione della Turingia. Vi sono anche diversi grandi produttori. Il legame del nome con la provenienza geografica è stato mantenuto, poiché ai tempi dell’ex DDR questa denominazione è stata impiegata unicamente come indicazione autentica dell’origine geografica.

5.2.   Specificità del prodotto

Da oltre 200 anni gli insaccati della Turingia, tra cui da tempi immemorabili figura la Thüringer Rotwurst, godono di buona reputazione in Germania e all’estero. La Thüringer Rotwurst è particolarmente nota e ricercata per il suo gusto eccellente ed è anche soprannominata la «regina dei sanguinacci».

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La reputazione della Thüringer Rotwurst è fondata sull’abilità e l’esperienza dei macellai di Turingia e sulle ricette trasmesse di generazione in generazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt Vol. 20 del 16.5.2008, parte 7a-bb, pag. 33365

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/150