31.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO (UE) N. 768/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 agosto 2010

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo dal 1o luglio 2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e corrispondono al 1o luglio 2009.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 agosto 2010.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente il 31 agosto 2010. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 agosto 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO

Coefficienti correttori

luglio 2009

Afghanistan (1)

0

Albania

73,9

Algeria

76,5

Angola

115,8

Arabia Saudita

85,2

Argentina

57,1

Armenia

68,7

Australia

102,3

Azerbaigian

93,7

Bangladesh

50,8

Barbados

111

Belize

65,9

Benin

93,1

Bielorussia

61,5

Bolivia

58,4

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

62,5

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

73,2

Botswana

53,2

Brasile

87,4

Burkina Faso

95,8

Burundi (1)

0

Cambogia

71,5

Camerun

95,6

Canada

74,6

Capo Verde

73,1

Ciad

122,8

Cile

61,9

Cina

85,6

Cisgiordania — Striscia di Gaza

100,7

Colombia

76

Congo (Brazzaville)

118,2

Corea del Sud

82,8

Costa d'Avorio

99,5

Costa Rica

75,1

Croazia

92,3

Cuba

83,2

Ecuador

70,3

Egitto

39,2

El Salvador

70,2

Eritrea

50,1

Etiopia

83,8

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

68,1

Filippine

62,7

Gabon

104,4

Gambia

60,7

Georgia

86,5

Ghana

53,1

Gibuti

97,1

Guatemala

75,5

Guinea-Bissau

107,7

Guinea (Conakry)

63,5

Guyana

59,3

Haiti

107,4

Honduras

70,2

Hong Kong

95

India

54,5

Indonesia (Banda Aceh)

51,2

Indonesia (Giacarta)

74,3

Iraq (1)

0

Isole Figi

61,9

Isole Salomone

90,3

Israele (Tel Aviv)

102,5

Giamaica

84,8

Giappone (Tokyo)

126,3

Giordania

81,5

Kazakistan (Almaty)

76,3

Kazakistan (Astana)

68,1

Kenia

75,1

Kirghizistan

85,9

Kosovo (Pristina)

54,6

Laos

85,7

Lesotho

57,3

Libano

81,9

Liberia

90,8

Madagascar

83,9

Malawi

76

Malaysia

70,1

Mali

84,9

Marocco

76,1

Mauritania

61,1

Mauritius

69,7

Messico

65,1

Moldova

64,3

Montenegro

68,1

Mozambico

73,4

Namibia

71,2

Nepal

77,7

Nicaragua

55,5

Niger

85,9

Nigeria

87,5

Norvegia

125,2

Nuova Caledonia

125,9

Nuova Zelanda

86,4

Pakistan

43,9

Panama

57,6

Papua-Nuova Guinea

94,2

Paraguay

66,5

Perù

75,1

Repubblica centrafricana

106,7

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

125,3

Repubblica Dominicana

64,4

Ruanda

84,6

Russia

97,1

Samoa

70,5

Senegal

90,3

Serbia (Belgrado)

66,5

Sierra Leone

75,1

Singapore

97,3

Siria

77,1

Stati Uniti (New York)

92

Stati Uniti (Washington)

87,4

Sud Africa

57,5

Sudan (Khartoum)

52,5

Sudan meridionale (Juba)

91,6

Sri Lanka

62,9

Svizzera (Berna)

109

Svizzera (Ginevra)

109,5

Suriname

45,9

Swaziland

58,2

Tagikistan

56,9

Taiwan

76,6

Tanzania

67,6

Thailandia

55,6

Timor orientale

67,8

Togo

87,9

Trinidad e Tobago

74,6

Tunisia

68,7

Turchia

76,6

Ucraina

75,1

Uganda

63,4

Uruguay

71,3

Uzbekistan

50,9

Vanuatu

102,2

Venezuela

92,4

Vietnam

47,4

Yemen

66,6

Zambia

49,2

Zimbabwe (1)

0


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