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5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 702/2010 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olomoucké tvarůžky (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Olomoucké tvarůžky», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
La Germania, il 7 gennaio 2008, e l’Austria, il 31 gennaio 2008 e il 4 febbraio 2008, hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) e d) del suddetto regolamento. |
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(3) |
Con lettere in data 6 maggio 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità delle rispettive procedure interne. |
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(4) |
Poiché nel termine previsto non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica ceca e l’Austria o tra la Repubblica ceca e la Germania, la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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(5) |
In merito alla presunta inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2, rispetto all’assenza di determinata qualità del prodotto, nel disciplinare di produzione sono riportati particolari concernenti il processo di produzione e le caratteristiche del prodotto finale, segnatamente le caratteristiche organolettiche, da cui non si rileva l’esistenza di alcun errore manifesto. |
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(6) |
Quanto all’obiezione che in base all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione, occorre sottolineare che nel caso in esame l’associazione richiedente era costituita da un’unica impresa che soddisfaceva le condizioni per la presentazione di una domanda stabilite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006. Inoltre, il richiedente è l’unico produttore nella regione designata e il solo produttore di detto formaggio nella zona di cui trattasi o nelle zone circostanti. |
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(7) |
Dalle ricerche svolte risulta che le denominazioni «Olmützer Quargel» e «Olomoucké tvarůžky» sono, rispettivamente in lingua tedesca e in lingua ceca, i nomi di formaggi simili che hanno origini storiche comuni, in quanto fanno riferimento alla città di Olomouc nella Repubblica ceca. Le dichiarazioni di opposizione dell’Austria facevano valere che marchi contenenti i termini «Olmützer Quargel» erano stati registrati prima che venisse presentata la domanda di registrazione della denominazione «Olomoucké tvarůžky» come indicazione geografica protetta. Poiché le denominazioni hanno origini comuni, e in considerazione delle somiglianze visive tra i prodotti, la richiesta della protezione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare paragrafo 1, lettera b), potrebbe comportare, se registrata, che la denominazione «Olomoucké tvarůžky» sia considerata da un tribunale competente tutelata contro l’uso della denominazione «Olmützer Quargel». Ne consegue pertanto che l’esistenza della denominazione «Olmützer Quargel» sarebbe danneggiata dalla registrazione di «Olomoucké tvarůžky», come previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. È inoltre provato che l’uso della denominazione «Olmützer Quargel», pur concernendo un prodotto che ha un’origine comune con «Olomoucké tvarůžky», non è in genere inteso a sfruttare la reputazione di quest’ultima denominazione. Per tali motivi e in base a considerazioni di equità e di uso tradizionale, è opportuno prevedere il periodo transitorio massimo stabilito all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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(8) |
Quanto ai marchi contenenti i termini «Olmützer Quargel», tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Olomoucké tvarůžky», poiché le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 non sono soddisfatte, i marchi in questione non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Olomoucké tvarůžky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi. |
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(9) |
Il divieto di registrare denominazioni che sono divenute generiche, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 si riferisce all’intera denominazione proposta per registrazione. Ciò non osta alla registrazione di una denominazione composta di più di un termine, anche nel caso in cui uno di tali termini o una sua traduzione abbiano carattere generico, se la denominazione nel suo insieme non è divenuta generica. Inoltre una dichiarazione di opposizione presentata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), di detto regolamento, concernente la genericità di una denominazione, può riguardare unicamente la denominazione della quale è chiesta la registrazione. La denominazione proposta per registrazione è «Olomoucké tvarůžky», mentre le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione riguardano il presunto uso corrente di «Olmützer Quargel» in Germania e in Austria, non quello di «Olomoucké tvarůžky». Nelle dichiarazioni di opposizione non vi è alcun elemento da cui risulti che la denominazione proposta per registrazione rientri in tale uso corrente. |
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(10) |
Poiché la protezione è accordata per l’intera denominazione «Olomoucké tvarůžky», la sua componente non geografica può essere utilizzata, anche nelle sue traduzioni, in tutta l’Unione a condizione che siano rispettati i principi e le regole applicabili nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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(11) |
Ne consegue pertanto che la denominazione «Olomoucké tvarůžky» può essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, a condizione di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale il termine «Olmützer Quargel» può continuare a essere utilizzato in circostanze che, per il solo periodo transitorio, potrebbero essere in contrasto con la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Olmützer Quargel» può essere utilizzato per designare formaggi che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Olomoucké tvarůžky».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3 Formaggi
REPUBBLICA CECA
Olomoucké tvarůžky (IGP)