31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/12


REGOLAMENTO (UE) N. 687/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che l’aiuto finanziario concesso sia limitato al 4,1 % o al 4,6 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

(2)

L’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) stabilisce le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata da un’organizzazione di produttori. Ai sensi del paragrafo 6, lettera a), del suddetto articolo, un’organizzazione di produttori deve fatturare la produzione commercializzata di ortofrutticoli nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori», se del caso sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione.

(3)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 reca una definizione di «prima trasformazione». Tale definizione ha dato tuttavia adito a difficoltà di interpretazione. Poiché la certezza del diritto richiede norme precise riguardo al calcolo del valore della produzione commercializzata, è opportuno sopprimere tale definizione e adattare di conseguenza la definizione di «sottoprodotto».

(4)

Il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione si è rivelato difficile. Ai fini del controllo e per maggior semplicità è pertanto opportuno introdurre un tasso forfettario che rappresenti il valore del prodotto di base, ovvero gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione e le attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria. Dal momento che i volumi di frutta e verdura necessari per la produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli variano considerevolmente secondo il gruppo di prodotti, è opportuno che i tassi forfettari applicabili rispecchino tali differenze.

(5)

Occorre introdurre un tasso forfettario che rappresenti unicamente il valore del prodotto di base anche per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione convertiti in erbe aromatiche trasformate e in paprica in polvere.

(6)

Per garantire una transizione armoniosa verso il nuovo sistema di calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, è opportuno che il nuovo metodo di calcolo non si applichi ai programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, fatta salva la possibilità di modificarli, in conformità agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Per la stessa ragione, per il periodo di riferimento dei programmi operativi approvati dopo tale data occorre che il valore della produzione commercializzata sia calcolato secondo le nuove norme.

(7)

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nel ricorso al ritiro dal mercato, è opportuno aumentare il margine annuale di superamento stabilito dall’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007.

(8)

Per agevolare la distribuzione gratuita, occorre prevedere la possibilità di consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, nel caso questi siano stati sottoposti a trasformazione.

(9)

È opportuno aggiornare gli importi forfettari definiti all’articolo 83, paragrafo 1, e nell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1580/2007 relativi alle spese di trasporto, cernita e imballaggio sostenute per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:

«h)

si intende per “sottoprodotto” un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;»

b)

il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

«i)

per “preparazione” si intendono le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli non trasformati in ortofrutticoli trasformati;»

2)

l’articolo 52 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati, né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore ortofrutticolo.

Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’associazione di produttori, da una cooperativa di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.

Il tasso forfettario è pari:

a)

al 53 % per i succhi di frutta;

b)

al 73 % per i succhi concentrati;

c)

al 77 % per il concentrato di pomodoro;

d)

al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;

e)

al 48 % per le conserve di frutta e verdura;

f)

al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;

g)

all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;

h)

all’81 % per la frutta secca;

i)

al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;

j)

al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;

k)

al 41 % per la paprika in polvere.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se del caso, la produzione ortofrutticola commercializzata va fatturata nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori”, quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:

a)

l’IVA;

b)

le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto.»

3)

all’articolo 53, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.

Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.»;

4)

all’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.»;

5)

all’articolo 81, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.»

6)

all’articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.

2.   Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.»;

7)

è inserito l’allegato VI bis di cui all’allegato I del presente regolamento;

8)

l’allegato XI è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;

9)

l’allegato XII è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO VI bis

PRODOTTI TRASFORMATI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2 bis

Categoria

Codice NC

Descrizione

Succhi di frutta

ex 2009

Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati.

I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall’eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d’acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari quantomeno a 200 Kg.

Concentrato di pomodoro

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballati in confezioni pronte il cui peso netto equivale almeno a 200 Kg.

Ortofrutticoli congelati

ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59.

ex 0811

Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95.

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91.

Frutta e verdura in scatola

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi:

frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni o dai pimenti della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97.

ex 2002

Pomidoro preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10.

ex 2008

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, della sottovoce ex 2008 19

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

Funghi in scatola

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati diversamente che nell’aceto o nell’acido acetico

Frutta temporaneamente conservata in salamoia

ex 0812

Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all’alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98.

Frutta essiccata

ex 0813

Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806;

0804 20 90

Fichi secchi;

0806 20

Uve secche;

ex 2008 19

— Altri frutti a guscio, diversamente preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove, esclusi i frutti tropicali e relativi miscugli.

Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.

Erbe aromatiche trasformate

ex 0910

Timo essiccato

ex 1211

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.

Paprika in polvere

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna

Spese di trasporto

(EUR/t)

Inferiore a 25 km

18,2

Da 25 km a 200 km

41,4

Da 200 km a 350 km

54,3

Da 350 km a 500 km

72,6

Da 500 km a 750 km

95,3

750 km o più

108,3

Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,5 EUR/t.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO XII

PARTE A

SPESE DI CERNITA E DI IMBALLAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1

Prodotto

Spese di cernita e di imballaggio

(EUR/t)

Mele

187,7

Pere

159,6

Arance

240,8

Clementine

296,6

Pesche

175,1

Nettarine

205,8

Cocomeri

167,0

Cavolfiori

169,1

Altri prodotti

201,1

PARTE B

DICITURA DA APPORRE SULL’IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № (1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Ingyenes szétosztásra szánt termék (1580/2007/EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) Nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)»