28.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO (UE) N. 670/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Estonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»), in particolare l’articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), prevede la sostituzione con l’euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell’Unione economica e monetaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell’euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro come moneta unica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l’euro.

(5)

Il regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale cipriota con l’euro.

(6)

Il regolamento (CE) n. 836/2007 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale maltese con l’euro.

(7)

Il regolamento (CE) n. 693/2008 del Consiglio (7) ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovacca con l’euro.

(8)

Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, l’Estonia è uno Stato membro con deroga conformemente all’articolo 139, paragrafo 1, del trattato.

(9)

Ai sensi della decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 (8), l’Estonia soddisfa le necessarie condizioni per l’adozione dell’euro e la deroga a favore dell’Estonia è abrogata con decorrenza dal 1o gennaio 2011.

(10)

Per l’introduzione dell’euro in Estonia occorre estendere all’Estonia le vigenti disposizioni relative all’introduzione dell’euro previste dal regolamento (CE) n. 974/98.

(11)

Il piano di passaggio all’euro dell’Estonia specifica che le banconote e le monete in euro dovrebbero avere corso legale in detto Stato membro il giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell’euro e di sostituzione del denaro liquido dovrebbe essere il 1o gennaio 2011. Il periodo di «abbandono graduale» non si dovrebbe applicare.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(3)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.

(4)  GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.

(5)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1.

(6)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 3.

(7)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 1.

(8)  Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative alla Germania e alla Grecia è inserita la seguente riga:

Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di «abbandono graduale»

 

«Estonia

1o gennaio 2011

1o gennaio 2011

No»