27.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/16


REGOLAMENTO (UE) N. 667/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea, che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907(2009). Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/414/PESC che modifica la decisione 2010/127/PESC al fine di introdurre una procedura per la modifica e il riesame dell'elenco delle persone e delle entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite competente (in prosieguo: il «comitato delle sanzioni»).

(2)

Le misure restrittive nei confronti dell’Eritrea comprendono un divieto di fornire all'Eritrea assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari e un divieto di acquistare o ottenere dall’Eritrea tale assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere.

(3)

La decisione 2010/127/PESC dispone inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(4)

La decisione 2010/127/PESC prevede altresì misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni competente, nonché il divieto di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità e di fornire assistenza e servizi connessi. Queste misure restrittive dovrebbero essere imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, entità governative e parastatali e entità di proprietà privata di cittadini eritrei che vivono all'interno o all'esterno del territorio eritreo, designate dalle Nazioni Unite per aver violato l'embargo sulle armi imposto dall’UNSCR 1907 (2009), fornito sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione, ostacolato l’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti, dato rifugio, finanziato, agevolato, sostenuto, organizzato, formato e istigato persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro Stati diversi dall'Eritrea, o i loro cittadini nella regione, o intralciato le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio istituito dal Consiglio di sicurezza.

(5)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(7)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(8)

In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.

(9)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe contenere la previsione che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni, affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(10)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4).

(11)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

b)   «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

c)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

d)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)   «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)   «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza relative alla Somalia e all'Eritrea;

g)   «territorio dell'Unione»: i territori a cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (in prosieguo: l'«elenco comune delle attrezzature militari dell’UE»), direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o la fornitura di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;

c)

ottenere assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea;

d)

ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 3

1.   Per garantire un'applicazione rigorosa dell'articolo 1 della decisione 2010/127/PESC, tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese devono essere assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6).

3.   Inoltre, la persona che introduce i beni o che assume la responsabilità del loro trasporto mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

4.   Fino al 31 dicembre 2010 le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

Articolo 4

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

5.   All'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni a norma del punto 15 e del punto18, lettera b), dell'UNSCR 1907 (2009).

6.   L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

7.   L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

2.   In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   L’articolo 4, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   L’articolo 4, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 8

1.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo elencata/o all'allegato I;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo elencata/o all'allegato I.

2.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

b)

collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce nell'allegato I la persona fisica o giuridica, entità o organismo in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato/a direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

3.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.

Articolo 13

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati all'allegato II.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2010/414/PESC (Cfr. la pagina 74 della presenta Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

(6)  GU L 253, del 11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone fisiche e giuridiche, entità o organismi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 12


ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESE BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unità A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73