23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 655/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2010
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 22 luglio 2010 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
137,4 |
0 |
BR |
137,9 |
0 |
AR |
||
122,5 |
0 |
TH |
||
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
132,9 |
0 |
BR |
141,0 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
217,9 |
25 |
BR |
257,2 |
13 |
AR |
||
316,3 |
0 |
CL |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
255,0 |
0 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
147,2 |
0 |
BR |
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
184,0 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
276,4 |
6 |
BR |
293,9 |
1 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
323,9 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
341,4 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
339,1 |
0 |
BR |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
566,9 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»