20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/10


REGOLAMENTO (UE) N. 633/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 15 novembre 2009 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato modifiche all’Interpretazione IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima (nel prosieguo «modifiche all’IFRIC 14»). L’obiettivo delle modifiche all’IFRIC 14 è eliminare una conseguenza indesiderata dell’IFRIC 14 nei casi in cui un’entità soggetta ad una previsione di contribuzione minima effettua un pagamento anticipato di contributi per cui in determinate circostanze l’entità che effettua tale pagamento anticipato sarebbe tenuta a contabilizzare una spesa. Nel caso in cui un piano a benefici definiti è soggetto ad una previsione di contribuzione minima, la modifica all’IFRIC 14 impone di trattare questo pagamento anticipato come un’attività, alla stregua di qualsiasi altro pagamento anticipato.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche all’IFRIC 14 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 il testo dell’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 è modificato come figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche all’IFRIC 14 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 14

Modifiche all’Interpretazione IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

MODIFICHE ALL’IFRIC 14

I paragrafi 16–18 e 20–22 sono modificati.

Si aggiungono i paragrafi 3A, 27B e 29.

PREMESSA

3A

Nel novembre 2009, l’International Accounting Standards Board ha modificato l’IFRIC 14 per eliminare una conseguenza involontaria derivante dal trattamento di pagamenti anticipati di contributi futuri in presenza di una previsione di contribuzione minima.

INTERPRETAZIONE

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

16

Se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è

(a)

[eliminato];

(b)

il costo previdenziale futuro a carico dell’entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità; il costo previdenziale futuro per l’entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.

17

L’entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un’entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di chiusura dell’esercizio l’entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell’ultimo caso, l’ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione.

L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18

Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.

20

In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:

(a)

qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l’entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l’importo prima che le fosse richiesto di farlo); e

(b)

il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).

21

Un’entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell’effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un’entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l’obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell’esercizio, secondo quanto stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi da parte dell’entità alle scadenze previste. Tuttavia, la stima non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell’esercizio.

22

Quando un’entità determina l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l’ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore di zero.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27B

Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi 16–18 e 20–22. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

29

Un’entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 16–18 e 20–22 dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l’entità applica la presente Interpretazione. Se l’entità aveva già applicato la presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall’applicazione delle modifiche negli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio comparativo presentato.