8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (UE) N. 595/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Secondo il regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se sono stati trasformati conformemente alle disposizioni del suo allegato VII. Inoltre il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e sottoprodotti di origine animale possono essere immessi sul mercato solo se rispettano le prescrizioni specifiche di tale allegato.

(2)

L'allegato VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione e l'importazione di siero di equidi. Tuttavia alcuni Stati membri, partner commerciali e operatori economici hanno indicato interesse nell'uso tecnico, nell'Unione, di sangue e una gamma più vasta di prodotti sanguigni di equidi, originari sia dell'Unione che di paesi terzi. Al fine di facilitare l'uso per fini tecnici di sangue e prodotti sanguigni occorre fissare le relative prescrizioni di polizia sanitaria. In base ai dati scientifici disponibili tali norme devono ridurre i rischi potenziali di trasmissione di talune malattie soggette a obbligo di denuncia, conformemente alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2). In particolare il sangue deve provenire da macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) o da impianti autorizzati ad effettuare la raccolta di sangue dall'autorità competente del paese terzo e sotto il controllo di quest'ultima, ad esempio aziende in cui gli animali sono tenuti in condizioni sanitarie speciali.

(3)

L'allegato VIII, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti applicabili all'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti.

(4)

Gli operatori economici hanno indicato il loro interesse nell'uso di tali sottoprodotti di origine animale per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti. Tuttavia l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale deve essere consentita solo se provengono da animali idonei alla macellazione in vista del consumo umano o che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo e se sono stati sottoposti ad un trattamento che riduce i potenziali rischi per la salute.

(5)

Inoltre occorre prendere misure adeguate contro i rischi di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) quando le corna sono asportate dal cranio. Il comitato direttivo scientifico ha emesso un parere sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti (4), in base al quale le corna devono essere asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica in modo la prevenire la contaminazione reciproca con agenti della TSE.

(6)

Di conseguenza occorre aggiungere un nuovo capitolo XV all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 che specifichi le condizioni di immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.

(7)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 437/2008 (5) della Commissione, stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione. L'allegato VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti specifici riguardanti la commercializzazione e l'importazione di latte, prodotti di latte e colostro. In questo capitolo il punto 3 della sezione A e il punto 1.5 della sezione B definiscono i requisiti applicabili al colostro destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica. Il modello di certificato sanitario per l'importazione del latte e dei prodotti a base di latte non destinati al consumo umano è definito nell'allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002. I requisiti applicabili al colostro stabiliti da detto modello di certificato sono più severi rispetto ai requisiti applicabili al commercio all'interno dell'Unione stabiliti dall'allegato VII, capitolo V dello stesso regolamento. Di conseguenza occorre modificare il modello di certificato in modo che i requisiti applicabili all'importazione di colostro non siano più sfavorevoli rispetto a quelli applicati alla produzione e alla commercializzazione di colostro all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il modello di certificato di cui allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(8)

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano con riferimento alla decisione 79/542/CEE (6) del Consiglio e delle decisioni 97/296/CE (7), 94/85/CEE (8), 94/984/CE (9), 2000/585/CE (10), 2000/609/CE (11), 2004/211/CE (12), 2004/438/CE (13) e 2006/696/CE (14) della Commissione. Tali atti sono stati sostituiti oppure modificati considerevolmente. È pertanto opportuno modificare l'allegato XI in modo da tenere conto delle modifiche di tali atti legislativi dell'Unione.

(9)

Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione di sottoprodotti di origine animale nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002 non modificato dal presente regolamento.

Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 ottobre 2010, a condizione che i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1o settembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  Parere del comitato direttivo scientifico, adottato alla riunione del 10 e 11 gennaio 2002 e modificato alla riunione del 7 e 8 novembre 2002.

(5)  GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7.

(6)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(7)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(8)  GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(9)  GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

(10)  GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

(11)  GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

(12)  GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(13)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(14)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

(1)

L'allegato VIII è modificato come segue:

a)

Il capitolo V è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico

A.   Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico è subordinata alle condizioni seguenti.

1.

Il sangue può essere commercializzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

è stato ottenuto da equidi che:

i)

all'ispezione in data della raccolta del sangue non presentavano segni clinici di qualunque delle malattie soggette a obbligo di denuncia di cui all'allegato A della direttiva 90/426/CEE, dell'influenza degli equini, della piroplasmosi equina, della rinopolmonite equina e dell'arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3., punto 4 dell'edizione del 2009 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE);

ii)

sono stati mantenuti per almeno 30 giorni prima e durante la raccolta in aziende sotto controllo veterinario e non soggette ad un divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE o alle restrizioni di cui all'articolo 5 di detta direttiva;

iii)

per i periodi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE, non sono entrati in contatto con equidi da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria conformemente a tale articolo e che per almeno 40 giorni prima e durante la raccolta di sangue non sono entrati in contatto con equidi originari di uno Stato membro o di un paese terzo non indenne da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva;

b)

è stato raccolto sotto supervisione veterinaria:

i)

in macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii)

in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2.

I prodotti sanguigni possono essere commercializzati se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

b)

i prodotti sanguigni sono stati ottenuti da sangue che:

i)

soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a); oppure

ii)

è stato sottoposto ad almeno uno dei seguenti quattro trattamenti, seguito da un controllo d'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (Burkholderia mallei):

trattamento termico ad una temperatura di 65 °C per almeno tre ore;

irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;

modifica del pH in pH 5 per due ore

trattamento termico ad una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa.

3.

Il sangue e i prodotti sanguigni di equidi devono essere imballati in contenitori impermeabili sigillati recanti:

a)

un'etichetta chiara con l'indicazione “SANGUE E PRODOTTI SANGUIGNI DI EQUIDI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”;

b)

il numero di riconoscimento dell'impianto di raccolta di cui al paragrafo 1, lettera b).

B.   Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico alle condizioni seguenti.

1.

Il sangue deve essere conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) della sezione A e deve essere raccolto sotto controllo veterinario in:

a)

macelli

i)

riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii)

riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. oppure

b)

in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente del paese terzo al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2.

I prodotti sanguigni devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 della sezione A.

Inoltre i prodotti sanguigni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A devono essere prodotti da sangue ottenuto da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data di raccolta in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo di raccolta che durante tale periodo e nel periodo di raccolta del sangue è rimasto indenne da:

a)

peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE;

b)

encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;

c)

morva:

i)

per un periodo di tre anni; oppure

ii)

per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato segni clinici di morva durante l'ispezione post-mortem nel macello di cui al paragrafo 1, lettera a), incluso esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale;

d)

stomatite vescicolare per un periodo di sei mesi.

3.

I prodotti sanguigni devono provenire da impianti tecnici riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

4.

Il sangue e i prodotti sanguigni devono provenire da un paese terzo incluso nell'elenco di cui alle seguenti parti dell'allegato XI:

a)

parte XIII (A) nei casi in cui il sangue è stato raccolto conformemente al paragrafo 1 della sezione A o i prodotti sanguigni sono stati prodotti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A; oppure

b)

parte XIII(B) nei casi in cui siano stati sottoposti a trattamenti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii) della sezione A.

5.

Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere imballati ed etichettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a) della sezione A e accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 4A, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale.»

b)

é aggiunto il seguente capitolo XV:

«CAPITOLO XV

Requisiti applicabili a corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

A.   Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti è subordinata alle condizioni seguenti:

1.

provengono da animali che:

a)

sono stati macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea; oppure

b)

non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali.

2.

sono stati sottoposti ad un trattamento termico per almeno un'ora ad una temperatura interna di almeno 80 °C;

3.

le corna sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;

4.

è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

5.

sono stati confezionati in imballaggi o contenitori nuovi; oppure trasportati in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;

6.

gli imballaggi o i contenitori devono riportare chiaramente:

a)

il tipo di prodotto (corna, prodotti a base di corna, zoccoli o prodotti a base di zoccoli);

b)

la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”;

c)

il nome e l'indirizzo dell'impianto tecnico o di magazzinaggio di destinazione riconosciuto.

B.   Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti alle condizioni seguenti:

1.

sono originari di paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVIII;

2.

sono stati prodotti conformemente al presente capitolo, lettera A;

3.

sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nell'allegato X, capitolo 18, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale;

4.

dopo i controlli veterinari al posto di frontiera di ingresso nell'Unione previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva, vengono trasportati direttamente all'impianto tecnico o di magazzinaggio riconosciuto.»

(2)

L'allegato X è così modificato:

a)

Il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano

Image

Image

Image

b)

Il capitolo 4(A) è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4 A

Certificato sanitario

Per l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per uso tecnico, destinati alla spedizione o al transito (2) nell'Unione europea

Image

Image

Image

Image

c)

Il capitolo 4(D) è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione e il transito nell'Unione europea (2) di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati a uso tecnico

Image

Image

Image

d)

è aggiunto il seguente capitolo 18:

«CAPITOLO 18

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito nell'Unione europea (2) di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

Image

Image

(3)

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese terzo in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria. Le descrizioni seguenti si riferiscono a territori o parti di territori dai quali sono consentite le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale, conformemente al pertinente certificato o dichiarazione di polizia sanitaria di cui all'allegato X.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE (1).

PARTE II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2).

PARTE III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (3).

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10A e 10B)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4B)

A.   Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B.   Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutici (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)

A.

Prodotti sanguigni

1.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte:

(JP) Giappone.

2.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione (4):

(JP) Giappone.

3.

Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 (5):

(JP) Giappone.

4.

Prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009:

(JP) Giappone.

B.

Sottoprodotti di origine animale per uso farmaceutico

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 e i seguenti paesi terzi:

(JP) Giappone,

(PH) Filippine,

(TW) Taiwan.

C.

Sottoprodotti di origine animale destinati a uso tecnico, escluso quello farmaceutico: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009.

PARTE VII(A)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3F)

A.

Sottoprodotti di origine animale ottenuti da equidi, bovini, ovini, caprini e suini allevati o selvatici

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche destinate al consumo umano delle specie corrispondenti.

B.

Materie prime ottenute da volatili da cortile, inclusi ratiti e selvaggina da penna selvatica

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

C.

Materie prime ottenute da pesci

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

D.

Materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da Leparopidae.

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

PARTE VII(B)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3D)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VII(C)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di interiora aromatizzanti destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3E)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7A e 7B)

A.

Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I della decisione 4787/2009/CEE del Consiglio, purché durante i 12 mesi precedenti la data d'importazione siano stati indenni da peste suina africana.

B.

Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico per il trattamento del suolo (certificato sanitario di cui al capitolo 17)

Per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico i paesi elencati nei seguenti atti:

a)

allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010;

b)

allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (6); oppure

c)

allegato XIII, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3A, 3B e 3C)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

(JP) Giappone

EC Ecuador (7)

(LK) Sri Lanka (8)

(TW) Taiwan (9)

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

(KR) Corea del Sud (10)

(MY) Malaysia (10),

(PK) Pakistan (10),

(TW) Taiwan (10).

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4A)

A.

Sangue e prodotti sanguigni non trattati: i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di equidi destinati all'allevamento o alla produzione.

B.

Prodotti sanguigni trattati: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di equidi domestici.

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5A, 5B e 5C)

A.

Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

B.

Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

C.

Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso l'Unione europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6A e 6B)

A.

Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.

B.

Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:

(GL) Groenlandia

(TN) Tunisia

C.

Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 e paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.

PARTE XVIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (certificato sanitario di cui al capitolo 18)

Qualsiasi paese terzo.


(1)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(4)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

(6)  GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(7)  Esclusivamente alimenti di origine ittica per animali da compagnia.

(8)  Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

(9)  Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.

(10)  Soltanto per la gelatina.»