6.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO (UE) N. 578/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché sono necessarie ulteriori modifiche, occorre che esso sia sostituito.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), stabilisce che, in quanto necessario a consentire l'esportazione di taluni prodotti agricoli sotto forma di determinate merci trasformate non comprese nell'allegato I del trattato in base ai corsi o ai prezzi praticati sul mercato mondiale per tali prodotti, la differenza tra questi corsi o prezzi e quelli praticati all'interno dell'Unione può essere colmata mediante restituzioni all'esportazione. La concessione di restituzioni per tutti questi prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato deve quindi essere oggetto di regole comuni.

(3)

Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione, tali restituzioni non devono essere versate per prodotti provenienti da paesi terzi ed impiegati nella fabbricazione di merci che vengono esportate dopo aver circolato liberamente nell'Unione.

(4)

Le restituzioni all'esportazione devono essere versate per le merci ottenute direttamente da prodotti di base, da prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti di base e da prodotti equiparati ad una di queste due categorie. È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione in ciascuno dei casi suddetti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4) e il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5) si applicano in generale ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. Occorre quindi chiarire in quale modo si applichino determinate disposizioni di detti regolamenti.

(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (6), il tasso della restituzione all'esportazione deve essere quello vigente il giorno in cui i cereali destinati alla fabbricazione di bevande alcoliche vengono assoggettati a controllo doganale. L'assoggettamento a controllo doganale di cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1670/2006 deve essere pertanto considerato equivalente all'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate, rispetto ad altre merci, meno sensibili al prezzo dei prodotti agricoli impiegati per la fabbricazione. Tuttavia, il protocollo 19 dell'Atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca prevede che debbano essere adottate le misure necessarie per agevolare l'utilizzo dei cereali dell'Unione nella fabbricazione di bevande alcoliche derivate da cereali.

(8)

Numerose merci, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di correnti regolari di esportazione. Al fine di snellire le formalità di esportazione, è opportuno adottare per tali merci una procedura semplificata che consenta al fabbricante di comunicare alle autorità competenti le informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci. Se le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci esportate sono registrate presso le autorità competenti, è opportuno che tale registrazione sia confermata annualmente al fine di ridurre i rischi relativi alla mancata comunicazione della modifica di tali quantità.

(9)

Poiché molti prodotti agricoli sono soggetti a variazioni naturali e stagionali, la percentuale di prodotti agricoli contenuta nelle merci esportate può variare. Per tale motivo l'importo della restituzione deve essere stabilito sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati nella produzione delle merci esportate. Tuttavia, per alcune merci dalla composizione semplice e relativamente costante è opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, che l'importo della restituzione venga determinato in base a quantità fisse di prodotti agricoli.

(10)

Per essere ammessi alle restituzioni, i prodotti agricoli impiegati, e in particolare le merci ottenute da tali prodotti, devono essere esportati; qualsiasi deroga a tale norma deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, è possibile che durante la fabbricazione delle merci i produttori subiscano perdite di materie prime per le quali sono stati pagati prezzi dell'Unione, mentre le perdite subite dai produttori stabiliti fuori della Comunità sono limitate ai prezzi del mercato mondiale. Inoltre, durante la fabbricazione di alcune merci si ottengono sottoprodotti di valore nettamente diverso da quello del prodotto principale. In taluni casi questi sottoprodotti possono essere utilizzati solo come alimenti per animali. Pertanto, occorre stabilire regole comuni per la definizione delle quantità di prodotti effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata.

(11)

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1216/2009, è necessario che per le restituzioni relative ai prodotti di base esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I sia fissato un periodo equivalente a quello previsto per i prodotti agricoli esportati allo stato naturale. In certi casi di perturbazione del mercato è necessario tuttavia prevedere una possibilità di deroga a tale provvedimento da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009.

(12)

Nel fissare il tasso di restituzione per i prodotti di base o per i prodotti equiparati, è opportuno tenere conto degli aiuti o di altre misure applicabili aventi effetti analoghi, in conformità del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(13)

La fecola di patate deve essere equiparata all'amido di granturco ai fini della determinazione delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, ove il prezzo della fecola di patate sia notevolmente inferiore a quello dell'amido di granturco, deve sussistere la possibilità di fissare per essa un tasso di restituzione specifico.

(14)

Conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le restituzioni concesse per le esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che potrebbero essere versate ove tali prodotti fossero esportati allo stato naturale. È opportuno tener conto di tale principio quando si stabiliscono i tassi delle restituzioni e le regole di assimilazione.

(15)

Merci con caratteristiche simili potrebbero essere state ricavate da materie di base diverse grazie all'impiego di varie tecniche. È opportuno che gli esportatori indichino la natura delle materie di base e facciano determinate dichiarazioni in merito al procedimento di fabbricazione, ove ciò sia necessario per stabilire se esista un diritto alla restituzione o quale tasso di restituzione vada applicato.

(16)

Nel calcolare le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati, occorre prendere in considerazione il tenore di materia secca nel caso degli amidi e di certi sciroppi di glucosio o di maltodestrina.

(17)

Ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio mondiale, dalle specifiche esigenze di alcuni mercati o da accordi commerciali internazionali, deve essere possibile differenziare la restituzione per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato a seconda della destinazione.

(18)

In considerazione della gestione degli importi delle restituzioni che possono essere concesse, nel corso di un anno finanziario, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato è opportuno consentire di stabilire tassi diversi per le esportazioni, con o senza fissazione anticipata del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati dell'Unione e di quelli mondiali.

(19)

L'importo delle restituzioni che possono essere concesse nel corso di un anno finanziario è limitato in base agli impegni internazionali assunti dall'Unione. È necessario dare agli operatori la possibilità di esportare a condizioni note in anticipo le merci non incluse nell'allegato I del trattato. In particolare, essi devono poter essere certi che tali esportazioni possono beneficiare di una restituzione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione. Qualora ciò non sia più possibile, gli esportatori devono essere informati con sufficiente anticipo. Il rilascio di titoli di restituzione consente di seguire le domande di restituzione e di garantire ai titolari un rimborso pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le altre condizioni in materia di restituzione previste dalle norme dell'Unione.

(20)

Devono essere adottate misure gestionali per il sistema dei titoli di restituzione. In particolare, occorre prevedere un coefficiente di riduzione da applicare nelle ipotesi in cui le domande di titoli di restituzione superino gli importi disponibili. Per certi casi è opportuno prevedere la sospensione del rilascio di titoli di restituzione.

(21)

I titoli di restituzione servono a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione. Consentono inoltre di stabilire in anticipo quale restituzione possa essere versata per i prodotti agricoli impiegati nella fabbricazione di merci esportate verso paesi terzi. Il fine di tali titoli è parzialmente diverso da quello dei titoli rilasciati per l'esportazione di prodotti di base allo stato naturale oggetto di impegni internazionali che implicano restrizioni quantitative. Occorre pertanto precisare quali disposizioni generali applicabili ai titoli nel settore agricolo - attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7) - non debbano essere applicate ai titoli di restituzione.

(22)

Generalmente i tassi di restituzione sono fissati o modificati il giovedì. È necessario ridurre il rischio che vengano presentate domande di fissazione anticipata a scopo speculativo. Di conseguenza, le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

(23)

Per agevolare le operazioni del sistema di restituzioni all'esportazione degli Stati membri, i tassi di restituzione per i diversi prodotti di base incorporati in merci non incluse nell'allegato I vanno allo stesso tempo fissati anticipatamente.

(24)

Le domande di titoli possono superare l'importo totale che può essere attribuito. L'anno finanziario deve quindi essere suddiviso in periodi, in modo da poter rilasciare titoli sia agli operatori che esportano alla fine dell'anno finanziario sia a quelli che esportano all'inizio dell'anno finanziario. Se del caso, occorre applicare un coefficiente di riduzione a tutti gli importi richiesti in un dato periodo.

(25)

Se l'importo totale delle domande di restituzione per un singolo lotto è inferiore all'importo disponibile per tale lotto, occorre consentire agli operatori di presentare, su base settimanale, domande di titoli di restituzione per eventuali importi ancora disponibili per il lotto per il quale non siano state ancora presentate domande di titoli di restituzione.

(26)

Occorre precisare in quale modo si applichino ai titoli di restituzione determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 riguardanti certi titoli che fissano in anticipo la restituzione all'esportazione e vengono chiesti con riferimento ad una gara d'appalto indetta in un paese terzo importatore.

(27)

È necessario stabilire le condizioni alle quali può essere svincolata la cauzione depositata relativamente ai titoli di restituzione. In tali condizioni va precisato quali siano gli obblighi che, costituendo esigenze principali, richiedono il deposito di una cauzione e va specificato quali prove debbano essere fornite a dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi.

(28)

La maggior parte degli esportatori riceve restituzioni per un importo inferiore a 100 000 euro l'anno. Complessivamente, le esportazioni di cui trattasi sono di scarsa importanza economica e rappresentano solo una parte modesta dell'importo globale delle restituzioni versate per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato. In tali casi è pertanto opportuno prevedere la possibilità di esonerare i piccoli esportatori dall'obbligo di presentare un titolo di restituzione. Per motivi di semplificazione, è opportuno che in alcune circostanze essi abbiano il diritto di utilizzare i titoli di restituzione senza perdere la qualifica di piccoli esportatori. Tuttavia, per impedire abusi è necessario limitare l'applicazione di tale esonero allo Stato membro nel quale è stabilito il piccolo esportatore.

(29)

Occorre istituire un sistema di controlli fondato sul principio secondo cui, in occasione di ogni esportazione, l'esportatore deve dichiarare alle autorità competenti le quantità di prodotti impiegati per fabbricare le merci esportate. Le autorità competenti devono adottare i provvedimenti che ritengono necessari per verificare l'esattezza di tali dichiarazioni.

(30)

Può accadere che le autorità incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore non dispongano di prove sufficienti per accogliere la dichiarazione delle quantità impiegate, nonostante questa sia fondata su un'analisi chimica. Una situazione del genere rischia di presentarsi soprattutto quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello di esportazione. È pertanto necessario che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possano, se necessario, ottenere direttamente dalle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni eventualmente in possesso di queste ultime circa le modalità di fabbricazione delle merci.

(31)

È opportuno consentire agli operatori, di concerto con le autorità competenti dello Stato membro in cui le merci sono fabbricate, di fare una dichiarazione semplificata indicando cumulativamente le quantità dei prodotti impiegati, purché gli operatori stessi tengano a disposizione di dette autorità informazioni particolareggiate sui prodotti.

(32)

Non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità di prodotti agricoli impiegati per le quali può chiedere il versamento della restituzione. Pertanto l'esportatore non è sempre in grado di dichiarare tali quantità. È dunque necessario prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione di cui l'interessato possa chiedere l'applicazione limitatamente a determinate merci, basato sull'analisi chimica delle merci e su un'apposita tabella.

(33)

Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009, non va concessa alcuna restituzione ove i prodotti non siano di sana e leale qualità commerciale il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Per garantire che questa regola sia uniformemente applicata, deve essere precisato che per il versamento di una restituzione per taluni prodotti animali contemplati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (8) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (9) e figuranti nell'allegato II del presente regolamento, occorre che i prodotti animali in questione siano preparati conformemente a quanto disposto da detti regolamenti e rechino il richiesto bollo sanitario.

(34)

È necessario che la Commissione possa monitorare le misure adottate per quanto riguarda il versamento delle restituzioni all'esportazione. Pertanto le autorità competenti degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione determinate informazioni statistiche. È opportuno specificare la forma e il contenuto di tali informazioni.

(35)

Conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 612/2009, gli ingredienti diversi dai prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali viene versata una restituzione all'esportazione devono essere originari dell'Unione. È dunque opportuno prevedere misure per garantire il rispetto di tale norma.

(36)

Il numero di domande per le quali sono versate restituzioni all'esportazione a norma di tale regolamento è elevato. La maggior parte delle merci oggetto delle domande è prodotta in condizioni tecniche chiaramente definite, ha caratteristiche e qualità costanti, segue flussi regolari di esportazione e ha formule di produzione che sono state registrate e confermate dalle autorità competenti. Alla luce di tali circostanze speciali e allo scopo di semplificare l'onere amministrativo relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione a norma del presente regolamento è opportuno consentire una maggiore flessibilità agli Stati membri nell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 612/2009 nella misura in cui rientrino nei limiti massimi entro i quali gli Stati membri possono dispensare gli operatori dalla presentazione delle prove, ad esclusione del documento di trasporto.

(37)

È opportuno garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione delle disposizioni relative al versamento delle restituzioni per merci non incluse nell'allegato I del trattato. A tal fine è opportuno che ogni Stato membro informi la Commissione dei mezzi di controllo cui fa ricorso sul suo territorio per i vari tipi di merci esportate.

(38)

Occorre prevedere tempi sufficienti per consentire il passaggio dal regime amministrativo dei titoli di restituzione istituito dal regolamento (CE) n. 1043/2005 al regime istituito dal presente regolamento. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi alle domande di titoli presentate a partire dalla prima data del primo periodo di presentazione dell'esercizio finanziario 2011 e che entri in vigore in tale data.

(39)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Esso si applica all'esportazione dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione di tali prodotti di base, o dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, quando tali prodotti vengono esportati sotto forma di merci non incluse nell'allegato I del trattato ma elencate nell'allegato XX, parti da I a V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'allegato II del presente regolamento.

2.   La restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 non viene concessa per le merci messe in libera pratica ai sensi dell'articolo 29 del trattato e poi riesportate.

Non si concedono restituzioni quando tali merci vengono esportate dopo essere state trasformate oppure quando vengono incorporate in altre merci.

3.   Eccetto per i cereali, non vengono concesse restituzioni per i prodotti impiegati nella fabbricazione di alcol contenuto nelle bevande alcoliche di cui all'allegato II e rientranti nel codice NC 2208.

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«esercizio finanziario» il periodo che va dal 1o ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo;

b)

«anno finanziario» il periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre di quello successivo;

c)

«prodotti di base» i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento;

d)

«ingredienti» i prodotti di base, i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o i prodotti equiparati a tali due categorie impiegati nella fabbricazione delle merci di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), v), e vii) e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

e)

«merci» i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ma che compaiono nell'allegato XX, parti da I a V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'allegato II del presente regolamento;

f)

«l'accordo» l'accordo sull'agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

g)

«aiuto alimentare» le operazioni di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo;

h)

«residui» i prodotti del processo di fabbricazione che abbiano una composizione sensibilmente diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che non possono essere commercializzati;

i)

«sottoprodotti» i prodotti o le merci ottenuti durante il processo di fabbricazione che hanno composizione o caratteristiche diverse da quelle delle merci effettivamente esportate e che possano essere commercializzati;

j)

«perdite» le quantità di prodotti o merci risultanti dalla fase del processo di fabbricazione nella quale i prodotti agricoli sono impiegati allo stato naturale, che siano diverse dalle quantità di merci effettivamente esportate, dai residui e dai sottoprodotti e che non possono essere commercializzate.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere h), i) e j), non si considerano commercializzati i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione che abbiano una composizione diversa da quella delle merci effettivamente esportate e che siano venduti a un prezzo che corrisponda esclusivamente alle spese sostenute per la loro eliminazione.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera j), sono equiparati alle perdite i prodotti o le merci risultanti dal processo di fabbricazione che possano essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, solo come mangimi per animali.

Articolo 3

1.   La fecola di patate, codice NC 1108 13 00, direttamente ottenuta dalle patate, ad esclusione dei sottoprodotti, è equiparata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco.

2.   Il siero di latte, codici NC da 0404 10 48 a 0404 10 62, non concentrato è equiparato, anche qualora sia congelato, al siero di latte in polvere di cui all'allegato I; tale siero di latte in polvere è qui di seguito denominato «gruppo 1».

3.   I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % e qui di seguito denominato «gruppo 2»:

a)

il latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 51 e 0404 90 21, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore allo 0,1%;

b)

il latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non superiore all'1,5 %.

4.   I prodotti seguenti sono equiparati al latte in polvere, di cui all'allegato I, avente tenore di materie grasse del 26% e qui di seguito denominato «gruppo 3»:

a)

il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 e 0404 90 23, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche congelati, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e uguale o inferiore a 6 %;

b)

il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e inferiore a 45 %;

5.   I prodotti seguenti sono equiparati al gruppo 6:

a)

il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 e 0404 90 29, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %;

b)

il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC 0403 10 19, 0403 90 19 e 0404 90 29, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore a 45%;

c)

il burro e le altre materie grasse del latte aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte non inferiore al 62% ma diverso dall'82%, codici NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 e 0405 90 90.

6.   Il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero- caseari, codici NC da 0403 10 11 a 0403 10 19, da 0403 90 51 a 0403 90 59 e da 0404 90 21 a 0404 90 29, concentrati, che non siano né in polvere né in granuli né in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono equiparati, per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di sostanza secca del prodotto, al gruppo 2. La parte costituita da materia grassa butirrica in tali prodotti è equiparata al gruppo 6.

Il primo comma si applica anche ai formaggi e ai latticini.

7.   Il riso semigreggio, codice NC 1006 20, e il riso semilavorato, dei codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, sono equiparati al riso lavorato, codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98.

8.   Se i prodotti seguenti soddisfano le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 951/2006 (10) della Commissione per il versamento della restituzione nel caso in cui vengano esportati allo stato naturale, essi sono equiparati allo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10:

a)

lo zucchero greggio di barbabietola o di canna, codice NC 1701 11 90 o 1701 12 90, contenente, allo stato secco, almeno il 92% in peso di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

b)

lo zucchero, codice NC 1701 91 00 o 1701 99 90;

c)

i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti compresi nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

i prodotti di cui all'allegato I, parte III, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 1234/2007, escluse le miscele parzialmente ottenute da prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 612/2009 e il regolamento (CEE) n. 2220/85 si applicano in aggiunta alle disposizioni del presente regolamento, tranne nei casi in cui l'articolo 39, paragrafo 4 e l'articolo 50 del presente regolamento stabiliscano diversamente.

CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SEZIONE 1

Metodo di calcolo

Articolo 5

1.   L'importo della restituzione versata per la quantità, determinata conformemente alla sezione 2, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso di restituzione relativo al prodotto di base, calcolato per unità di peso conformemente alla sezione 3.

2.   Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, vengono fissati tassi di restituzione diversi per un determinato prodotto di base, va calcolato un importo separato per ciascuna delle quantità del prodotto di base cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

3.   Ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati, a norma dell'articolo 3, ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

SEZIONE 2

Quantità di riferimento

Articolo 6

Per quanto riguarda le merci, la quantità di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione per calcolare l'importo della restituzione, qui di seguito denominata «quantità di riferimento», è determinata in conformità degli articoli 7, 8 e 9, salvo che sia fatto riferimento all'allegato III o si applichi l'articolo 47, secondo paragrafo.

Articolo 7

Se viene impiegato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto equiparato, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare la merce esportata, tenuto conto dei tassi di conversione di cui all'allegato VII.

Articolo 8

1.   Se viene impiegato un prodotto al quale si applica l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007 oppure l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e l'allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la quantità di riferimento è la quantità effettivamente impiegata per fabbricare le merci esportate, adeguata in modo che corrisponda ad una certa quantità del prodotto di base applicando i coefficienti di cui all'allegato V del presente regolamento, purché il prodotto rientri in una delle seguenti categorie:

a)

il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto equiparato a tale prodotto di base;

b)

il prodotto è equiparato ad un prodotto derivato dalla trasformazione di un prodotto di base;

c)

il prodotto deriva dalla trasformazione di un prodotto equiparato ad un prodotto derivante dalla trasformazione di un prodotto di base.

2.   In deroga al paragrafo 1, la quantità di riferimento di alcol di cereali contenuto nelle bevande alcoliche del codice NC 2208 è pari a 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

Articolo 9

1.   Salva l'applicazione dell'articolo 11, se viene impiegato uno dei prodotti seguenti, la quantità di riferimento per ognuno dei prodotti di base è pari alla quantità stabilita dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 45:

a)

un prodotto non compreso nell'allegato I del trattato e ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 del presente regolamento;

b)

un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 oppure ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di prodotti di cui alla lettera a) del presente comma.

La quantità di riferimento viene determinata sulla base della quantità di prodotto effettivamente impiegata nella fabbricazione delle merci esportate.

Ai fini del calcolo di tale quantità, si applicano i tassi di conversione di cui all'allegato VII oppure, se del caso, le modalità particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza e i coefficienti di cui all'articolo 8.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda le bevande alcoliche a base di cereali contenute nelle bevande alcoliche del codice NC 2208, la quantità di riferimento è 3,4 kg di orzo per volume percentuale di alcol proveniente dai cereali, per ettolitro di bevanda alcolica esportata.

Articolo 10

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 9, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci esportate.

2.   Se tuttavia in una delle fasi del processo di fabbricazione di tali merci un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato e impiegato in una fase successiva, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato come effettivamente impiegato.

3.   Le quantità di prodotti effettivamente impiegati, ai sensi del paragrafo 1, devono essere determinate per ciascuna merce esportata.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nel caso di merci oggetto di correnti regolari di esportazione, fabbricate da una determinata impresa in condizioni tecniche ben definite e dotate di caratteristiche e qualità costanti, le quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, sulla base della formula di fabbricazione delle merci oppure sulla base delle quantità medie di prodotti impiegati, durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di tali merci. Le quantità di prodotti così determinate rimangono la base di calcolo finché non interviene una modifica nelle condizioni di fabbricazione delle merci.

Salvo in caso di autorizzazione formale da parte dell'autorità competente, le quantità di prodotti così determinate devono essere confermate almeno una volta l'anno.

Articolo 11

1.   Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III, la quantità di riferimento in chilogrammi di prodotto di base per 100 kg di merce è quella indicata in tale allegato in corrispondenza di ciascuna di tali merci.

Tuttavia, per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base indicati nell'allegato III devono essere ridotti alla quantità equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e dividendoli per 88.

2.   Nel caso in cui le merci di cui all'allegato III siano state fabbricate in parte usando prodotti per i quali la restituzione all'esportazione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e in parte usando altri prodotti, la quantità di riferimento relativa al primo gruppo di prodotti è determinata conformemente agli articoli da 6 a 10.

Articolo 12

1.   Ai fini della determinazione delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   Ogni prodotto agricolo, impiegato ai sensi dell'articolo 10, che dia diritto ad una restituzione e che scompaia durante il normale processo di fabbricazione, ad esempio trasformandosi in vapore, in fumo oppure in polveri o ceneri non recuperabili, dà diritto alla restituzione per l'intera quantità impiegata.

3.   Le quantità di merci che non vengano effettivamente esportate non danno diritto a restituzioni per quanto riguarda le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati.

Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati per fabbricare le merci effettivamente esportate.

Articolo 13

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, possono beneficiare di restituzioni le perdite pari o inferiori al 2% in peso inerenti alla produzione della merce.

La soglia del 2% è calcolata come rapporto tra il peso della sostanza secca di tutte le materie prime impiegate, previa detrazione delle quantità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed il peso della sostanza secca delle merci effettivamente esportate, oppure applicando un qualsiasi altro metodo di calcolo appropriato alle condizioni di produzione delle merci.

2.   Ove la perdita inerente alla produzione delle merci superi il 2%, la perdita in eccesso non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere perdite maggiori che siano debitamente comprovate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quali casi le autorità competenti hanno riconosciuto perdite maggiori e i motivi di tale riconoscimento.

3.   Le quantità effettivamente impiegate di prodotti agricoli incorporati nei residui possono beneficiare di restituzioni.

4.   Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati da attribuire rispettivamente alla merce esportata e ai sottoprodotti.

SEZIONE 3

Tassi di restituzione

Articolo 14

1.   La fissazione dei tassi di restituzione sui prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, come stabilito dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007, viene effettuata dalla Commissione per 100 kg di prodotti di base per lo stesso periodo fissato per le restituzioni per quegli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

2.   Tuttavia, in deroga al primo paragrafo si può stabilire un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009.

Articolo 15

1.   Il tasso della restituzione è determinato dalla Commissione tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a)

i costi medi sostenuti dalle industrie di trasformazione per procurarsi i prodotti di base sul mercato dell'Unione e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

b)

il livello della restituzione per l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato e fabbricati in condizioni analoghe;

c)

la necessità di garantire condizioni eque di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti dell'Unione e quelle che utilizzano prodotti di paesi terzi in regime di perfezionamento attivo;

d)

l'evoluzione tanto delle spese di bilancio quanto dei prezzi di mercato per i prodotti di base nell'Unione e sul mercato mondiale;

e)

il rispetto dei limiti risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

2.   Nel fissare i tassi di restituzione, si tiene eventualmente conto degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri ai prodotti di base o ai prodotti equiparati, conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Le restituzioni concesse per le esportazioni di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato non possono superare le restituzioni che possono essere versate ove tali prodotti siano esportati allo stato naturale.

Articolo 16

1.   Per quanto riguarda la fecola di patate, del codice NC 1108 13 00, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, con la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e applicando i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. I quantitativi di fecola di patate impiegati sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le miscele di D- glucitolo (sorbitolo), dei codici NC 2905 44 e 3824 60, se l'interessato non indica, nella dichiarazione di cui all'articolo 45, le informazioni richieste dall'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), o se l'interessato non comprova la dichiarazione con una documentazione soddisfacente, il tasso della restituzione è quello vigente per il prodotto di base cui si applica il tasso meno elevato.

Articolo 17

1.   La restituzione per gli amidi, dei codici NC da 1108 11 00 a 1108 19 90, o per i prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, derivanti dalla trasformazione di detti amidi, è versata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di tali prodotti attestante che questi ultimi sono stati ottenuti direttamente da cereali, patate o riso, escludendo qualsiasi uso di sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 vale, fino a revoca, per tutte le forniture provenienti dallo stesso fabbricante. Essa è controllata conformemente all'articolo 45.

Articolo 18

1.   Se il tenore di estratto secco della fecola di patate equiparata all'amido di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è pari o superiore all'80%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'80%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/80 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

Per tutti gli altri amidi, se il tenore di estratto secco è pari o superiore all'87%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco è inferiore all'87%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/87 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

2.   Se il tenore di estratto secco degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina, dei codici NC 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55 è pari o superiore al 78%, il tasso della restituzione all'esportazione è quello fissato conformemente all'articolo 14. Se il tenore di estratto secco di tali sciroppi è inferiore al 78%, il tasso della restituzione è quello fissato conformemente all'articolo 14, moltiplicato per 1/78 del tenore effettivo di estratto secco espresso in percentuale.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il tenore di estratto secco degli amidi è determinato applicando il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 (11) della Commissione e il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato applicando il metodo 2 di cui all'allegato II della direttiva 79/796/CEE (12) della Commissione o qualsiasi altro metodo di analisi adeguato che offra almeno le stesse garanzie.

4.   Nella dichiarazione di cui all'articolo 45 il richiedente deve indicare il tenore di estratto secco degli amidi o degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina impiegati.

Articolo 19

1.   Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10, i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l'ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario da almeno una delle seguenti condizioni:

a)

dalla situazione del commercio internazionale di tali merci;

b)

dalla specifiche esigenze di alcuni mercati;

c)

da accordi commerciali internazionali.

2.   Per le merci dei codici NC 1902 11 00, 1902 19 e 1902 40 10, il tasso di restituzione può essere differenziato a seconda della destinazione.

3.   La restituzione può variare a seconda che il tasso sia o meno fissato in anticipo conformemente all'articolo 26.

Articolo 20

1.   Il tasso di restituzione è quello in vigore il giorno in cui le merci vengono esportate, a meno che non ricorra una delle situazioni seguenti:

a)

è stata chiesta, conformemente all'articolo 26, la fissazione anticipata del tasso di restituzione;

b)

è stata fatta domanda conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e il tasso di restituzione è stato fissato in anticipo il giorno in cui è stata presentata la domanda di titolo di restituzione.

2.   Qualora si applichi il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato all'esportazione effettuata successivamente a tale data durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2.

Nel caso di prodotti trasformati a base di cereali e di riso il tasso di restituzione è adeguato con modalità identiche a quelle stabilite in materia di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, ma applicando i coefficienti di conversione fissati nell'allegato V.

3.   Gli estratti di titoli di restituzione, a norma del regolamento (CE) n. 376/2008, non possono essere oggetto di fissazione anticipata indipendentemente dai titoli da cui sono ricavati.

CAPO III

TITOLI DI RESTITUZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 21

1.   Gli Stati membri rilasciano ai richiedenti, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nell'Unione, titoli di restituzione validi in tutta l'Unione.

Il titolo di restituzione garantisce il pagamento della restituzione, purché siano rispettate le condizioni di cui al capo V. Esse possono includere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione. I titoli sono validi per un solo esercizio finanziario.

2.   Il versamento delle restituzioni per i prodotti di base esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento o per i cereali sottoposti a controllo doganale per la produzione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1670/2006 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione emesso in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

I cereali di cui al primo comma sono considerati esportati.

Il primo comma non si applica né alle forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009, né alle esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

3.   Il versamento della restituzione nell'ambito del sistema di fissazione anticipata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione contenente la fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

Articolo 22

1.   Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 relative ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in quantità si applicano, mutatis mutandis, ai diritti e agli obblighi derivanti dai titoli di restituzione espressi in euro di cui al presente regolamento, tenendo presente il disposto dell'allegato VI del presente regolamento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'articolo 7, paragrafi 2 e 4, gli articoli 8, 11 e 13, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 20, 23, 31, 32 e 34, l'articolo 35, paragrafo 6, e gli articoli 41, 45, 46 e 48 del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applicano ai titoli di restituzione di cui al presente regolamento.

4.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli che scadono il 30 settembre non può essere prorogata.

In tal caso il titolo deve essere annullato riguardo agli importi non chiesti per causa di forza maggiore e la relativa cauzione deve essere svincolata.

Articolo 23

1.   Le domande di titoli di restituzione non riguardanti operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 36 sono valide solo qualora una cauzione pari al 10% dell'importo richiesto sia stata costituita a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   La cauzione è svincolata alle condizioni stabilite dall'articolo 40 del presente regolamento.

Articolo 24

1.   La domanda di titolo di restituzione e il titolo stesso devono essere redatti conformemente al modulo «Titolo di esportazione o di fissazione anticipata» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008 e devono indicare l'importo in euro.

Tali documenti devono essere compilati conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato VI del presente regolamento.

2.   Quando il richiedente non intende effettuare esportazioni da uno Stato membro diverso da quello in cui chiede il titolo di restituzione, l'autorità competente può conservare il titolo di restituzione, in particolare in formato elettronico. In tal caso l'autorità competente comunica al richiedente che il suo titolo di restituzione è stato registrato e gli fornisce le informazioni indicate sulla copia del titolo di restituzione rilasciata al titolare (qui di seguito denominata «esemplare n. 1»). La copia del titolo di restituzione in possesso dell'ente emittente, qui di seguito denominata «esemplare n. 2», non viene rilasciata.

L'autorità competente registra tutte le informazioni figuranti nei titoli di restituzione di cui alle sezioni III e IV dell'allegato VI nonché gli importi chiesti in forza del titolo.

Articolo 25

1.   Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto.

2.   Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. La retrocessione verte sugli importi non ancora imputati sul titolo o sull'estratto. In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.

3.   In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare o in caso di retrocessione da parte del cessionario, l'autorità emittente o l'organismo designato da ciascuno Stato membro registra sul titolo o, se del caso, sull'estratto:

a)

il nome e l'indirizzo del cessionario indicato conformemente al paragrafo 1, o la dicitura di cui al paragrafo 2;

b)

la data del trasferimento o della retrocessione, certificata mediante apposizione del proprio timbro.

4.   Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data della registrazione di cui al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 26

1.   Le domande di fissazione anticipata dei tassi di restituzione devono riguardare tutti i tassi di restituzione applicabili.

2.   La domanda di fissazione anticipata può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione oppure dopo la concessione di quest'ultimo.

3.   Le domande di fissazione anticipata sono presentate conformemente alla sezione II dell'allegato VI usando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008. La fissazione anticipata non può riguardare le esportazioni effettuate prima del giorno di presentazione della domanda.

4.   Le domande di fissazione anticipata presentate il giovedì sono considerate presentate il giorno lavorativo successivo.

Articolo 27

1.   Il titolare del titolo di restituzione può chiedere un estratto del titolo rilasciato sul modulo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008. Tale domanda deve contenere le informazioni di cui all'allegato VI, sezione II, punto 3, del presente regolamento.

L'importo per il quale viene chiesto l'estratto deve essere registrato sul titolo originale.

2.   Fermo restando l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 376/2008, dai titoli registrati come validi in un singolo Stato membro possono essere ricavati estratti validi in tutta l'Unione.

Articolo 28

1.   Ciascun esportatore deve compilare una domanda specifica di pagamento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 612/2009. Tale domanda deve essere presentata all'autorità di pagamento insieme con i titoli corrispondenti, salvo che questi ultimi siano registrati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento o che le esportazioni non siano accompagnate da titoli.

L'autorità competente può decidere di non considerare come domanda specifica la pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009.

L'autorità competente può considerare come domanda specifica la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009. In tal caso la data di ricezione della domanda specifica da parte dell'autorità di pagamento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è costituita dalla data in cui tale autorità ha ricevuto la dichiarazione di esportazione. Negli altri casi la domanda specifica deve contenere i dati della dichiarazione di esportazione tra cui il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione.

2.   L'autorità di pagamento determina l'importo richiesto sulla base delle informazioni contenute nella domanda specifica, fondandosi esclusivamente sulla quantità e sulla natura dei prodotti di base esportati e sui tassi di restituzione applicabili. Nella dichiarazione di esportazione questi dati devono essere indicati esplicitamente o con un riferimento inequivocabile.

L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro sei mesi dal ricevimento della domanda specifica.

L'imputazione del titolo si effettua a tergo dell'esemplare n. 1. Nelle caselle 28, 29 e 30, è indicato l'importo in euro anziché la quantità.

Il terzo comma si applica, mutatis mutandis, ai titoli conservati in forma elettronica.

3.   Dopo l'imputazione, se il titolo di restituzione non è registrato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, l'esemplare n. 1 viene restituito al titolare o conservato dall'autorità di pagamento su richiesta dell'esportatore.

4.   La cauzione relativa all'importo per cui è stato attribuito il titolo di restituzione all'esportazione di merci può essere svincolata oppure può essere trasferita per garantire il versamento anticipato della restituzione conformemente al titolo II, capo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009.

Articolo 29

1.   I titoli di restituzione rilasciati per un esercizio finanziario possono essere chiesti in sei serie distinte. Le domande di titoli possono essere presentate non oltre le date seguenti:

a)

il 7 settembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre;

b)

il 7 novembre, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o dicembre;

c)

il 7 gennaio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o febbraio;

d)

il 7 marzo, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o aprile;

e)

il 7 maggio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o giugno;

f)

il 7 luglio, per i titoli utilizzabili a decorrere dal 1o agosto.

2.   Gli operatori possono fare domanda di titoli di restituzione soltanto per la serie corrispondente alla prima data limite, tra quelle indicate al primo paragrafo, successiva al giorno in cui viene presentata la domanda.

Articolo 30

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le domande di titoli entro le date seguenti:

a)

il 14 settembre, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera a);

b)

il 14 novembre, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera b);

c)

il 14 gennaio, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera c);

d)

il 14 marzo, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera d);

e)

il 14 maggio, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera e);

f)

il 14 luglio, per i titoli di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera f).

Articolo 31

1.   L'importo totale per il quale si possono rilasciare titoli di restituzione per ciascun esercizio finanziario viene determinato conformemente al paragrafo 2.

2.   Dall'importo massimo di restituzioni, determinato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo, vanno detratti gli elementi seguenti:

a)

l'importo che supera l'importo massimo e che è stato indebitamente versato durante l'anno finanziario precedente;

b)

l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV del presente regolamento;

c)

gli importi per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione validi per l'esercizio finanziario considerato.

3.   All'ammontare ottenuto in base al paragrafo 2 va aggiunto l'importo corrispondente ai titoli rilasciati che siano stati restituiti conformemente all'articolo 41.

4.   Ove l'importo riservato per le esportazioni di cui al capo IV sia stato sottoutilizzato, l'ammontare rimanente viene aggiunto all'importo ottenuto conformemente al paragrafo 2.

5.   Nel determinare l'importo finale si tiene conto delle eventuali incertezze riguardo agli elementi di cui al paragrafo 2.

Articolo 32

L'importo totale con riferimento al quale possono essere rilasciati titoli per ciascuna delle serie di cui all'articolo 29 è pari al:

a)

30% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 settembre, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera a);

b)

27% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 novembre, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera b);

c)

32% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 gennaio, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera c);

d)

44% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 marzo, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera d);

e)

67% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 maggio, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera e);

f)

100% dell'importo calcolato in conformità dell'articolo 31, alla data del 14 luglio, per la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera f).

SEZIONE 2

Domande e rilascio di titoli di restituzione

Articolo 33

1.   Qualora l'importo totale delle domande ricevute relativamente a ciascuno dei periodi interessati superi il massimale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande presentate entro la data pertinente di cui all'articolo 29, in modo che sia rispettato il massimale stesso.

La Commissione pubblica il coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di cui all'articolo 30.

2.   Se la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione, i titoli sono rilasciati per l'importo chiesto, moltiplicato per 1 meno il coefficiente di riduzione stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 34, paragrafo 3, lettera a).

Tuttavia, per quanto riguarda la serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettera f), i richiedenti possono ritirare le loro domande entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Entro il 1o agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi relativi alle domande di titoli di restituzione ritirate a norma del secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 34

1.   Se, dopo la scadenza della data limite per la presentazione delle domande di titoli di restituzione relativa ad una serie di cui all'articolo 29, primo paragrafo, lettere da a) a f), non è stato pubblicato alcun coefficiente di riduzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, gli operatori possono presentare domande di titoli di restituzione per qualsiasi importo rimanente nella serie stessa riguardo al quale non siano ancora state presentate domande di titoli.

La domanda deve essere presentata entro la data limite successiva, indicata nell'articolo 29, primo paragrafo, lettere da a) a f).

2.   Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il lunedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal mercoledì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.

3.   Qualora l'importo totale delle domande pervenute in una determinata settimana superi il rimanente importo disponibile di cui al paragrafo 1, la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:

a)

stabilire il coefficiente di riduzione applicabile alle domande di titoli di restituzione, presentate durante la settimana in questione e notificate alla Commissione, in riferimento alle quali non siano ancora stati rilasciati titoli;

b)

ordinare agli Stati membri di respingere le domande presentate durante la settimana in questione e non ancora notificate alla Commissione;

c)

sospendere la presentazione delle domande di titoli di restituzione.

4.   I regolamenti adottati a norma del paragrafo 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre giorni dalla notifica delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 35

1.   I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario.

I titoli di restituzione di cui all'articolo 36 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

3.   I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 26 rimangono validi fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 2298/2001 (13) della Commissione si applica alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di merci nell'ambito di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 37

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, si applicano i paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.

2.   A norma del presente articolo, al di fuori dei periodi di cui agli articoli 29 e 34, dal 1o ottobre di ciascun esercizio finanziario si possono presentare, con riferimento a gare d'appalto pubblicate in un paese terzo importatore, domande di titoli che fissano anticipatamente la restituzione all'esportazione alla data del giorno di presentazione della domanda se la somma degli importi relativi a una stessa gara d'appalto, per i quali uno o più esportatori abbiano presentato domande di titoli di restituzione e per i quali non sia ancora stato emesso alcun titolo, non supera 2 milioni di euro.

Tuttavia tale massimale può essere portato a 4 milioni di euro se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 34, paragrafo 3, supera il 50%.

3.   L'importo per il quale si presenta domanda di titoli non può superare la quantità indicata nel bando di gara moltiplicata per il corrispondente tasso di restituzione fissato anticipatamente il giorno in cui si presenta la domanda. Non si tiene conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'importo di ciascun titolo chiesto nonché la data e l'ora di presentazione della domanda.

5.   Ove gli importi notificati a norma del paragrafo 4, sommati agli importi per i quali sono già stati domandati uno o più titoli nell'ambito della stessa gara d'appalto, superino il massimale di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica agli Stati membri, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni supplementari di cui al paragrafo 4, che il titolo di restituzione non verrà rilasciato all'operatore.

6.   La Commissione può sospendere l'applicazione del paragrafo 2 qualora la somma degli importi dei titoli di restituzione emettibili conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 superi 4 milioni di euro in un singolo esercizio finanziario. Le decisioni di sospensione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   In deroga all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, i titoli di restituzione rilasciati conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 sono validi dal giorno in cui sono emessi ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I titoli di restituzione sono validi fino alla fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio oppure, se detto periodo finisce dopo il 30 settembre, fino al 30 settembre. I tassi fissati in anticipo sono validi fino all'ultimo giorno di validità del titolo.

8.   L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008, che l'organismo banditore ha risolto il contratto per motivi non imputabili all'aggiudicatario e non costituenti forza maggiore, svincola la cauzione qualora il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo.

9.   L'autorità competente, se ha ricevuto la prova, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 376/2008, che l'organismo banditore ha imposto all'aggiudicatario modifiche del contratto per motivi a lui non imputabili e non costituenti forza maggiore, può prorogare la validità del titolo e la durata della fissazione anticipata fino al 30 settembre.

10.   Se l'aggiudicatario dell'appalto fornisce la prova, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 376/2008 che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5% e che l'organismo banditore ha fatto valere tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto se il quantitativo esportato è inferiore di non oltre il 10% al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo.

Il primo comma si applica a condizione che il tasso di restituzione prefissato relativo al prodotto di base cui, tra quelli impiegati, si applica la restituzione più elevata sia pari o superiore al tasso di restituzione vigente l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso il tasso del 95% di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 5, del presente regolamento è sostituito dal 90%.

11.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo, il termine di 21 giorni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 376/2008 è portato a 44 giorni.

SEZIONE 3

Cauzioni

Articolo 38

1.   Il rilascio del titolo di restituzione obbliga il titolare a chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato per esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso.

Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al primo comma è costituita la cauzione di cui all'articolo 23.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo sono considerati esigenze principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 39

1.   Le esigenze principali sono considerate soddisfatte se l'esportatore ha trasmesso la domanda specifica relativa a merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione conformemente all'articolo 28 e all'allegato VI, sezione V.

2.   Salvo forza maggiore, la domanda specifica, ove non sia costituita dalla dichiarazione di esportazione, deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo di restituzione e deve recare il numero di quest'ultimo.

Se il termine di tre mesi di cui al primo comma non è rispettato, le esigenze principali non possono essere considerate adempiute.

3.   La prova dell'adempimento dell'esigenza principale è fornita presentando all'autorità competente l'esemplare n. 1 del titolo di restituzione, debitamente annotato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2. La prova va fornita entro la fine del dodicesimo mese successivo alla fine del periodo di validità del titolo di restituzione.

Nel caso di titoli registrati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, il primo comma.

4.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di cui all'articolo 23 del presente regolamento è incamerata in proporzione all'importo per il quale la prova non è stata fornita entro i termini previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 40

1.   In caso di applicazione di un coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, o dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), è immediatamente svincolata una parte della cauzione pari al prodotto della cauzione stessa per il coefficiente di riduzione.

2.   Se il richiedente ritira la domanda di titolo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, viene svincolato l'80% della cauzione originaria.

3.   La cauzione è svincolata per intero dopo che il titolare del titolo abbia chiesto restituzioni pari al 95% dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo.

4.   A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in lotti proporzionali agli importi per i quali sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 3, purché sia stata fornita la prova che è stato chiesto un importo pari ad almeno il 5% di quello indicato sul titolo.

5.   Se il titolo di restituzione è stato utilizzato per meno del 95% dell'importo relativamente al quale è stato rilasciato, viene incamerata una parte della cauzione pari al 10% della differenza tra il 95% dell'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e l'importo effettivamente utilizzato.

6.   Se l'importo per il quale sono state adempiute le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafi 1 e 3, è inferiore al 5% dell'importo indicato sul titolo, viene incamerata tutta la cauzione.

7.   Se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è pari o inferiore a 100 euro, lo Stato membro interessato svincola l'intera cauzione.

Articolo 41

1.   Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente ai primi due terzi del termine di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40%; a tal fine un giorno iniziato conta come un giorno intero.

2.   Se il titolo o un estratto del titolo è restituito all'autorità emittente entro un periodo corrispondente all'ultimo terzo del termine di validità o durante il mese successivo all'ultimo giorno di tale termine, la cauzione da incamerare è ridotta del 25%.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai titoli e agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, purché la restituzione abbia luogo non oltre il 31 agosto di tale esercizio finanziario.

CAPO IV

ESPORTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA TITOLI

Articolo 42

1.   I titoli non sono richiesti per le esportazioni per cui è stata presentata domanda dall'operatore durante l'anno finanziario e che non possono dare origine a pagamenti superiori a 100 000 euro.

2.   I titoli non sono richiesti per le forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle esportazioni effettuate dagli operatori che sono stati in possesso di titoli di restituzione durante l'esercizio finanziario considerato o ne sono in possesso il giorno dell'esportazione.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore.

Articolo 43

1.   Per ciascun esercizio finanziario, relativamente alle esportazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, può essere versata una restituzione entro i limiti di una riserva complessiva di 40 milioni di euro per anno finanziario.

2.   Le restituzioni alle esportazioni effettuate nel quadro di operazioni internazionali di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, e le restituzioni alle forniture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 non sono prese in considerazione per la determinazione delle spese nell'ambito della riserva di cui al primo paragrafo.

Articolo 44

1.   Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 53 raggiunge la cifra di 30 milioni di euro, la Commissione, tenendo conto degli impegni internazionali dell'Unione, può sospendere, per un massimo di 20 giorni lavorativi, l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

2.   Nelle circostanze indicate nel primo paragrafo, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009, può sospendere per più di 20 giorni lavorativi l'applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento alle esportazioni non accompagnate da un titolo di restituzione.

CAPO V

OBBLIGHI A CARICO DELL'ESPORTATORE

Articolo 45

1.   All'atto dell'esportazione, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, che sono stati effettivamente impiegati ai sensi dell'articolo 10 nella fabbricazione delle merci da esportare e per i quali sarà chiesto il versamento di una restituzione; tuttavia, nel caso in cui la composizione delle merci sia stata determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, l'interessato deve far riferimento a tale composizione.

2.   Quando per fabbricare una merce da esportare sono state usate altre merci, la dichiarazione dell'interessato deve indicare la quantità delle merci effettivamente impiegata nonché la natura e la quantità di ognuno dei prodotti di base, dei prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di base e/o dei prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti conformemente all'articolo 3, da cui derivano le merci.

L'interessato corrobora la dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ritengano necessari. I documenti e le informazioni interessati possono essere conservati e presentati in forma elettronica.

Per verificare l'esattezza della dichiarazione, le autorità competenti utilizzano qualsiasi mezzo adeguato.

3.   Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si espletano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano direttamente alla suddetta autorità competente tutte le informazioni che siano in grado di ottenere al fine di agevolare il controllo della dichiarazione.

Articolo 46

In deroga all'articolo 45 e di concerto con le autorità competenti, la dichiarazione dei prodotti o delle merci impiegate può essere sostituita da una dichiarazione cumulativa delle quantità di prodotti impiegati o da un riferimento ad una dichiarazione di tali quantità, qualora le suddette quantità siano state determinate conformemente all'articolo 10, quarto comma, e purché il fabbricante metta a disposizione delle autorità tutte le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione.

Articolo 47

1.   L'esportatore che non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 46 o che non fornisca informazioni sufficienti a sostegno della dichiarazione non può ottenere la restituzione.

2.   In deroga al paragrafo 1, se le merci da esportare rientrano tra quelle elencate nelle colonne 1 e 2 dell'allegato IV, l'interessato può, chiedendolo esplicitamente, ottenere la restituzione. La natura e la quantità dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare tale restituzione vengono determinate mediante un'analisi delle merci da esportare e conformemente alla tabella di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina le modalità dell'analisi e le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda.

3.   Il costo di tale analisi è a carico dell'esportatore.

Articolo 48

1.   L'articolo 45 non si applica alle quantità di prodotti agricoli determinate ai sensi dell'allegato III, con le seguenti eccezioni:

a)

le quantità di prodotti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, esportati sotto forma di merci ottenute in parte da prodotti per i quali il versamento di una restituzione all'esportazione è prevista dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e in parte da altri prodotti, alle condizioni stabilite dall'articolo 11, paragrafo 2;

b)

le quantità di uova o di prodotti a base di uova esportate sotto forma di paste alimentari del codice NC 1902 11 00;

c)

la quantità di sostanza secca delle paste fresche di cui all'articolo 11, primo paragrafo, secondo comma;

d)

la natura dei prodotti di base effettivamente impiegati nella fabbricazione di D-glucitolo (sorbitolo), codici NC 2905 44 e 3824 60, nonché, se del caso, le proporzioni di D-glucitolo (sorbitolo) ottenute da prodotti amilacei e da saccarosio;

e)

le quantità di caseine esportate sotto forma di merci del codice NC 3501 90 90;

f)

il grado Plato della birra di malto, del codice NC 2202 90 10;

g)

le quantità di orzo non trasformato in malto ammesse dalle autorità competenti.

La descrizione delle merci di cui all'allegato III, contenuta nella dichiarazione di esportazione e nella domanda di restituzione, deve essere conforme alla nomenclatura di tale allegato.

2.   In sede di analisi di merci ai fini degli articoli 45, 46 e 47 o ai sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo, si applicano i metodi di analisi di cui al regolamento (CE) n. 904/2008 (14) della Commissione o, in mancanza, quelli di cui al regolamento (CE) n. 900/2008 (15) della Commissione o, in mancanza, quelli previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di merci simili importate nell'Unione.

3.   Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate, da un canto, le quantità di merci esportate e, dall'altro, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o un riferimento alla composizione determinata conformemente all'articolo 10, paragrafo 4. Tuttavia, ove si applichi l'articolo 47, paragrafo 2, nel documento sono indicate, al posto dei suddetti quantitativi, le quantità dei prodotti di base, figuranti nella colonna 4 dell'allegato IV, corrispondenti ai risultati dell'analisi della merce esportata.

4.   Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, tra cui l'obbligo di essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

5.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 45 e 46, ciascuno Stato membro informa la Commissione dei controlli ai quali i vari tipi di merci esportate sono sottoposti nel suo territorio. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 49

1.   In conformità degli articoli 45 e 46 del presente regolamento e in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 612/2009, per le merci contenenti cereali, riso, prodotti lattiero- caseari o a base di uova di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), v) e vii), e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007 l'interessato deve dichiarare per iscritto che nessuno degli ingredienti è stato importato da paesi terzi oppure indicare le quantità di detti prodotti importati da paesi terzi.

2.   Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, l'autorità competente può consentire all'interessato di attestare che non saranno impiegati cereali, riso, prodotti lattiero- caseari e a base di uova, di cui al paragrafo 1, importati da paesi terzi.

3.   Qualora venga chiesta la determinazione delle quantità a norma dell'articolo 11, primo paragrafo, o a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, l'autorità competente può consentire all'interessato di attestare che non saranno impiegati cereali, riso, prodotti lattiero- caseari e a base di uova, di cui al paragrafo 1, importati da paesi terzi.

4.   Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggette a verifica da parte delle autorità competenti, utilizzando qualsiasi mezzo adeguato.

CAPO VI

PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE

Articolo 50

1.   Per le merci esportate tra il 1o ottobre e il 15 ottobre di ogni anno, il versamento delle restituzioni non può aver luogo prima del 16 ottobre.

Per le merci esportate con la presentazione di un titolo di restituzione rilasciato relativamente a un determinato esercizio finanziario, se la Commissione ritiene che l'Unione rischi di violare i suoi impegni internazionali, i versamenti di restituzioni previsti dopo la fine di tale esercizio non possono aver luogo prima del 16 ottobre. In tal caso il termine di cui all'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 può essere portato temporaneamente a tre mesi e quindici giorni con regolamento da pubblicarsi prima del 20 settembre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 612/2009, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:

a)

nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un'etichettatura a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che indica l'importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese;

b)

nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei due anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 3, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90% in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione.

3.   Nei casi previsti dal paragrafo 2 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un'autorizzazione formale che dispensa l'esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 612/2009, ad eccezione del documento di trasporto.

L'autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l'esportatore non abbia rispettato le condizioni dell'autorizzazione specifica.

Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 485/2008 (17) del Consiglio.

Gli esportatori che usufruiscono dell'esenzione indicano il numero dell'autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

4.   In deroga al paragrafo 3, per i casi previsti dal paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un'autorizzazione, a condizione che l'esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10% delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all'anno a seconda di quale è l'opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1276/2008 (18) della Commissione.

5.   Nel caso delle merci di cui all'allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l'esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009, le merci sono considerate esportate in un paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009 oppure di un documento bancario rilasciato da intermediari autorizzati stabiliti nell'Unione che certifichi che il pagamento dell'esportazione sia stato accreditato al conto dell'esportatore, oppure della prova di pagamento.

6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 612/2009 gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al paragrafo 5.

CAPO VII

OBBLIGO DI NOTIFICA

Articolo 51

1.   Prima del 10 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

gli importi, espressi in euro, per i quali sono stati restituiti titoli di restituzione durante il mese precedente, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1;

b)

gli importi, espressi in euro, per i quali è stato stabilito durante il mese precedente che le esigenze principali di cui all'articolo 38 non sono state adempiute;

c)

i titoli di restituzione, espressi in euro, di cui all'articolo 35, rilasciati il mese precedente;

d)

i titoli di restituzione, espressi in euro, rilasciati il mese precedente conformemente all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008.

Gli importi di cui alla lettera b) vanno suddivisi in base all'esercizio finanziario del titolo di restituzione cui si riferiscono.

2.   Prima del 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali, espressi in euro, imputati prima del 1o ottobre del medesimo anno ai titoli di restituzione rilasciati durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dell'anno solare precedente.

Articolo 52

1.   Gli Stati membri, entro la fine del mese seguente ciascun mese dell'anno solare, comunicano alla Commissione, attraverso il Data Exchange System (DEX), informazioni statistiche riguardanti le merci oggetto del presente regolamento con riferimento alle quali, durante il mese precedente, siano state concesse restituzioni all'esportazione. Tali informazioni comprendono, oltre al pertinente codice NC di otto cifre:

a)

le quantità di tali merci, in tonnellate o in un'altra unità di misura indicata;

b)

l'importo, espresso in euro, delle restituzioni all'esportazione concesse durante il mese precedente per ognuno dei prodotti agricoli di base interessati;

c)

le quantità, in tonnellate, di ognuno dei prodotti agricoli di base per i quali sono state concesse restituzioni.

2.   Prima del 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali delle restituzioni, espresse in euro, effettivamente versate durante l'esercizio finanziario che termina il 30 settembre dello stesso anno, che si riferiscano ad esportazioni effettuate durante l'esercizio finanziario fino al 30 settembre dell'anno prima e in quelli precedenti e che non siano state precedentemente comunicate, precisando a quali esercizi si riferiscono.

3.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le restituzioni versate comprendono gli anticipi.

4.   Prima del 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi totali, espressi in euro, dei rimborsi delle restituzioni indebitamente versate fino al 30 settembre dello stesso anno, precisando a quali esercizi si riferiscono.

Articolo 53

Entro il 5 e il 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi delle restituzioni versate a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, rispettivamente dal 16 alla fine del mese precedente e dal 1o al 15 del mese in corso. Se in tali periodi non è stata versata nessuna restituzione, gli Stati membri ne informano la Commissione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

Articolo 55

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande presentate a decorrere dall'8 luglio 2010 per titoli utilizzabili a decorrere dal 1o ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(6)  GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.

(7)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(10)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(11)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.

(12)  GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24.

(13)  GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

(14)  GU L 249 del 18.9.2008, pag. 9.

(15)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.

(16)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(17)  GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

(18)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.


ALLEGATO I

Prodotti di base di cui all'articolo 1

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% (gruppo 2)

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse pari al 26% (gruppo 3)

da ex 0404 10 02 a ex 0404 10 16

Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (gruppo 1)

ex 0405 10

Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse pari all'82% (gruppo 6)

ex 0407 00 30

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova

ex 0408

Uova sgusciate e tuorli, adatti ad uso alimentare, freschi, essiccati, congelati o altrimenti conservati, senza aggiunta di zucchero

1001 10 00

Frumento (grano) duro

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo non destinato alla semina

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

ex 1006 30

Riso lavorato

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella, non ibrido destinato alla semina

1701 99 10

Zuccheri bianchi

ex 1702 19 00

Lattosio contenente allo stato secco il 98,5% di prodotto puro

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero


ALLEGATO II

Merci per le quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1

Codice NC

Designazione delle merci

Prodotti agricoli per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione

III: cfr. allegato III

Cereali (1)

Riso (2)

Uova (3)

Zucchero, melassi, isoglucosio (4)

Prodotti lattiero-caseari (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, di noci o simili o di cacao:

 

 

 

 

 

0403 10

– yogurt:

 

 

 

 

 

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao:

 

 

 

 

 

– – – aromatizzati

X

X

X

X

 

– – – altri:

 

 

 

 

 

– – – – addizionati di frutta e/o di noci o simili

X

X

 

X

 

– – – – addizionati di cacao

X

X

X

X

 

0403 90

– altri:

 

 

 

 

 

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– – aromatizzati o addizionati di frutta, di noci o simili o di cacao:

 

 

 

 

 

– – – aromatizzati

X

X

X

X

 

– – – altri:

 

 

 

 

 

– – – – addizionati di frutta e/o di noci o simili

X

X

 

X

 

– – – – addizionati di cacao

X

X

X

X

 

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

0405 20

– paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

 

 

 

 

X

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– granturco dolce

 

 

 

 

 

– – in spighe

X

 

 

X

 

– – in grani

III

 

 

X

 

ex 0711

Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – granturco dolce:

 

 

 

 

 

– – – – in spighe

X

 

 

X

 

– – – – in grani

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

– margarina, esclusa la margarina liquida

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

 

 

 

X

1517 90

– altre:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

 

 

 

X

1702 50 00

– fruttosio chimicamente puro

 

 

 

X

 

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

1704 10

– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

X

 

 

X

 

1704 90

– altri:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Preparazione detta «cioccolato bianco»

X

 

 

X

X

da 1704 90 51 a 1704 90 99

– – altri:

X

X

 

X

X

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

 

 

 

1806 10

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

 

 

– – semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio

X

 

X

X

 

– – altro:

X

 

X

X

X

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

 

 

 

 

– – preparazioni dette «chocolate milk crumb» (codice NC 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – altre preparazioni della sottovoce 1806 20

X

X

X

X

X

1806 31 00 e 1806 32

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

X

X

X

X

X

1806 90

– altre:

 

 

 

 

 

ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

– – cioccolata e prodotti di cioccolata, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

X

X

X

X

X

ex 1806 90 (60, 70, 90)

– – pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao; altro

X

 

X

X

X

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

 

 

 

 

– – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

X

X

X

X

X

– – altre:

X

X

 

X

X

1901 20 00

– miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

 

 

 

 

 

– – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

X

X

X

X

X

– – altre:

X

X

 

X

X

1901 90

– altri:

 

 

 

 

 

1901 90 11 e 1901 90 19

– – estratti di malto

X

X

 

 

 

– – altre

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – altri:

 

 

 

 

 

– – – – preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata

X

X

X

X

X

– – – – altri

X

X

 

X

X

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus anche preparato:

 

 

 

 

 

– paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenenti uova:

 

 

 

 

 

– – – di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali

III

 

X

 

 

– – – altre:

X

 

X

 

 

1902 19

– – altre:

 

 

 

 

 

– – – di grano duro ed altre paste alimentari ottenute da cereali

III

 

 

 

X

– – – altre:

X

 

 

 

X

1902 20

– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

1902 20 91 e 1902 20 99

– – altre:

X

X

 

X

X

1902 30

– altre paste alimentari

X

X

 

X

X

1902 40

– cuscus:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – non preparato:

 

 

 

 

 

– – – di grano duro

III

 

 

 

 

– – – altro:

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – altro:

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili

X

 

 

 

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse farine, semole e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

– riso soffiato, non zuccherato o riso precotto

 

 

 

 

 

– – contenente cacao (6)

X

III

X

X

X

– – non contenente cacao

X

III

 

X

X

– altri, contenenti cacao (6)

X

X

X

X

X

– altri

X

X

 

X

X

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– pane croccante detto «Knäckebrot»

X

 

 

X

X

1905 20

– pane con spezie (panpepato)

X

 

X

X

X

 

– biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

 

 

 

 

 

1905 31

– – biscotti con aggiunta di dolcificanti

X

 

X

X

X

1905 32

– – cialde e cialdini

X

 

X

X

X

1905 40

– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

X

 

X

X

X

1905 90

– altri:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – pane azimo (mazoth)

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca

X

 

 

 

 

da 1905 90 45 a 1905 90 90

– – – altri prodotti

X

 

X

X

X

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

2001 90

– altri:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – in spighe

X

 

 

X

 

– – – in grani

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

X

 

 

X

 

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

2004 10

– patate:

 

 

 

 

 

– – altre:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

X

X

 

X

X

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – in spighe

X

 

 

X

 

– – – in grani

III

 

 

X

 

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

2005 20

– patate:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

X

X

 

X

X

2005 80 00

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – in spighe

X

 

 

X

 

– – in grani

III

 

 

X

 

ex 2008

Frutta, noci o simili ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

2008 99

– – altre:

 

 

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – in spighe

X

 

 

 

 

– – – – – – in grani

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

X

 

 

 

 

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – altri

X

X

 

X

 

2101 20

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – altri

X

X

 

X

 

2101 30

– cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

– – cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – altri

X

 

 

X

 

– – estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – altri

X

 

 

X

 

ex 2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

2102 10

– lieviti vivi

 

 

 

 

 

2102 10 31 e 2102 10 39

– – lieviti di panificazione:

X

 

 

 

 

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

 

 

 

– contenenti cacao

X

X

X

X

X

– altri

X

X

 

X

X

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

2106 90

– altre:

 

 

 

 

 

2106 90 92 e 2106 90 98

– – altre:

X

X

 

X

X

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

X

 

 

X

 

2202 90

– altre:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

 

 

 

– – – Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol

III

 

 

 

 

– – – altre

X

 

 

X

 

da 2202 90 91 a 2202 90 99

– – altre

X

 

 

X

X

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

X

 

 

X

 

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

2208 20

– acquaviti di vino o di vinacce

 

 

 

X

 

2208 30

– whisky:

 

 

 

 

 

– – eccetto il whisky detto «bourbon»

 

 

 

 

 

da ex 2208 30 32 a 2208 30 88

– – – whiskies diversi da quelli compresi nel regolamento (CE) n. 1670/2006

X

 

 

 

 

da 2208 50 11 a 2208 50 19

– gin

X

 

 

 

 

da 2208 50 91 a 2208 50 99

– acquavite di ginepro (genièvre)

X

 

 

X

 

2208 60

– vodka

X

 

 

 

 

2208 70

– Liquori

X

 

X

X

X

2208 90

– altri:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – ouzo, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – calvados, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – altre acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – korn, presentato in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – altre, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – altre, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

X

 

 

X

X

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannitolo

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

III

 

 

III

 

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

3302 10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – altri

X

 

 

X

X

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

3501 10

– caseine

 

 

 

 

III

3501 90

– altri:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – colle di caseina

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – altri:

 

 

 

 

III

ex 3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

 

 

 

 

– ovoalbumina:

 

 

 

 

 

3502 11

– – essiccata

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – altra

 

 

III

 

 

3502 19

– – altra

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – altra

 

 

III

 

 

3502 20

– lattoalbumine

 

 

 

 

 

3502 20 91 e 3502 20 99

– – altre

 

 

 

 

III

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole del codice NC 3505 10 50

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – amidi e fecole esterificati o eterificati

X

 

 

 

 

ex 3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

3809 10

– a base di sostanze amidacee

X

X

 

 

 

ex 3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove;

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

III

 

 

III

 


(1)  Allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)  Allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)  Allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(6)  Contenente al massimo il 6 % di cacao.


ALLEGATO III

Quantità di riferimento di cui all'articolo 11

Codice NC

Designazione delle merci

Frumento (grano) tenero

Frumento (grano) duro

Granturco

Riso lavorato a grani lunghi

Riso lavorato a grani tondi

Orzo

Zuccheri bianchi

Siero di latte (gruppo 1)

Latte scremato in polvere (gruppo 2)

Uova in guscio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– granturco dolce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – in grani

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – granturco dolce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – in grani

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– paste alimentari non cotte né farcite o altrimenti preparate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenenti uova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – uguale o inferiore a 0,95 %

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 %

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 %

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – superiore a 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – altre, ottenute da cereali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – uguale o inferiore a 0,87 %

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 0,87 % e uguale o inferiore a 0,99 %

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 0,99 % e uguale o inferiore a 1,15 %

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – uguale o inferiore a 0,75 %

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 0,75 % e uguale o inferiore a 0,83 %

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 0,83 % e uguale o inferiore a 0,93 %

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – superiore a 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – altre (diverse da quelle di cereali): cfr. allegato II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – altre (diverse da quelle contenenti uova):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – uguale o inferiore a 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – altre, ottenute da cereali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – uguale o inferiore a 0,87 %

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 0,87 % e uguale o inferiore a 0,99 %

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 0,99 % e uguale o inferiore a 1,15 %

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – uguale o inferiore a 0,75 %

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 0,75 % e uguale o inferiore a 0,83 %

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 0,83 % e uguale o inferiore a 0,93 %

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – superiore a 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – altre (diverse da quelle di cereali): cfr. allegato II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– cuscus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – non preparato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali, con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – uguale o inferiore a 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 0,95 % e uguale o inferiore a 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 1,10 % e uguale o inferiore a 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – superiore a 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – altro (diverso da quello di grano duro): cfr. allegato II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – altro (preparato): cfr. allegato II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – a base di riso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – riso soffiato non zuccherato

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – a base di riso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – soffiato non zuccherato

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – riso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Riso precotto (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Ortaggi e legumi, frutta, noci o simili e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – in grani

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – in grani

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – in grani

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Frutta, noci o simili ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – granturco, in grani, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – in grani

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – Birre di malto, con titolo alcolometrico effettivo volumico uguale o inferiore a 0,5 % in vol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – fabbricate a partire da malto di orzo o da malto di frumento, senza aggiunta di cereali non sottoposti a maltaggio, di riso (o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione) o di zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – altre

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– polialcoli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannitolo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – ottenuto da saccarosio di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato I, parte III

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – ottenuto da prodotti amilacei di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato I, parte I

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D- glucitolo (sorbitolo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – contenente D- mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D- glucitolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – contenente D- mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D- glucitolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – altro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– caseine

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – altri

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3502

Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ovoalbumina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – essiccata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – altra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – altra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – altra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– lattoalbumina: (Lactalbumin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – altra

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – contenente D- mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D- glucitolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – contenente D- mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolata sul tenore di D- glucitolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – altro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da prodotti amilacei

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ottenuto da saccarosio

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Tale quantitativo s'intende di granturco in semi, portato ad un tenore di umidità del 72 % in peso.

(2)  Tale tenore è determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi, con arrotondamento ai 50 grammi immediatamente inferiori.

(3)  Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste.

(4)  5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti a base di uova) per chilogrammo di paste; qualsivoglia quantità intermedia viene arrotondata ai 50 grammi immediatamente inferiori.

(5)  Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

(6)  Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 12° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del titolo effettivo al grado Plato immediatamente superiore.

(7)  Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D- glucitolo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(8)  Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (gruppo 2) per 100 kg di caseina.

(9)  Per ettolitro di birra.


ALLEGATO IV

Merci per le quali la quantità del prodotto di base può essere stabilita in base ad analisi chimica, con relativa tabella di cui all'articolo 47

Codice NC

Designazione delle merci

Dati risultanti dall'analisi delle merci

Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione

Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merci)

1

2

3

4

5

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

1704 10

– gomme da masticare (chewing- gum), anche rivestite di zucchero

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

 

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

1704 90 30 a 1704 90 99

– – altri

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

 

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

 

3.

a)

Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

3.

a)

Latte intero in polvere (gruppo 3)

3.

a)

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

 

b)

Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte

b)

Burro (gruppo 6)

b)

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

 

1806 10

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

 

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

a)

Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

3.

a)

Latte intero in polvere (gruppo 3)

3.

a)

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

b)

Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte

b)

Burro (gruppo 6)

b)

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1806 31 00 e 1806 32

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

Materie grasse provenienti dal latte

3.

Latte intero in polvere (gruppo 3)

3.

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1806 90

– altre

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

a)

Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

3.

a)

Latte intero in polvere (gruppo 3)

3.

a)

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

b)

Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte

b)

Burro (gruppo 6)

b)

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

ex 1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

a)

Aventi meno del 12 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

3.

a)

Latte intero in polvere (gruppo 3)

3.

a)

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

b)

Aventi, in peso, il 12 % o più di materie grasse provenienti dal latte

b)

Burro (gruppo 6)

b)

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

ex 1902 11 00 e ex 1902 19

– paste alimentari non cotte né farcite, né altrimenti preparate, non contenenti esclusivamente cereali e uova

Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1902 20

– paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

1902 20 91 a 1902 20 99

– – altre

Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1902 30

– altre paste alimentari

Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1902 40 90

– – (cuscus) altro

Amido (o destrina) di frumento (grano) tenero

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili

Amido (o destrina)

Granturco

1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.

 

 

 

1905 10 00

– pane croccante detto «Knäckebrot»

Amido (o destrina)

Segala

2,09 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)

1905 31

– – biscotti con aggiunta di dolcificanti

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

1905 32

– – cialde e cialdini

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

Amido (o destrina)

3.

Frumento (grano) tenero

3.

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

4.

Materie grasse provenienti dal latte

4.

Burro (gruppo 6)

4.

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

1905 40

– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

Amido (o destrina)

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1905 90

– altri:

 

 

 

1905 90 20

– – ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Amido (o destrina)

Granturco

1,83 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina)

1905 90 30

– – – pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 % in peso, sulla materia secca

Amido (o destrina)

Frumento (grano) tenero

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

1905 90 45 a 1905 90 90

– – – altri prodotti

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

Amido (o destrina)

3.

Frumento (grano) tenero

3.

1,75 kg per 1 % in peso di amido anidro (o destrina) di frumento

4.

Materie grasse provenienti dal latte

4.

Burro (gruppo 6)

4.

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

Materie grasse provenienti dal latte

3.

Burro (gruppo 6)

3.

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

2106 90

– altre

 

 

 

– – altre:

 

 

 

2106 90 98

– – – altre

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

3.

Materie grasse provenienti dal latte

3.

Burro (gruppo 6)

3.

1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

2202 10 00

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

2202 90

– altre:

 

 

 

2202 90 10

– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Glucosio (2)

2.

Granturco

2.

2,1 kg per 1 % in peso di glucosio (2)

2202 90 91 a 2202 90 99

– – altre

1.

Saccarosio (1)

1.

Zuccheri bianchi

1.

1 kg per 1 % in peso di saccarosio (1)

2.

Materie grasse provenienti dal latte

2.

Latte intero in polvere (gruppo 3)

2.

3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

N.B.: quando è dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o viene rilevato il galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio la quantità di glucosio equivalente al galattosio.


(1)  Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato al saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica della quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) dichiarata (in qualsiasi forma) o rilevata nella merce. Tuttavia il quantitativo di glucosio da considerare nel calcolo di cui sopra è uguale al quantitativo in peso di fruttosio, se il tenore in fruttosio delle merci è inferiore a quello in glucosio.

(2)  Glucosio, diverso da quello di cui alla nota ().

N.B.: quando è dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o viene rilevato il galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio la quantità di glucosio equivalente al galattosio.


ALLEGATO V

Coefficienti di conversione in prodotti di base relativi ai prodotti di cui all'articolo 8

Codice NC

Prodotto agricolo trasformato

Coefficiente

Prodotto di base

1101 00 11

Farine di frumento (grano) duro aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

0 e 900 mg

1,33

Frumento (grano) duro

901 e 1 900 mg

1,09

Frumento (grano) duro

1101 00 15 e 1101 00 90

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta aventi tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

0 e 900 mg

1,33

Frumento (grano) tenero

901 e 1 900 mg

1,09

Frumento (grano) tenero

1102 10 00

Farina di segala avente tenore in cenere, per 100 g, compreso tra:

 

 

0 e 1 400 mg

1,37

Segala

1 401 e 2 000 mg

1,08

Segala

1102 20 10

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1,20

Granturco

1102 20 90

Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %

1,10

Granturco

1102 90 10

Farina di orzo

1,20

Orzo

1102 90 30

Farina di avena

1,20

Avena

1102 90 50

Farina di riso

1,00

Rotture di riso

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano) duro

1,42

Frumento (grano) duro

ex 1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano) tenero aventi tenore di cenere uguale o inferiore a 600 mg per 100 g

1,37

Frumento (grano) tenero

1103 13 10

Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso

1,20

Granturco

1103 13 90

Semole e semolini di granturco aventi tenore di sostanze grasse superiore a 1,5 % in peso

1,20

Granturco

1103 19 10

Semole e semolini di segala

1,00

Segala

1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1,55

Orzo

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1,80

Avena

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1,00

Rotture di riso

1103 20 10

Pellet di segala

1,00

Segala

1103 20 20

Pellet di orzo

1,02

Orzo

1103 20 30

Pellet di avena

1,00

Avena

1103 20 40

Pellet di granturco

1,00

Granturco

1103 20 50

Pellet di riso

1,00

Rotture di riso

1103 20 60

Pellet di frumento (grano)

1,02

Frumento (grano) tenero

1104 12 90

Fiocchi di avena

1,80

Avena

1104 19 10

Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)

1,02

Frumento (grano) tenero

1104 19 30

Cereali schiacciati o in fiocchi di segala

1,40

Segala

1104 19 50

Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco

1,44

Granturco

1104 19 69

Fiocchi di orzo

1,40

Orzo

1104 19 91

Fiocchi di riso

1,00

Rotture di riso

1104 22 20

Cereali mondati di avena (decorticati o pilati)

1,60

Avena

1104 22 30

Cereali di avena mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1,70

Avena

1104 23 10

Cereali mondati di granturco (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati

1,30

Granturco

1104 29 01

Cereali mondati di orzo (decorticati o pilati)

1,50

Orzo

1104 29 03

Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») di orzo

1,50

Orzo

1104 29 05

Cereali perlati di orzo

1,60

Orzo

1104 29 11

Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati

1,02

Frumento (grano) tenero

1104 29 51

Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati

1,00

Frumento (grano) tenero

1104 29 55

Cereali di segala soltanto spezzati

1,00

Segala

1104 30 10

Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

0,25

Frumento (grano) tenero

1104 30 90

Germi di altri cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

0,25

Granturco

1107 10 11

Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in forma di farina

1,78

Frumento (grano) tenero

1107 10 19

Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato in altra forma

1,27

Frumento (grano) tenero

1107 10 91

Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in forma di farina

1,78

Orzo

1107 10 99

Malto non torrefatto di altri cereali, presentato in altra forma

1,27

Orzo

1107 20 00

Malto torrefatto

1,49

Orzo

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

2,00

Frumento (grano) tenero

1108 12 00

Amido di granturco

1,60

Granturco

1108 13 00

Fecola di patate

1,60

Granturco

1108 19 10

Amido di riso

1,52

Rotture di riso

ex 1108 19 90

Amido di orzo o di avena

1,60

Granturco

1702 30 50

Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

2,09

Granturco

1702 30 90

Glucosio e sciroppo di glucosio (1), non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio, altri

1,60

Granturco

1702 40 90

Glucosio e sciroppo di glucosio (1), contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 20 % e meno del 50% di fruttosio

1,60

Granturco

ex 1702 90 50

Maltodestrina, in forma solida bianca, anche agglomerata

2,09

Granturco

ex 1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina, altri

1,60

Granturco

1702 90 75

Zuccheri e melassi, caramellati, in polvere, anche agglomerati

2,19

Granturco

1702 90 79

Zuccheri e melassi, caramellati, altri

1,52

Granturco

2106 90 55

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati

1,60

Granturco


(1)  Escluso l'isoglucosio.


ALLEGATO VI

Istruzioni relative alla domanda, al rilascio e all'utilizzo dei titoli di restituzione di cui all'articolo 24

I.   DOMANDA DI TITOLO DI RESTITUZIONE

1.

Sul «Titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «Titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I». Tali dati possono essere informatizzati.

2.

Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Nelle caselle 17 e 18 è indicato l'importo in euro.

3.

Le caselle da 13 a 16 non sono compilate.

4.

Nella casella 20 il richiedente precisa se preveda di utilizzare il titolo di restituzione esclusivamente nello Stato membro che lo ha rilasciato o se chieda un titolo di restituzione valido in tutta l'Unione.

5.

I richiedenti appongono nella casella 20 una delle seguenti diciture:

a)

«articolo 29», o un'altra dicitura ammessa dall'autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell'articolo 29,

b)

«articolo 34», o un'altra dicitura ammessa dall'autorità competente, qualora la domanda riguardi un titolo ai sensi dell'articolo 34,

6.

Il richiedente appone sulla domanda luogo, data e firma.

II.   DOMANDA DI FISSAZIONE ANTICIPATA — DOMANDA DI ESTRATTO DI TITOLO DI RESTITUZIONE

1.

Domanda di fissazione anticipata contemporanea alla domanda di titolo di restituzione

Si veda la sezione I (il richiedente compila la casella 8).

2.

Domanda di fissazione anticipata posteriore al rilascio del titolo di restituzione

In tal caso l'esportatore compila una domanda come indicato di seguito:

a)

nelle caselle 1 e 2 viene indicato il nome dell'organismo che ha rilasciato il titolo di restituzione per il quale è chiesta la fissazione anticipata e il numero di detto titolo;

b)

nella casella 4 viene indicato il nome del titolare del titolo;

c)

nella casella 8 va apposta una crocetta alla voce «sì».

3.

Le domande di estratti dei titoli di restituzione contengono le seguenti informazioni:

a)

nelle caselle 1 e 2, il nome dell'ente che ha rilasciato il titolo di restituzione del quale è chiesto un estratto e il numero di detto titolo;

b)

nella casella 4, il nome del titolare del titolo di restituzione;

c)

nelle caselle 17 e 18, l'importo in euro chiesto in base all'estratto.

III.   RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE CON FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA L'UNIONE E RILASCIO DI ESTRATTI DI TITOLI

1.

Gli esemplari 1 e 2 sono rilasciati secondo i modelli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.

Sul «titolo di esportazione o di fissazione anticipata» è apposto un timbro che reca la dicitura «titolo di restituzione per merci non comprese nell'allegato I».

3.

Il modulo deve essere compilato nel modo seguente:

a)

La casella 1 contiene il nome e l'indirizzo dell'organismo che rilascia il titolo di restituzione. La casella 2 o la casella 23 contiene il numero del titolo di restituzione, attribuito dall'organismo emittente.

Se si tratta di un estratto di titolo di restituzione, nella casella 3 compare la dicitura «ESTRATTO», in grassetto e in lettere maiuscole.

b)

La casella 4 contiene il nome e l'indirizzo completo del titolare.

c)

La casella 10 contiene la data di presentazione della domanda del titolo di restituzione e la casella 11 indica l'importo della cauzione fissata in applicazione dell'articolo 23.

d)

La casella 12 indica l'ultimo giorno di validità.

e)

Le caselle da 13 a 16 sono sbarrate.

f)

Le caselle 17 e 18 sono compilate sulla base dell'importo determinato a norma degli articoli da 33 a 34.

g)

La casella 19 è sbarrata.

h)

La casella 20 contiene le eventuali indicazioni previste nella domanda.

i)

La casella 21 è compilata conformemente alla domanda.

j)

La casella 22 contiene la dicitura «utilizzabile dal …» conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 o dall'articolo 34.

k)

La casella 23 è compilata.

l)

La casella 24 è sbarrata.

IV.   RILASCIO DI TITOLI DI RESTITUZIONE SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA UTILIZZABILI IN TUTTA L'UNIONE

1.

Tali titoli di restituzione vanno compilati come quelli di cui alla sezione III.

2.

La casella 21 è sbarrata.

3.

Se il titolare di un titolo di restituzione chiede in un secondo momento la fissazione anticipata dei tassi di restituzione, deve restituire il titolo originale e gli eventuali estratti già rilasciati. Nella casella 22 va quindi inserita e completata la dicitura «Restituzione valida [data …] con fissazione anticipata [data …]».

V.   UTILIZZO DEI TITOLI DI RESTITUZIONE

1.

Quando vengono espletate le formalità di esportazione, nel documento amministrativo unico è apposto il numero dei titoli di restituzione che accompagnano la domanda di restituzione.

2.

Quando il documento doganale non è un documento amministrativo unico, il documento nazionale indica il numero o i numeri dei titoli che accompagnano la domanda di restituzione.


ALLEGATO VII

Tassi di conversione da utilizzare per stabilire le quantità di riferimento di cui agli articoli 7 e 9

1.

A 100 kg di siero di latte equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al prodotto pilota del gruppo 1 corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota.

2.

A 100 kg di prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), al prodotto pilota del gruppo 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota.

3.

Alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1% in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto considerato.

4.

Alla parte non grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo 2 corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1% in peso di sostanza secca non grassa contenuta nel formaggio.

5.

A 100 kg di uno dei prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materia grassa del latte inferiore o pari a 27%, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1% in peso di materie grasse contenute nel prodotto lattiero caseario considerato.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), al prodotto pilota del gruppo 3, avente tenore, in peso, di materie grasse del latte nel latte liquido inferiore o pari a 3,2%, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1% in peso di materie grasse del latte contenute nel prodotto lattiero- caseario considerato.

6.

A 100 kg di sostanza secca contenuta in uno dei prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al prodotto pilota del gruppo 3, avente tenore, in peso di sostanza secca, di materie grasse del latte superiore a 27% corrispondono 100 kg di detto prodotto pilota.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, a 100 kg di latte liquido equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), al prodotto pilota del gruppo 3, avente tenore, in peso di materie grasse del latte nel latte liquido superiore a 3,2%, corrispondono 12,32 kg di detto prodotto pilota.

7.

A 100 kg di uno dei prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, al prodotto pilota del gruppo 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1%, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero- caseario considerato.

8.

Alla parte grassa di 100 kg di uno dei prodotti lattiero- caseari equiparati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo 6 corrispondono 1,22 kg di detto prodotto pilota per l'1%, in peso, di materie grasse provenienti dal latte contenute nel prodotto lattiero- caseario considerato.

9.

Alla parte grassa di 100 kg di formaggio equiparato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, al prodotto pilota del gruppo 6, corrispondono 0,8 kg di tale prodotto pilota per l'1%, in peso, di materie grasse del latte contenute nel formaggio.

10.

A 100 kg di riso semigreggio a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 77,5 kg di riso lavorato a grani tondi.

11.

A 100 kg di riso semigreggio a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 69 kg di riso lavorato a grani lunghi.

12.

A 100 kg di riso semilavorato a grani tondi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,9 kg di riso lavorato a grani tondi.

13.

A 100 kg di riso semilavorato a grani medi o lunghi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, corrispondono 93,3 kg di riso lavorato a grani lunghi.

14.

A 100 kg di zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), corrispondono 92 kg di zucchero bianco.

15.

A 100 kg di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1 % di saccarosio.

16.

A 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera c), che soddisfano le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 951/2006, corrisponde 1 kg di zucchero bianco per 1% di saccarosio (eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio), determinato come previsto in detto articolo 3.

17.

A 100 kg di sostanza secca, determinata come previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006, contenuta nell'isoglucosio o nello sciroppo di isoglucosio di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera d), che soddisfa le condizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006, corrispondono 100 kg di zucchero bianco.


ALLEGATO VIII

Diciture di cui all'articolo 25

Le diciture di cui all'articolo 25 sono le seguenti:

:

in bulgaro

:

Права, прехвърлени обратно на титуляря на … [дата]

:

in spagnolo

:

retrocesión al titular, el …

:

in ceco

:

práva převedena zpět na držitele …

:

in danese

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

in tedesco

:

Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am …

:

in estone

:

omanikule tagastatud õigused

:

in greco

:

επανεκχώρηση στο δικαιούχο στις …

:

in inglese

:

rights transferred back to the titular holder on [date]

:

in French

:

rétrocession au titulaire le …

:

in Irish

:

cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]…

:

in italiano

:

retrocessione al titolare in data …

:

in lettone

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

in lituano

:

teisės grąžintos pradiniam turėtojui …

:

in ungherese

:

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

:

in maltese

:

drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid-[data] …

:

in olandese

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

in polacco

:

prawa przeniesione z powrotem na posiadacza tytularnego w dniu […] r

:

in portoghese

:

retrocessão ao titular em …

:

in rumeno

:

drepturi transferate înapoi la titular la … [data]

:

in slovacco

:

práva prenesené späť na držiteľa …

:

in sloveno

:

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …

:

in finlandese

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

in svedese

:

återbördad till licensinnehavaren den …


ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1043/2005

Presente regolamento

Articolo 1, primo paragrafo, primo comma

Articolo 1, primo paragrafo, primo comma

Articolo 1, primo paragrafo, secondo e terzo comma

Articolo 1, primo paragrafo, secondo comma

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, primo paragrafo, punti 1 e 2

Articolo 2, primo paragrafo, lettere a) e b)

Articolo 2, primo paragrafo, lettere c), d) ed e)

Articolo 2, primo paragrafo, punto 3

Articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g)

Articolo 2, primo paragrafo, punti 4, 5 e 6

Articolo 2, primo paragrafo, lettere h), i) e j)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articoli da 3 a 7

Articoli da 3 a 7

Articolo 8, primo e secondo paragrafo

Articolo 8, primo e secondo paragrafo

Articolo 9, primo paragrafo

Articolo 9, primo paragrafo, primo comma

Articolo 9, secondo paragrafo

Articolo 9, primo paragrafo, secondo e terzo comma

Articolo 9, terzo paragrafo

Articolo 9, secondo paragrafo

Articolo 10, primo paragrafo

Articolo 10, primo e secondo paragrafo

Articolo 10, secondo paragrafo

Articolo 10, terzo paragrafo

Articolo 10, terzo e quarto paragrafo

Articolo 10, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 11, primo e secondo paragrafo

Articolo 11, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articoli 12 e 13

Articoli 12 e 13

Articolo 14, primo e secondo paragrafo

Articolo 14, primo e secondo paragrafo

Articolo 15, primo e secondo paragrafo

Articolo 15, primo e secondo paragrafo

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, primo e secondo paragrafo

Articolo 16, primo e secondo paragrafo

Articolo 17, primo e secondo paragrafo

Articolo 17, primo e secondo paragrafo

Articolo 18, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 18, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 18, primo paragrafo, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafi 3 e 4

Articolo 19, primo paragrafo, lettere a) e b)

Articolo 19, primo paragrafo, lettere a) e b)

Articolo 19, primo paragrafo, lettera c)

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22, primo paragrafo

Articolo 21, primo paragrafo

Articolo 22, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25, primo e secondo paragrafo

Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 26

Articolo 27, primo paragrafo

Articolo 25, primo paragrafo

Articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 28, primo e secondo paragrafo

Articolo 25, paragrafi 3 e 4

Articolo 29, paragrafi da 1 a 4

Articolo 26, paragrafi da 1 a 4

Articolo 30, primo e secondo paragrafo

Articolo 27, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 31, primo paragrafo

Articolo 38, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 39, primo paragrafo

Articolo 31, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 39, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 31, paragrafo 3, prima e seconda frase

Articolo 39, paragrafo 3, primo comma

Articolo 39, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 3, terza frase

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 28

Articolo 33, primo paragrafo

Articolo 29, primo paragrafo

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 34

Articolo 30

Articolo 35, primo paragrafo

Articolo 31, primo paragrafo

Articolo 35, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 36

Articolo 32

Articolo 37

Articolo 33

Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 38bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 39, primo paragrafo

Articolo 35, primo paragrafo

Articolo 39, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 40

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 27(2)

Articolo 43, primo e secondo paragrafo

Articolo 23, primo e secondo paragrafo

Articolo 44, primo e secondo paragrafo

Articolo 40, primo e secondo paragrafo

Articolo 44, paragrafo 3, prima frase

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 44, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma

Articolo 40, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 45, primo paragrafo, primo e secondo comma

Articolo 41, primo e secondo paragrafo

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 46

Articolo 43, primo paragrafo

Articolo 47, primo paragrafo

Articolo 42, paragrafo 2 e articolo 43, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 2, primo comma

Articolo 42, paragrafi 1 e 3

Articolo 47, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 48, primo paragrafo

Articolo 53

Articolo 48, paragrafi 2 e 3

Articolo 44, paragrafi 1 e 2

Articolo 49

Articolo 45

Articolo 50

Articolo 46

Articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 47, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 52

Articolo 48

Articolo 53, paragrafi 1 e 3

Articolo 49, paragrafi 1 e 2

Articolo 49, paragrafi 3 e 4

Articolo 53, paragrafi 2 e 4

Articolo 54, primo paragrafo

Articolo 50, primo paragrafo

Articolo 54, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 50, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 54, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 50, paragrafi 5 e 6

Articolo 55

Articolo 51

Articolo 56, paragrafi 1 e 2

Articolo 52, paragrafi 1 e 2

Articolo 56, paragrafo 3, prima frase

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 52, paragrafo 4

Articolo 57

Articolo 54

Articolo 58

Articolo 55

Allegati da I a IX

Allegati da I a IX