1.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/6


REGOLAMENTO (UE) N. 574/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e l’IFRS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 28 gennaio 2010 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori (di seguito «modifica dell’IFRS 1»). Visto che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all’IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un’esenzione opzionale.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che la modifica dello IFRS 1 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione della modifica dell’IRFS 1 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento;

2)

l’IFRS 7 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche dell’IFRS 1 e dell’IFRS 7, di cui all’allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1

Modifica dell’IFRS 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori

IFRS 7

Modifica dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

ESENZIONE LIMITATA DALL’INFORMATIVA COMPARATIVA PREVISTA DALL’IFRS 7 PER I NEO-UTILIZZATORI

(Modifica all’IFRS 1)

Modifica all’IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39C.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39C

Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice E

Esenzioni di breve periodo dagli IFRS

Si aggiungono un titolo, il paragrafo E3 e una nota a piè di pagina.

Informazioni integrative relative a strumenti finanziari

E3

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell’IFRS 7. (1)

Appendice

Modifica all’IFRS 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 44G è modificato (il nuovo testo è sottolineato e il testo cancellato è barrato) ed è aggiunta una nota a piè di pagina.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44G

Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:

(a)

qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o

(b)

qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.

È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. (2)


(1)  Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).

(2)  Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).