1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 574/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e l’IFRS 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 28 gennaio 2010 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori (di seguito «modifica dell’IFRS 1»). Visto che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all’IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un’esenzione opzionale. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che la modifica dello IFRS 1 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
L’adozione della modifica dell’IRFS 1 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
1) |
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento; |
2) |
l’IFRS 7 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche dell’IFRS 1 e dell’IFRS 7, di cui all’allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 1 |
Modifica dell’IFRS 1 Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori |
IFRS 7 |
Modifica dell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative |
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
ESENZIONE LIMITATA DALL’INFORMATIVA COMPARATIVA PREVISTA DALL’IFRS 7 PER I NEO-UTILIZZATORI
(Modifica all’IFRS 1)
Modifica all’IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39C.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
39C |
Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Appendice E
Esenzioni di breve periodo dagli IFRS
Si aggiungono un titolo, il paragrafo E3 e una nota a piè di pagina.
Informazioni integrative relative a strumenti finanziari
E3 |
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell’IFRS 7. (1) |
Appendice
Modifica all’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 44G è modificato (il nuovo testo è sottolineato e il testo cancellato è barrato) ed è aggiunta una nota a piè di pagina.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44G |
Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
|
È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. (2)
(1) Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).
(2) Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).