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30.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2010
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. |
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(2) |
La direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2) e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l’impiego nell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (3) proibiscono l’immissione sul mercato e l’uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali. |
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(3) |
In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l’uso di tali prodotti proteici ai fini dell’alimentazione animale è sicuro, l’immissione sul mercato e l’uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso. |
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(4) |
Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell’alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione (4), ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
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(5) |
È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009. |
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(7) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:
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1) |
i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
(*1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40." (*2) Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi." (*3) Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;" |
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2) |
è inserito il seguente punto 8:
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Articolo 2
La decisione 85/382/CEE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.