25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (1), e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (3), ha confermato talune misure restrittive in linea con le posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC.

(2)

È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2488/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati, tutte le informazioni atte a facilitare l’osservanza del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 1 e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

b)

collaborano con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

3)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La Commissione ha la facoltà di:

a)

modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

b)

in via eccezionale, concedere deroghe all’articolo 1 per scopi strettamente umanitari;

c)

modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.   Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II.

Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro, che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per qualsiasi attività economica svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

(2)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

(3)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»