25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (1), e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (3), ha confermato talune misure restrittive in linea con le posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC. |
(2) |
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2488/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»; |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; |
3) |
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La Commissione ha la facoltà di:
3. Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II. Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; |
5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Il presente regolamento si applica:
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6) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
(2) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
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BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
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BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
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REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
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DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
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GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
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ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
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IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
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GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
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SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas |
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FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
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ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
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CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
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LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
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LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
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LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
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UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
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MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
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PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen |
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AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
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POLONIA http://www.msz.gov.pl |
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PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
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ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
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SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
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SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
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FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
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SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
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REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73» |