16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (Commissione), sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1247/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia depositata dall’Associazione europea dei metalli EUROMETAUX («denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale di cavi di molibdeno dell’UE.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il marzo 2005 e la fine del PI («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

(7)

In assenza di osservazioni relative al TEM e al TI, si confermano i considerando da 18 a 23 del regolamento provvisorio.

3.2.   Valore normale

(8)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato l’impiego dei prezzi all’esportazione applicati dagli Stati Uniti ad altri paesi terzi (compresa l’Unione) come base per la determinazione del valore normale per la RPC. Ha invece proposto l’utilizzo del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile osservando che il valore normale determinato in questo modo porterebbe a un margine di dumping inferiore per la RPC.

(9)

Lo stesso produttore ha richiesto che il valore normale fosse corretto al ribasso in modo da tener conto della sua maggiore efficienza, in quanto produttore integrato verticalmente, rispetto al denunziante o al produttore del paese di riferimento che non dispongono di strutture minerarie per la principale materia prima, il minerale di molibdeno.

(10)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, si osservi che l’impiego dei prezzi pagati o pagabili nell’Unione è una facoltà stabilita dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base da utilizzarsi unicamente quando le altre possibilità fissate nello stesso articolo non possono essere applicate. Dato che durante il presente procedimento ci si è avvalsi della collaborazione di un produttore di un paese terzo, ed è stato di conseguenza possibile impiegare la possibilità concernente il prezzo applicato da un paese terzo a economia di mercato ad altri paesi, non sussiste alcuna giustificazione giuridica a sostegno dell’applicazione dell’ipotesi residuale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). L’argomentazione è stata quindi respinta.

(11)

Relativamente alla seconda argomentazione, si noti che il produttore che ha collaborato non ha fornito alcuna prova per dimostrare che il livello di integrazione dei produttori sia un fattore che influenza i prezzi e la loro comparabilità. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(12)

Alcune parti hanno contestato la scelta riguardante il produttore del paese di riferimento alla luce del fatto che tale società negli Stati Uniti è una controllata del denunziante. Si sottolinea a questo proposito che il fatto che la società nel paese di riferimento proposto fosse una società collegata al denunziante non ha impedito di ottenere informazioni attendibili e verificabili.

(13)

In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(14)

In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 26 del regolamento provvisorio.

3.4.   Confronto

(15)

Si sottolinea che l’adeguamento per le differenze riguardanti l’imposizione indiretta di cui al considerando 27 del regolamento provvisorio è pari al 5 % e rappresenta la differenza tra l’IVA dovuta sulle vendite nel mercato interno e quella dovuta sulle vendite all’esportazione, tenuto debitamente conto del tasso di rimborso dell’IVA sulle esportazioni. Il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato il modo in cui l’adeguamento è stato applicato sostenendo che esso dovrebbe essere invece considerato come un fattore di riduzione del prezzo all’esportazione.

(16)

Per quanto riguarda questa argomentazione, si osservi che l’adeguamento si è basato sulle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il quale stabilisce che il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all’importazione o alle imposte indirette, una categoria che comprende l’IVA. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(17)

In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si conferma il considerando 27 del regolamento provvisorio.

3.5.   Margini di dumping

(18)

Alla luce di quanto precede, si conferma il margine di dumping nazionale del 68,4 % di cui ai considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione

(19)

Si rammenta che per tutelare le informazioni industriali riservate dell’unico produttore dell’Unione che ha pienamente collaborato, tutte le cifre relative a dati sensibili fornite qui di seguito sono state indicizzate o fornite nell’ambito di una fascia di valori.

(20)

In assenza di osservazioni relative alla produzione dell’UE, si confermano i considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

4.2.   Definizione dell’industria dell’Unione

(21)

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria dell’Unione, si conferma il considerando 32 del regolamento provvisorio.

(22)

Sulla base delle osservazioni presentate da una parte interessata è stato rilevato un errore materiale riguardante il considerando 33 del regolamento provvisorio. L’esercizio di bilancio (EB) 2005 del produttore UE comprende il periodo dal 1o marzo 2005 al 28 febbraio 2006 e non quello dal 1o marzo 2004 al 28 febbraio 2005 come indicato nel considerando. Di conseguenza la valutazione del pregiudizio decorre effettivamente dal marzo 2005.

4.3.   Consumo dell’Unione

(23)

Si rammenta che il consumo dell’Unione è stato stabilito sommando il volume delle vendite dei produttori noti nell’UE e tutte le importazioni da paesi terzi estratte dai dati di Eurostat. Si sottolinea inoltre che, dato che il codice NC con il quale viene dichiarato il prodotto in esame comprende anche altri prodotti che non rientrano nell’ambito della presente inchiesta e considerando che non sono disponibili statistiche riguardanti unicamente le importazioni del prodotto in esame, i dati di Eurostat sono stati adeguati secondo il metodo proposto nella denuncia. Esso si fonda sul confronto tra i valori delle importazioni dalla RPC e i valori delle vendite del produttore dell’Unione.

(24)

Durante la fase provvisoria i dati sulle importazioni utilizzati corrispondevano tuttavia agli anni civili, mentre il volume delle vendite dei produttori noti facevano riferimento agli esercizi di bilancio. Una parte interessata ha contestato questa discordanza riguardante il periodo utilizzato per la determinazione del consumo e ha sostenuto che anche i dati sulle importazioni dovessero essere basati sugli esercizi di bilancio.

(25)

Tale richiesta è stata ritenuta valida e pertanto i dati di Eurostat sono stati adeguati affinché corrispondessero agli stessi periodi, ovvero agli esercizi di bilancio. Di conseguenza, i dati relativi al consumo UE figuranti nella tabella 1 del regolamento provvisorio sono stati modificati come segue; le nuove cifre sono quelle riportate nella tabella 1:

Tabella 1

Consumo dell’Unione

2005

2006

2007

2008

PI

Tonnellate

403

396

430

396

358

Indice: 2005 = 100

100

98

107

98

89

(26)

Il consumo di cavi di molibdeno nell’Unione è diminuito complessivamente dell’11 % durante il periodo in esame. La domanda è diminuita leggermente, del 2 %, nel 2006, è aumentata del 9 % nel 2007 e successivamente è calata nel 2008 e nel corso del PI avendo risentito dell’impatto negativo della crisi economica.

4.4.   Importazioni nell’Unione europea dalla RPC

4.4.1.   Volumi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(27)

Tenendo conto dell’accettazione dell’argomentazione illustrata nel considerando 25, la seguente tabella riporta i dati rivisti concernenti i volumi totali delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi dei cavi di molibdeno cinesi sul mercato UE durante il periodo in esame. Si sottolinea che tale revisione non ha influenzato i volumi delle importazioni dal paese interessato nel corso del PI.

Tabella 2

Tutte le importazioni dalla RPC

2005

2006

2007

2008

PI

Tonnellate

42

56

87

100

97

Indice: 2005 = 100

100

133

207

238

231

Quota di mercato

Indice: 2005 = 100

100

136

194

243

261

Prezzi (EUR/tonnellata)

53 202

62 198

56 046

51 512

50 892

Indice

100

117

105

97

96

Fonte: Eurostat e dati della denuncia

(28)

Le cifre riviste contenute nella tabella 2 mostrano che le tendenze generali delle quote di mercato e dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nella tabella del considerando 36 del regolamento provvisorio sono rimaste inalterate. Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate in modo significativo da 42 tonnellate nel 2005 a 100 tonnellate nel 2008, ovvero sono più che raddoppiate. Dopo il picco raggiunto nel 2008 le importazioni sono diminuite durante il PI, conformemente all’andamento dei consumi dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è inoltre più che raddoppiata nel periodo in esame.

(29)

Tuttavia, le cifre riviste riguardanti i prezzi medi all’importazione evidenziano ora una tendenza al ribasso tra il 2005 e il PI. Si è rilevato che nel corso del periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono scesi del 4 %.

4.4.2.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(30)

In assenza di osservazioni relative alla sottoquotazione del prezzo (price undercutting), si confermano i considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(31)

Si rammenta che, come indicato nel considerando 41 del regolamento provvisorio, l’esame dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria UE ha comportato un’analisi di tutti gli indicatori economici per la valutazione dello stato dell’industria UE dal marzo 2005 alla fine del PI.

(32)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo della capacità si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio.

(33)

Successivamente al regolamento provvisorio e alle revisioni di modesta entità apportate ai dati sul consumo UE nella tabella 1, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è stata rivista come riportato qui di seguito, mentre il volume delle vendite e i prezzi di vendita medi sono rimasti inalterati.

Tabella 3

 

2005

2006

2007

2008

PI

Volume delle vendite nel mercato UE

Indice

100

99

92

75

68

Quota di mercato

Indice

100

101

86

76

77

Prezzi medi di vendita

Indice

100

86

96

95

92

(34)

Come indicato nel considerando 45 del regolamento provvisorio, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE è diminuito significativamente del 32 % durante il periodo in esame. Questo calo è stato molto superiore alla diminuzione dei consumi, la quale, come riportato nella tabella 2, è stata dell’11 % nello stesso periodo. Tale andamento ha portato, sempre nel medesimo lasso di tempo, alla pesante perdita, pari al 23 %, della quota di mercato dell’industria UE.

(35)

In assenza di altre osservazioni riguardo all’andamento dei prezzi di vendita, delle scorte e dell’occupazione, e degli indicatori concernenti i risultati finanziari dell’industria dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 46 a 57 del regolamento provvisorio.

(36)

Si conferma anche la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria UE di cui ai considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(37)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, nella fase provvisoria si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC avessero causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che potesse essere considerato notevole.

(38)

Si rammenta che il deterioramento della situazione dell’industria UE è coinciso con l’impennata delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. In seguito alle misure provvisorie e alla revisione delle cifre concernenti le importazioni originarie della RPC di cui al considerando 25, il volume delle importazioni e la quota di mercato degli esportatori cinesi sono più che raddoppiate tra il 2005 e il PI.

(39)

La revisione ha portato a una diminuzione del 4 % dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame; tali prezzi sono rimasti costantemente al di sotto di quelli dell’industria UE con una sottoquotazione compresa tra il 30 e il 35 % durante il PI. Di conseguenza tale industria per poter rimanere competitiva sul mercato UE ha dovuto far fronte continuamente alle pressioni a livello dei prezzi esercitate dagli esportatori cinesi.

(40)

Una parte interessata ha contestato l’esistenza del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria UE affermando che non vi è correlazione tra il risultato finanziario di tale industria e l’impennata delle importazioni oggetto di dumping. Ha altresì sottolineato che anche se le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente nel 2007 rispetto agli anni precedenti, nello stesso anno l’industria UE è passata da una situazione di perdita a una di profitto.

(41)

A questo proposito si deve innanzitutto osservare che, mentre tra il 2005 e il PI le importazioni sono più che raddoppiate, il volume delle vendite dell’industria UE ha conosciuto un significativo decremento pari al 32 %, il quale ha condotto a una perdita della quota di mercato del 33 % nello stesso lasso di tempo. Tutti gli altri indicatori di pregiudizio come la produzione, l’utilizzo della capacità, gli investimenti, la redditività e il flusso di cassa hanno al contempo evidenziato un chiaro andamento decrescente durante questo periodo. In secondo luogo, l’inchiesta ha mostrato che il rendimento fiacco dell’industria dell’Unione è da collegarsi all’abbassamento dei prezzi da parte di quest’ultima nel tentativo di riguadagnare importanti clienti persi a favore degli esportatori cinesi. Nel 2007 l’industria UE ha continuato a prodigarsi per riconquistare i propri clienti puntando sulla razionalizzazione finalizzata a mantenere bassi i costi e a conservare la competitività di fronte alle importazioni a basso prezzo in dumping. Di conseguenza, le conclusioni dei considerando da 63 a 66 del regolamento provvisorio sono valide e l’obiezione ha pertanto dovuto essere respinta.

(42)

Si può dunque confermare che durante il PI l’impennata delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria UE.

5.2.   Effetto di altri fattori

(43)

Si rammenta che nell’analisi del nesso di causalità sono stati esaminati anche altri fattori, ovvero l’andamento della domanda, l’evoluzione dei costi e delle esportazioni dell’industria dell’Unione e infine il possibile impatto delle importazioni da altri paesi.

(44)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall’industria UE è stato causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, ovvero i) dalla contrazione della domanda causata dalla crisi economica e dai cambiamenti tecnologici e ii) dall’andamento delle esportazioni di tale industria.

(45)

Per quanto riguarda il calo dei consumi, si noti che i volumi delle vendite dell’industria UE sono diminuiti in misura molto più significativa (–32 %) rispetto ai consumi nell’Unione (–11 %), portando così a una perdita della quota di mercato pari al 33 %. Nel contempo la quota di mercato degli esportatori cinesi è più che raddoppiata. La conclusione del considerando 69 del regolamento provvisorio è stata quindi confermata e l’obiezione ha dovuto essere respinta.

(46)

Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni, le vendite all’esportazione dell’industria UE hanno subito effettivamente una flessione per i motivi citati nel considerando 72 del regolamento provvisorio (ovvero in linea con la situazione negativa mondiale per il settore automobilistico a partire dal 2008). L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che le vendite all’esportazione non erano la principale attività di tale industria dato che esse non hanno mai superato il 17 % delle sue vendite all’interno dell’UE durante il periodo in esame. Ai considerando 71 e 72 del regolamento provvisorio va aggiunto tuttavia un aspetto ancor più significativo, cioè che i prezzi di vendita all’esportazione dell’industria UE sono rimasti superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. Di conseguenza qualsiasi impatto negativo causato dalla riduzione del volume delle vendite all’esportazione è ritenuto molto limitato. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(47)

Alla luce di quanto esposto e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 67 a 80 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(48)

In assenza di ulteriori osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 83 a 86 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori nell’Unione

(49)

Si rammenta che nonostante siano state contattate varie parti, durante la fase provvisoria il livello di collaborazione all’inchiesta di importatori, operatori commerciali e utilizzatori è stato molto basso.. Solamente un operatore commerciale situato in Germania e un utilizzatore situato in Italia hanno collaborato pienamente durante tale fase.

(50)

L’utilizzatore che ha collaborato ha dichiarato che l’impatto negativo delle misure antidumping sulla propria attività è stato sottovalutato nell’analisi dell’interesse dell’Unione effettuata nel corso della fase provvisoria e ha aggiunto di avere difficoltà a trasferire l’aumento dei costi sui propri clienti.

(51)

Si sottolinea che il prodotto in esame rappresenta tra il 15 e il 25 % dell’attività globale di questo utilizzatore. Ulteriori analisi condotte dopo l’istituzione delle misure provvisorie hanno confermato che l’impatto sul profitto complessivo della società sarebbe stato limitato. Tale utilizzatore occupa una posizione di primo piano nel segmento di mercato che comprende il prodotto in esame, soprattutto in termini di affidabilità e sicurezza delle forniture nei confronti dei propri clienti. Questo aspetto lascerebbe pensare che l’utilizzatore sia in grado di trasferire almeno parte dell’aumento dei costi sui propri clienti. Su tale base, l’argomentazione ha dovuto essere respinta.

(52)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio due utilizzatori e un importatore si sono manifestati sostenendo che la loro attività sarebbe negativamente influenzata dall’istituzione del dazio antidumping.

(53)

Secondo i dati presentati da uno dei due utilizzatori il segmento di mercato che comprende i cavi di molibdeno rappresenta tra il 10 e il 20 % della sua attività globale. Gli elementi forniti indicano che anche se l’istituzione di un dazio antidumping probabilmente avrà un impatto negativo su quella parte di attività legata ai cavi di molibdeno, tale utilizzatore continuerà a conseguire profitti. Per quanto concerne l’altro utilizzatore, non sono stati forniti dati a sostegno della sua tesi.

(54)

Per quanto concerne l’importatore, si noti che esso ha fornito unicamente dati di base generali stando ai quali le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC avrebbero rappresentato tra il 10 e il 20 % delle importazioni totali dalla RPC durante il PI. L’attività relativa al molibdeno rappresenterebbe meno del 7 % dell’attività globale della società. Sulla base delle informazioni disponibili si potrebbe quindi concludere che, se da un lato le misure antidumping avrebbero un’incidenza negativa sul segmento di mercato corrispondente al prodotto in esame, dall’altro l’impatto complessivo sul totale delle attività della società sarebbe limitato.

(55)

Alla luce di quanto esposto e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i risultati e le conclusioni dei considerando da 93 a 96 del regolamento provvisorio.

6.3.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(56)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, alcune parti si sono manifestate sostenendo che le misure antidumping porterebbero a una concorrenza limitata sul mercato dell’Unione.

(57)

A questo proposito si ribadisce che, dato che i dazi antidumping ristabilirebbero la parità di condizioni, le importazioni cinesi probabilmente continuerebbero a entrare nel mercato UE, anche se a prezzi non pregiudizievoli. Si rammenta inoltre che esistono fonti di approvvigionamento alternative. In mancanza di prove fondate che smentiscano questa conclusione, si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(58)

Alla luce di quanto esposto, si conferma che non esistono validi motivi che ostino, nel caso in esame, all’istituzione di dazi antidumping nei confronti delle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(59)

In assenza di altre osservazioni fondate tali da modificare le conclusioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 101 a 104 del regolamento provvisorio.

7.2.   Misure definitive

(60)

Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato. Nel caso presente, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del margine di pregiudizio accertato, ovvero 64,3 %.

(61)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

7.3.   Impegni

(62)

Il produttore esportatore cinese che ha collaborato si è dichiarato intenzionato a offrire un impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(63)

Tuttavia, a questa società non è stato concesso né il TEM, né il TI, e di prassi la Commissione non accetta impegni in tali casi poiché risulta impossibile determinare il margine di dumping individuale. Di conseguenza non si è potuto prendere in ulteriore considerazione l’impegno sui prezzi.

7.4.   Riscossione definitiva del dazio provvisorio

(64)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex81029600 (codice TARIC 8102960010).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm attualmente classificati al codice NC ex81029600 (codice TARIC 8102960010) e originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16.