15.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2010
relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera di detto Stato membro o in esso immatricolate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2010 alle tonniere con reti a circuizione dello Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Stato Membro |
Spagna |
Stock |
BFT/AE045W |
Attrezzo |
Reti a circuizione (PS) |
Specie |
Tonno rosso (Thunnus Thynnus) |
Zona |
Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e Mar Mediterraneo |
Data |
10.6.2010 |