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15.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 507/2010 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2010
recante centoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 4 giugno 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) L'articolo 7 bis è stato inserito nel regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Mohamed El Mahfoudi. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data di nascita: 24.9.1964. Luogo di nascita: Agadir, Marocco. Altre informazioni: a) codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F, b) condannato in data 3.12.2004 dal Tribunale di primo grado di Milano ad un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena a seguito del rito abbreviato. Il giudizio di appello era pendente dinanzi alla Corte d'appello di Milano al settembre 2007. Al settembre 2007 si trovava in Marocco.».