8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/19


REGOLAMENTO (UE) N. 494/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2010

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 dicembre 2009 l’Unione europea ha siglato l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane con il Brasile, la Colombia, la Costa Rica, l’Ecuador, il Guatemala, l’Honduras, il Messico, il Nicaragua, il Panama, il Perù e il Venezuela, avente per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell’Unione per le banane del codice NC 0803 00 19 (di seguito denominato «l’accordo»). L’accordo stabilisce le condizioni per la composizione definitiva dei contenziosi aperti e dei reclami nell’ambito dell’OMC circa il regime di importazione delle banane nell’Unione.

(2)

Conformemente al paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, l’Unione ridurrà gradualmente il proprio dazio sulle banane da 176 EUR/1 000 kg/net a 114 EUR/1 000 kg/net.

(3)

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, e conformemente al paragrafo 8, lettera b), dello stesso, le riduzioni delle tariffe devono essere applicate in via provvisoria e retroattivamente a partire dal giorno della stipula dell’accordo, a condizione che le altre parti contraenti adempiano ai rispettivi obblighi.

(4)

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in data 10 maggio 2010.

(5)

È quindi necessario procedere alla prima riduzione dei dazi stabilita nell’accordo, che consiste in una diminuzione dell’aliquota a 148 EUR/1 000 kg/net da applicarsi con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010.

(6)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1031/2008 (2) e (CE) n. 948/2009 (3), deve pertanto essere modificato di conseguenza all’atto della firma dell’accordo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008, nella riga relativa al codice NC 0803 00 19 corrispondente a «altre» sotto «Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate», il dato riportato in colonna 3 (Aliquota dei dazi convenzionali) è sostituito da «148 €/1 000 kg/net».

Articolo 2

Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009, nella riga relativa al codice NC 0803 00 19 corrispondente a «altre» sotto «Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate», il dato riportato in colonna 3 (Aliquota dei dazi convenzionali) è sostituito da «148 €/1 000 kg/net».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2009.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

(3)   GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1.