1.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) ha stabilito un elenco di paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti. In considerazione della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario valutare l’opportunità di aggiungere o inserire nell’elenco alcune modifiche.

(2)

Le autorità australiane hanno comunicato alla Commissione che un organismo di controllo e di certificazione è stato ristrutturato e ha cambiato nome. Dette autorità hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dell’organismo di controllo e di certificazione sottoposto a ristrutturazione.

(3)

Alcuni prodotti agricoli importati dal Giappone sono attualmente commercializzati nell’Unione europea in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento e ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità giapponesi, le norme che disciplinano in Giappone la produzione e i controlli dei prodotti biologici risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Giappone, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Pertanto, è opportuno che la Commissione inserisca il Giappone nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

al punto 5 del testo concernente l’Australia, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au»;

2)

dopo il testo relativo a Israele, è inserito il seguente testo:

«GIAPPONE

1.   Categorie di prodotti:

a)

prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

2.   Origine: prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone.

3.   Norme di produzione: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.   Autorità competenti: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.   Organismi di controllo:

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

AFAS Certification Center Co., Ltd., www.afasseq.com

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp

Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

Ecocert-QAI Japan Ltd., http://ecocert.qai.jp

Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

OCIA Japan, www.ocia-jp.com

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en

Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki

6.   Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5.

7.   Data di scadenza dell’inclusione: 30 giugno 2013.»