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26.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 449/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell’Egitto e abroga i regolamenti (CE) n. 2276/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 1455/2007
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (in appresso: «l’accordo») che è stato approvato con decisione 2010/240/UE del Consiglio (2). |
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(2) |
L’accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari dell’Egitto. Prevede inoltre modifiche dei contingenti tariffari vigenti per tali prodotti stabiliti nel regolamento (CE) n. 747/2001, nel regolamento (CE) n. 2276/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che apre contingenti tariffari e fissa i dazi applicabili nell’ambito di detti contingenti tariffari per quanto riguarda l’importazione nella Comunità europea di determinati prodotti agricoli trasformati originari dell’Egitto (3), nel regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dall’Egitto (4), nel regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (5) e nel regolamento (CE) n. 1455/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante apertura di contingenti per l’importazione nella Comunità di riso di origine egiziana (6). |
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(3) |
Occorre applicare i nuovi contingenti tariffari e le modifiche ai contingenti vigenti previsti dall’accordo. A fini di chiarezza, è opportuno riunire in un unico atto legislativo tutti i contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari dell’Egitto. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001 e abrogare i regolamenti (CE) n. 2276/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 1455/2007. |
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(5) |
I titoli d’importazione rilasciati a norma dei regolamenti (CE) n. 955/2005 e (CE) n. 1002/2007 sono validi a decorrere dalla data di rilascio fino alla fine del mese successivo. Nel caso in cui il periodo di validità dei titoli d’importazione rilasciati a norma dei suddetti regolamenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento scadesse dopo la data di abrogazione dei regolamenti (CE) n. 955/2005 e (CE) n. 1002/2007, gli importatori non potrebbero rispettare gli obblighi che incombono loro rispetto ai titoli d’importazione. In tal caso gli Stati membri devono essere autorizzati a derogare al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), per svincolare la cauzione depositata dagli importatori. A fini di chiarezza occorre inoltre prevedere che i titoli d’importazione rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento a norma dei regolamenti (CE) n. 955/2005 e (CE) n. 1002/2007 siano validi solo fino alla data d’abrogazione di questi ultimi. |
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(6) |
Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, è opportuno prevedere, conformemente all’accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima dell’entrata in vigore dell’accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data. |
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(7) |
Dal momento che l’accordo entra in vigore il 1o giugno 2010, il presente regolamento deve applicarsi a partire da tale data. Pur tuttavia, ai fini della certezza del diritto, le disposizioni riguardanti la validità dei titoli rilasciati prima della suddetta data si devono applicare immediatamente. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I regolamenti (CE) n. 2276/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 1455/2007 sono abrogati.
Articolo 3
1. La validità dei titoli d’importazione rilasciati con data di scadenza successiva al 31 maggio 2010 a norma dei regolamenti (CE) n. 955/2005 e (CE) n. 1002/2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento scade il 31 maggio 2010.
In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno 2010 il titolare dei titoli d’importazione di cui al primo comma può restituire i titoli inutilizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che svincolano la cauzione per i quantitativi inutilizzati.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 955/2005 e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1002/2007, il periodo di validità dei titoli d’importazione rilasciati a norma dei suddetti regolamenti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non va oltre il 31 maggio 2010.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2010, ad eccezione dell’articolo 3 che si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
(2) GU L 106 del 28.4.2010, pag. 39.
(3) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 46.
(4) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.
(5) GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
EGITTO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Contingenti tariffari
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N. d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
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09.1712 |
0703 20 00 |
|
Aglio, fresco o refrigerato |
Dall’1.6 al 30.6.2010 |
727 |
Esenzione |
|
Dal 15.1.2011 al 30.6.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.1 al 30.6 |
4 000 (1) |
|||||
|
09.1783 |
0707 00 05 |
|
Cetrioli, freschi o refrigerati |
Dal 15.11.2010 al 15.5.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.11 al 15.5 |
3 000 (2) |
Esenzione (3) |
|
09.1784 |
0805 10 20 |
|
Arance dolci, fresche |
Dall’1.12 al 31.5 |
36 300 (4) |
Esenzione (5) |
|
09.1799 |
0810 10 00 |
|
Fragole, fresche |
Dall’1.10.2010 al 30.4.2011 |
10 000 |
Esenzione |
|
Dall’1.10.2011 al 30.4.2012 |
10 300 |
|||||
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Dall’1.10.2012 al 30.4.2013 |
10 609 |
|||||
|
Dall’1.10.2013 al 30.4.2014 |
10 927 |
|||||
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Dall’1.10.2014 al 30.4.2015 |
11 255 |
|||||
|
Dall’1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall’1.10 al 30.4 |
11 593 |
|||||
|
09.1796 |
1006 20 |
|
Riso semigreggio (bruno) |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
11 667 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
20 600 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
21 218 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
21 855 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
22 510 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
23 185 |
|||||
|
09.1797 |
1006 30 |
|
Riso semilavorato o lavorato che sia, o meno, lucidato o brillato |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
40 833 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
72 100 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
74 263 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
76 491 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
78 786 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
81 149 |
|||||
|
09.1798 |
1006 40 00 |
|
Rotture di riso |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
46 667 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
82 400 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
84 872 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
87 418 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
90 041 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
92 742 |
|||||
|
09.1785 |
1702 50 00 |
|
Fruttosio chimicamente puro allo stato solido |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
|||||
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09.1786 |
ex 1704 90 99 |
91 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
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09.1787 |
ex 1806 10 30 |
10 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
|
09.1788 |
1806 10 90 |
|
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
|
09.1789 |
ex 1806 20 95 |
90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
|
09.1790 |
ex 1901 90 99 |
36 96 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
|
09.1791 |
ex 2101 12 98 |
92 97 |
Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
|
09.1792 |
ex 2101 20 98 |
85 |
Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
|
09.1793 |
ex 2106 90 59 |
10 |
Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
|
09.1794 |
ex 2106 90 98 |
26 34 53 |
Altre preparazioni alimentari non specificate né comprese altrove, del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
|
09.1795 |
ex 3302 10 29 |
10 |
Altre preparazioni del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
Dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
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Dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
|
Dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
(1) A decorrere dal 15 gennaio 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 4 000 tonnellate di peso netto.
(2) A decorrere dal 15 novembre 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 3 000 tonnellate di peso netto.
(3) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
(4) Nell’ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni dell’Unione all’OMC è ridotto a zero se il prezzo d’entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d’entrata concordato tra l’Unione europea e l’Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
(5) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.»