29.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/3


REGOLAMENTO (UE) N. 438/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le disposizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti che figurano nelle parti A e B dell’allegato I del regolamento. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento tali animali da compagnia devono essere identificati mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore). Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, gli animali da compagnia in questione devono considerarsi identificati anche quando presentano un tatuaggio chiaramente leggibile.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabiliscono che, qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell’animale da compagnia per conto del proprietario deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

(4)

Al fine di evitare qualsiasi inutile turbativa, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi, è necessario specificare meglio i riferimenti a tali norme ISO prima che l’impiego dei trasponditori diventi obbligatorio. Vista la natura tecnica di tali riferimenti, è opportuno inserirli in un allegato del regolamento (CE) n. 998/2003 e modificare, di conseguenza, gli articoli 4 e 14 del medesimo regolamento.

(5)

Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino antirabbico inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS). In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 998/2003 per l’esecuzione della vaccinazione antirabbica sono disponibili anche vaccini ricombinanti.

(6)

Al fine di consentire i movimenti, soprattutto da paesi terzi, di cani, gatti e furetti vaccinati con vaccini ricombinanti è opportuno introdurre provvedimenti atti ad autorizzare, ai fini del regolamento (CE) n. 998/2003, l’impiego di tali vaccini in linea con determinati requisiti tecnici descritti in un allegato del regolamento stesso.

(7)

Se somministrati in uno Stato membro, i vaccini dovrebbero aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4), o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (5).

(8)

Se somministrati in un paese terzo, i vaccini dovrebbero essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(9)

È inoltre opportuno adottare norme basate su risultati scientifici di natura analoga a quelle stabilite per la rabbia. Tali norme dovrebbero introdurre, in relazione ai movimenti degli animali da compagnia, misure sanitarie preventive concernenti altre malattie che potrebbero colpire questi animali, nella misura in cui tali misure preventive siano proporzionate al rischio di propagazione di tali malattie legato ai detti movimenti.

(10)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, alla luce della situazione particolare di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda la rabbia, l’introduzione di cani e gatti in questi Stati membri sia subordinata al rispetto di condizioni supplementari. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(11)

In base alle suddette condizioni supplementari, cani e gatti introdotti nel territorio di questi Stati membri devono essere identificati mediante un trasponditore, a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile. Dette condizioni comprendono anche la titolazione di anticorpi obbligatoria prima dell’introduzione di tali animali da compagnia nel territorio di tali Stati membri, al fine di confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici.

(12)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure sanitarie preventive in merito a malattie diverse dalla rabbia e alle modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione degli animali e per la vaccinazione antirabbica come previsto negli allegati inseriti, conformemente al presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 998/2003. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(13)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni per i movimenti provenienti da paesi terzi di cani, gatti e furetti in base alla situazione prevalente relativa alla rabbia nel paese terzo d’origine e nello Stato membro di destinazione.

(14)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che quando gli animali da compagnia provenienti dal territorio di determinati paesi terzi transitano in quello di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, si devono applicare i requisiti supplementari fissati dall’articolo 6 di detto regolamento. I paesi terzi in questione sono elencati nella parte B, sezione 2, e nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

(15)

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che gli animali da compagnia provenienti da altri paesi terzi siano messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento dopo la loro introduzione nell’Unione.

(16)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone inoltre che Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche vigenti alla data d’entrata in vigore di tale regolamento. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(17)

Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) quanto alla necessità di mantenere la ricerca sierologica, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull’esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per la definizione del regime da applicare a decorrere dal 1o luglio 2010 per gli articoli 6, 8 e 16 dello stesso regolamento.

(18)

Al fine di definire tale regime la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto sulla base di diverse consultazioni recenti e della relazione della stessa Commissione adottata l’8 ottobre 2007 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 e tenuto conto delle raccomandazioni dell’EFSA.

(19)

L’11 dicembre 2006 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione della rabbia nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia e a Malta in conseguenza dell’abbandono del test sierologico che misura gli anticorpi contro la rabbia» (6).

(20)

Basandosi sui dati del 2005 l’EFSA ha determinato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia. L’EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi che presentano un numero non trascurabile di casi di rabbia tra gli animali da compagnia.

(21)

La rabbia in questi Stati membri è prevalentemente di tipo silvestre. È stato dimostrato sul campo che con l’eliminazione della rabbia silvestre, ottenuta tramite programmi intensivi di vaccinazione orale della fauna selvatica, l’insorgenza della malattia negli animali domestici diminuisce.

(22)

La Comunità ha approvato una serie di programmi atti a eliminare, controllare e monitorare la rabbia in tali Stati membri ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (7). La Commissione prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali nel territorio di questi Stati membri entro la fine del 2011.

(23)

In vista del parere dell’EFSA dell’11 dicembre 2006 e dei programmi a partecipazione comunitaria atti a eliminare la rabbia in alcuni Stati membri, la misura transitoria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2011.

(24)

Il 18 gennaio 2007 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione dell’echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia in conseguenza dell’abbandono delle norme nazionali» (8).

(25)

L’8 marzo 2007 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione delle zecche nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta in conseguenza dell’abbandono delle norme nazionali» (9).

(26)

Tali pareri indicano che i dati disponibili non hanno consentito all’EFSA di dimostrare che gli Stati membri in cui si applicano misure transitorie per quanto riguarda alcuni tipi di zecche e la tenia Echinococcus multilocularis si trovino in una situazione particolare, né di quantificare il rischio d’introduzione di agenti patogeni derivante dai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(27)

Al fine di garantire la coerenza in relazione alle misure transitorie è opportuno prorogare la misura transitoria di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 fino al 31 dicembre 2011.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante:

i)

l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull’animale in questione conformemente all’allegato I ter;

ii)

se necessario, l’esecuzione di misure sanitarie preventive concernenti altre malattie sull’animale in questione.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Per garantire il controllo delle malattie diverse dalla rabbia, che possono diffondersi grazie ai movimenti degli animali da compagnia, la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, misure sanitarie preventive di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma. Dette misure sono scientificamente giustificate e proporzionate al rischio di diffusione delle malattie in parola dovute a tali movimenti.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fino al 31 dicembre 2011 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:

devono essere identificati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e»;

4)

l’articolo 8, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6.»;

b)

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, essere messi in quarantena a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nell’Unione.»;

5)

all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;

6)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, in merito all’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, in merito alle zecche, possono subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

1.   Al fine di tenere conto del progresso tecnico la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione come stabilito nell’allegato I bis.

2.   Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici riguardanti la vaccinazione antirabbica la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni degli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici relativi alla vaccinazione antirabbica come stabilito nell’allegato I ter.

3.   Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 19 ter

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 19 quater.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 19 quater e 19 quinquies.

Articolo 19 quater

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri informa l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19 quinquies

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2.   Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

8)

sono aggiunti gli allegati I bis e I ter, contenuti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(5)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  The EFSA Journal (2006) 436, pag. 1.

(7)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(8)  The EFSA Journal (2006) 441, pag. 1.

(9)  The EFSA Journal (2007) 469, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I bis

Requisiti tecnici per l’identificazione

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, il sistema di identificazione elettronica standard è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura (“trasponditore”) che:

1)

è conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B;

2)

può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

ALLEGATO I ter

Requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica [di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, una vaccinazione antirabbica è considerata valida purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1)

il vaccino antirabbico deve:

a)

essere un vaccino diverso da un vaccino vivo modificato e rientrare in una delle seguenti categorie:

i)

un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); oppure

ii)

un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;

b)

se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:

i)

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1); oppure

ii)

regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (2);

c)

se somministrato in un paese terzo, soddisfare i requisiti fissati dalla parte C del capitolo 2.1.13 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione 2008, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie.

2)

Una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:

a)

il vaccino è stato somministrato nella data indicata nella:

i)

sezione IV del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

b)

la data di cui alla lettera a) non deve essere precedente alla data di impianto del microchip indicata all’interno della:

i)

sezione III, punto 2, del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

c)

devono essere trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino;

d)

il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino stesso, deve essere stato indicato dal veterinario abilitato nella:

i)

sezione IV del passaporto; oppure nella

ii)

sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

e)

una rivaccinazione (richiamo) deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto d), di una vaccinazione precedente.

»

(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull’articolo 290 del TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Dichiarazione della Commissione

Prima del 30 giugno 2011 la Commissione intende proporre una revisione completa del regolamento (CE) n. 998/2003 e in particolare degli aspetti relativi agli atti delegati e di esecuzione.


Dichiarazione della Commissione riguardo alla notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l’atto legislativo preveda una procedura d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti ed è disposta ad agire di conseguenza.