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8.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 395/2010 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative sui certificati di cattura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo devono figurare nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Poiché sono state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l’allegato in questione. |
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(2) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2009. |
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(3) |
Le disposizioni amministrative sui certificati di cattura, figuranti nell’allegato, sono basate sui sistemi elettronici di tracciabilità utilizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1005/2008; è pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 sono aggiunte le seguenti sezioni 4, 5 e 6:
«Sezione 4
ISLANDA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera dell’Islanda, da un certificato di cattura islandese basato sul sistema islandese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità islandesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura islandese.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
L’Islanda richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Islanda di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità dell’Islanda e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.
Sezione 5
CANADA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Canada, dai certificati di cattura canadesi basati sul sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS, descritto nell’appendice 3), che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità canadesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nelle appendici 1 e 2 è riportato un facsimile dei certificati di cattura canadesi che sostituiranno il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Le catture ottenute con tecniche di pesca autoctone o provenienti dai pescherecci di cui all’articolo 6 del presente regolamento sono accompagnate dal certificato di cattura canadese semplificato che figura nell’appendice 2.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti del Canada e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.
Appendice 3
Il sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS) è concepito per rilasciare certificati di cattura normali e semplificati.
Il sistema FCS sarà utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all’esportazione, dal Canada all’Unione europea, di prodotti della pesca tradizionali quali pesce vivo, fresco, surgelato, salato, in conserva e/o affumicato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, da attività di pesca autoctone o da piccoli e grandi pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi.
Nei certificati semplificati il Canada raggrupperà determinati pescherecci a fini di maggiore efficienza. Il sistema FCS conserva tuttavia un collegamento completo con i pescherecci facenti parte dei raggruppamenti e tali pescherecci sono anche collegati ai rispettivi dati di licenza o di immatricolazione e alle catture dichiarate sul certificato.
Il raggruppamento sarà utilizzato per alcuni tipi di prodotti, in particolare per la pesca che utilizza navi di raccolta che acquistano da diversi pescherecci e rilasciano registrazioni delle vendite in mare, per le attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, come nel caso delle sciabiche da spiaggia, della raccolta di molluschi sulla spiaggia e della pesca sul ghiaccio, per alcuni tipi di pesca costiera e per la pesca autoctona, che spesso è praticata a livello di comunità. I raggruppamenti saranno specificamente diretti alle società di esportazione e saranno modificati, ove necessario, per ciascuna spedizione.
Il raggruppamento consentirà al Canada di produrre un unico certificato per spedizione, mantenendo al tempo stesso disponibili nella banca dati tutte le informazioni correlate al certificato (licenza/immatricolazione del peschereccio).
Queste informazioni saranno accessibili alle autorità degli Stati membri dell’UE nei paesi importatori tramite l’apposito sito web canadese o la linea telefonica diretta dell’ufficio certificati.
Anche i paesi terzi possono rivolgersi all’ufficio certificati per informazioni sulle esportazioni indirette.
Sezione 6
ISOLE FÆRØER
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer, da un certificato di cattura faeroese basato sul sistema faeroese di note di vendita e di giornali di bordo, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità delle Isole Færøer che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura faeroese, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità competenti delle Isole Færøer e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.