24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/34


REGOLAMENTO (UE) N. 350/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Dal parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») del 9 dicembre 2009 (2), in combinato disposto con i pareri del 15 settembre 2009 (3) e del 15 aprile 2008 (4), risulta che il chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull'ambiente. In base al parere del 15 aprile 2008 l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di manganese disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie animali. L'autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Tale preparato era già autorizzato come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 103/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (5). Detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 103/2010 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal (2010) 8(1) pag. 1424.

(3)  EFSA Journal (2009) 7(9) pag. 1316.

(4)  EFSA Journal (2008) 692, pag. 1.

(5)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Tenore dell'elemento (Mn) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

3b5.10

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina

 

Caratterizzazione dell'additivo:

 

Chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina contenente il 15,5 %-17 % di manganese e il 77 %-78 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico

 

olio minerale: ≤ 1 %

 

Metodo analitico (1):

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo la norma EN 15510:2007

Tutte le specie

Pesci: 100 (in totale)

Altre specie: 150 (in totale)

1)

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2)

Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

14 maggio 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives