15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/15


REGOLAMENTO (UE) N. 305/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2010

che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni per quanto riguarda determinati prodotti originari degli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea nel periodo considerato.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati, si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2009 (dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 95,83 milioni di USD.

(3)

Dato che l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è aumentata, occorre aggiungere i primi 19 prodotti dell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 all’elenco figurante nell’allegato I di tale regolamento.

(4)

L’effetto di un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera 95,83 milioni di USD.

(5)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 prevede specifiche esenzioni dal dazio supplementare all’importazione. Poiché queste esenzioni sono applicabili solo se determinate condizioni sono soddisfatte prima dell’entrata in vigore o della data di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, esse non possono essere applicate in pratica alle importazioni dei 19 prodotti aggiunti dal presente regolamento all’elenco dell’allegato I. Occorre quindi adottare disposizioni specifiche per rendere queste esenzioni applicabili alle importazioni di detti prodotti.

(6)

Per evitare l’elusione del dazio supplementare, il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione o una riduzione del dazio, non si applica il dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) alla data di applicazione del presente regolamento, e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC (4): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2).

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31.


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005.

6204 62 31.