31.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/19


REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 38, lettera b), e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che il logo comunitario debba essere una delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla confezione dei prodotti che includono termini i quali si riferiscono al metodo di produzione biologico, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e che l’uso di tale logo debba essere facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l’uso del logo comunitario sull’etichetta, la presentazione e la pubblicità dei prodotti rispondenti ai criteri stabiliti nel suddetto regolamento.

(2)

L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, ha dimostrato che l’uso facoltativo del logo comunitario non è più rispondente alle aspettative degli operatori del settore né a quelle dei consumatori.

(3)

Occorre introdurre nuove norme relative al logo nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3). Tali norme devono essere tali da consentire un adeguamento più efficace del logo all’evoluzione del settore, segnatamente mediante una migliore individuazione, da parte del consumatore, dei prodotti biologici che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa dell’UE attinente alla produzione biologica.

(4)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno riferirsi al «logo di produzione biologica dell’Unione europea» anziché al «logo comunitario di produzione biologica».

(5)

La Commissione ha indetto un concorso fra studenti di arte e di disegno degli Stati membri allo scopo di ricevere proposte relative a un nuovo logo; una giuria indipendente ha quindi proceduto alla selezione e alla classificazione delle dieci migliori proposte pervenute. Un riesame dal punto di vista della proprietà intellettuale ha consentito di individuare i tre migliori disegni, i quali sono stati successivamente sottoposti a una consultazione aperta su Internet dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. Il logo proposto, prescelto da una maggioranza di visitatori del sito web durante il suddetto periodo, deve essere quindi adottato come nuovo logo di produzione biologica dell’Unione europea.

(6)

Il cambiamento del logo di produzione biologica dell’Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2010 non dovrebbe causare alcun problema sul mercato e, in particolare, si dovrebbe consentire che i prodotti biologici già immessi in commercio possano essere venduti senza le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, purché i prodotti di cui trattasi siano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007.

(7)

Affinché il logo possa essere adoperato non appena sia stato reso obbligatorio conformemente alla normativa UE e al fine di garantire l’effettivo funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale nonché allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori, il nuovo logo di produzione biologica dell’Unione europea è stato registrato come marchio collettivo di agricoltura biologica nell’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux; esso è pertanto in vigore, utilizzabile e tutelato. Il logo sarà registrato anche nei registri comunitari e internazionali dell’UE.

(8)

L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce che il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo debba essere collocato immediatamente sotto il logo comunitario, senza alcuna specifica indicazione circa il formato o l’attribuzione di detti codici. Allo scopo di stabilire un’applicazione armonizzata dei suddetti codici, occorre definire norme particolareggiate attinenti al formato e all’attribuzione dei medesimi.

(9)

Il regolamento (CE) n. 889/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione sulla produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1)

al titolo III, il titolo del capo I è sostituito dal seguente testo:

 

«Logo di produzione biologica dell’Unione europea»;

2)

l’articolo 57 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 57

Logo biologico dell’UE

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso “logo biologico dell’UE”) riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dai suoi regolamenti d’applicazione o dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»;

3)

all’articolo 58, paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dai seguenti testi:

«b)

comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell’allegato XI del presente regolamento;

c)

comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall’autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell’allegato XI del presente regolamento; e

d)

è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell’UE se quest’ultimo viene adoperato nell’etichettatura.»;

4)

all’articolo 95, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti testi:

«9.   I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1o luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

10.   Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1o luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.»;

5)

l’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(3)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

A.   Logo biologico dell’UE, di cui all’articolo 57

1.

Il logo biologico dell’UE deve essere conforme al seguente modello:

Image

2.

Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3.

Il logo biologico dell’UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:

Image

4.

Se il colore dello sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell’imballaggio o dell’etichetta.

5.

Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6.

In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull’imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell’UE in questo stesso colore.

7.

Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

8.

Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all’agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all’articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell’UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

9.

L’uso del logo biologico dell’UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali.

B.   Codici numerici di cui all’articolo 58

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

1)

“AB” è il codice ISO di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;

2)

“CDE” è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come “bio”, “öko” o “org” o “eko” che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e

3)

“999” è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:

a)

l’autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,

b)

la Commissione, a:

i)

le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (1), elencati nell’allegato I del suddetto regolamento;

ii)

le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell’allegato III del suddetto regolamento;

iii)

le autorità o organismi di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all’allegato IV del suddetto regolamento;

c)

l’autorità competente di ogni Stato membro all’autorità o all’organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d’importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.


(1)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25