24.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 241/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2010
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’inclusione della Bielorussia nell’elenco di paesi terzi figurante in detto regolamento al fine di consentire il transito dalla Bielorussia nell’UE di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano e che modifica il certificato relativo ai pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’UE e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova e definisce modelli di certificati per le importazioni di detti prodotti. |
(2) |
La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazione specifiche per il transito. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell’UE soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. I modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnare i prodotti figurano nell’allegato I, parte 2. |
(4) |
La Bielorussia attualmente non figura nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Essa ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e ha presentato alla Commissione informazioni relative al proprio rispetto delle prescrizioni di detto regolamento. |
(5) |
La Commissione ha espresso un giudizio favorevole sulle informazioni presentate dalla Bielorussia circa le norme di polizia sanitaria prescritte in tale paese terzo per il transito nell’UE di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In attesa del risultato di un’ispezione che l’Ufficio alimentare e veterinario effettuerà in Bielorussia, l’inclusione nell’elenco va tuttavia limitata al transito nell’UE, con destinazione finale in altri paesi terzi, delle uova e degli ovoprodotti destinati al consumo umano provenienti da detto paese terzo, dato il rischio assai ridotto per la salute degli animali derivante dall’introduzione di tali prodotti. La concessione dell’autorizzazione va subordinata all’ulteriore garanzia che il transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente. |
(6) |
Poiché tale misura è destinata ad essere provvisoria, è opportuno che la sua validità sia limitata a 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore. |
(7) |
La voce relativa alla Bielorussia va pertanto inserita nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e una nuova voce va aggiunta nella sezione «Garanzie complementari» di cui all’allegato I, parte 2. |
(8) |
L’esperienza ha dimostrato che la certificazione delle condizioni di polizia sanitaria dei pulcini di un giorno da parte del veterinario ufficiale al momento dell’importazione della partita nell’UE può presentare problemi pratici per le autorità competenti del paese terzo. |
(9) |
Al fine di tenere conto dei metodi di produzione e delle procedure di certificazione, garantendo nel contempo che si continuino a rispettare le necessarie norme di polizia sanitaria, è opportuno modificare il modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all’allegato I, parte 2. |
(10) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(11) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria di cui al presente regolamento. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 possono continuare ad essere importati o a transitare nell’UE fino al 1o giugno 2010.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti
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2) |
la parte 2 è così modificata:
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(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell’UE per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell’UE.
(3) Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»