23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/18


REGOLAMENTO (UE) N. 239/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE stabilisce le condizioni di quarantena per gli animali vivi importati da paesi terzi, comprese le condizioni generali che devono essere soddisfatte dalle stazioni di quarantena situate entro i confini dell’Unione. L’allegato B di tale direttiva reca un elenco delle condizioni generali per il riconoscimento di tali stazioni di quarantena.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico (3), ha introdotto una procedura semplificata di redazione e pubblicazione di un elenco di stazioni di quarantena riconosciute dove gli animali vivi devono essere messi in quarantena o in isolamento, qualora previsto dalla legislazione dell’Unione. Conformemente a questa nuova procedura, in vigore dal 1o gennaio 2010, la redazione dell’elenco delle stazioni di quarantena riconosciute, che soddisfano le condizioni generali previste nell’allegato B di tale direttiva, non spetta più alla Commissione, bensì agli Stati membri.

(3)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili diversi dal pollame. L’articolo 6 di tale regolamento stabilisce che gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare anche le condizioni minime di cui all’allegato IV del medesimo. Inoltre, l’allegato V di tale regolamento reca l’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti.

(4)

Per esigenze di semplificazione della legislazione dell’Unione, è necessario modificare l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 e sopprimere l’allegato V del medesimo, al fine di tener conto delle nuove procedure di riconoscimento e di redazione dell’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena previste nella direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE. Alcuni Stati membri hanno già iniziato a redigere elenchi delle stazioni di quarantena riconosciute, per recepire le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE. Conseguentemente, per motivi di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno che le modifiche al regolamento (CE) n. 318/2007 entrino in vigore a partire dalla stessa data di entrata in vigore della direttiva 91/496/CEE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.»;

2)

l’allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

(4)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.