11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/10


REGOLAMENTO (UE) N. 201/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

Data la prossimità tra le acque dell’Unione europea e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Færøer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per le navi dell’UE che praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord e nelle acque delle Isole Fær Øer.

(2)

È opportuno limitare l’accesso delle navi di paesi terzi a determinate zone geografiche al fine di tutelare le attività di pesca praticate da pescherecci locali.

(3)

Data la prossimità tra le acque dell’UE e le acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Norvegia e delle Isole Fær Øer, è opportuno stabilire condizioni di autorizzazione specifiche per i pescherecci battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer che praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.

(4)

È opportuno definire il contenuto delle domande di autorizzazione delle navi di paesi terzi per consentire alla Commissione di avere accesso a dati supplementari.

(5)

Per garantire la corretta registrazione delle catture di melù e di sgombro effettuate da navi di paesi terzi nelle acque dell’UE, è necessario istituire per tali navi disposizioni rafforzate in materia di controllo. Tali disposizioni devono essere conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Norvegia approvato dal regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio (2) e all’accordo tra la Comunità europea e le Isole Fær Øer approvato dal regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio (3).

(6)

È opportuno che le navi sprovviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 abbiano la possibilità di transitare nelle acque dell’UE, a condizione che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

(7)

Occorre pertanto adottare modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(8)

Il presente regolamento garantisce la continuità delle disposizioni vigenti nel regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL’UE FUORI DALLE ACQUE DELL’UE

Articolo 1

Autorizzazioni di pesca

In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi dell’UE di stazza pari o inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord.

Articolo 2

Restrizioni geografiche

1.   Le navi dell’UE autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord non esercitano la pesca nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2.   In deroga al paragrafo 1, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia e immatricolate in tali paesi sono autorizzate a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 3

Condizioni associate

Le navi dell’UE autorizzate a praticare la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Fær Øer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.

Articolo 4

Obblighi generali

Le navi dell’UE che praticano attività di pesca fuori dalle acque dell’UE rispettano le misure di conservazione e di controllo e tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui operano.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UE

Articolo 5

Autorizzazioni di pesca

In deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, i pescherecci di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentati dall’obbligo di detenere un’autorizzazione di pesca quando praticano attività di pesca nelle acque dell’UE.

Articolo 6

Trasmissione e contenuto delle domande di autorizzazione di pesca

Le domande di autorizzazione di pesca di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1006/2008 recano le informazioni indicate nell’allegato I a seconda della bandiera che le navi sono autorizzate a battere.

Articolo 7

Restrizioni geografiche

1.   Le navi battenti bandiera norvegese o immatricolate nelle Isole Fær Øer che sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE non esercitano tali attività entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV (5), nel Kattegat e nell’Oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (6).

2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci battenti bandiera norvegese sono autorizzati a praticare attività di pesca nello Skagerrak fino a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

Articolo 8

Giornale di pesca

Oltre a conformarsi all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (7), i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a praticare attività di pesca nelle acque dell’UE tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati indicati nell’allegato II.

Articolo 9

Trasmissione di dati sulle attività di pesca

1.   Le informazioni che i comandanti dei pescherecci di paesi terzi sono tenuti a trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 sono indicate nell’allegato III.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese che praticano attività di pesca nella zona CIEM IIIa.

Articolo 10

Pesca del melù e dello sgombro

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer che sono autorizzati a praticare la pesca del melù e dello sgombro nelle acque dell’UE rispettano le disposizioni riportate nell’allegato IV.

Articolo 11

Transito nelle acque dell’UE

I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:

a)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(2)   GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47.

(3)   GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11.

(4)   GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

(5)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

(6)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(7)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI

PARTE I

Navi battenti bandiera della Norvegia

Le domande delle navi battenti bandiera della Norvegia recano i seguenti dati:

a)

l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS);

b)

il codice del gruppo.

PARTE II

Navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer

Le domande delle navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer recano i seguenti dati:

a)

il nome della nave;

b)

l’identificazione esterna;

c)

l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS);

d)

la potenza motrice;

e)

la stazza in GT e la lunghezza fuoritutto;

f)

le specie che si intendono catturare;

g)

la zona di pesca prevista.


ALLEGATO II

GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DEI COMANDANTI DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

1.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1.

i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2.

la data e l’ora dell’operazione di pesca;

1.3.

la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4.

il metodo di pesca utilizzato.

2.

Dopo ogni trasbordo su un’altra nave o da un’altra nave:

2.1.

l’indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2.

i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3.

il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave sulla quale o dalla quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4.

è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

3.

Dopo ogni sbarco in un porto dell’UE:

3.1.

il nome del porto;

3.2.

i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

4.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione europea:

4.1.

la data e l’ora della comunicazione;

4.2.

il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;

4.3.

in caso di trasmissione radio: il nome della stazione radio.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UE

1.   Le informazioni da comunicare alla Commissione europea e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.

1.1.

Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

SR

o (2)

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione europea)

SQ

o

(numero di serie del messaggio nell’anno in corso)

TM

o

COE (= «catture in entrata»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f (3)

(numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (4)

f (5)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (4)

f (5)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

LI

f

(latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

LN

f

(longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

RA

o

(zona CIEM pertinente)

OB

o

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.2.

Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca (1) nelle acque dell’UE, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione europea)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

TM

o

COX (= «catture in uscita»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (6)

f (7)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (6)

f (7)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall’ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DF

f

(giorni di pesca dall’ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.3.

Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione europea)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

TM

o

CAT (= «dichiarazione delle catture»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (8)

f (9)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (8)

f (9)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall’ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DF

f

(giorni di pesca dall’ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.4.

Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione europea)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell’anno in corso)

TM

o

TRA (= «trasbordo»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell’anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

KG

o

(quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

TT

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)

TF

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave cedente)

LT (10)

o/f (11)  (12)

(posizione prevista della nave, in latitudine, al momento del trasbordo)

LG1 (10)

o/f (11)  (12)

(posizione prevista della nave, in longitudine, al momento del trasbordo)

PD

o

(data in cui è previsto il trasbordo)

PT

o

(ora in cui è previsto il trasbordo)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

2.   Forma delle comunicazioni

Se non si applica il successivo punto 3.3, le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

il testo «VRONT» va inserito nella riga dell’oggetto del messaggio,

ciascun dato va inserito su una riga distinta,

i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l’uno dall’altro da uno spazio.

Esempio (con dati fittizi):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

ESEMPIO DI NOME DI NAVE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+65,321

LG

–21,123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE

TI

1315

ER

 

3.   Schema di comunicazione

3.1.

Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione europea a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu), oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

3.2.

Se, per motivi di forza maggiore, la nave non è in grado di trasmettere il messaggio, esso può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima.

3.3.

Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i messaggi e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione europea a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l’informazione AD).

FR

o

(in provenienza da; codice paese ISO alpha 3 del mittente)

RN

o

(numero di serie della registrazione per l’anno considerato)

RD

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

RT

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

Esempio (con i dati summenzionati):

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER//

Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

(codice ISO-3 dello Stato di bandiera)

FR

o

XEU (= alla Commissione europea)

RN

o

(numero di serie del messaggio nell’anno in corso per il quale è inviato il «messaggio di avvenuta ricezione»)

TM

o

RET (= «avvenuta ricezione»)

SQ

o

(numero di serie del messaggio originale per la nave nell’anno in corso)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)

RS

o

(stato di ricezione — ACK o NAK)

RE

o

(notifica di un codice di errore)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

ER

o

(= fine della registrazione)

4.   Nome della stazione radio

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land’s End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Stockholm Radio

STOCKHOLM RADIO

Turku

OFK

5.   Codice per la comunicazione delle specie

Berici (Beryx spp.)

ALF

Passera canadese (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus)

ANE

Rane pescatrici (Lophius spp.)

ANF

Argentina (Argentina silus)

ARU

Pesce castagna (Brama brama)

POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia)

BLI

Melù (Micromesistius poutassou)

WHB

Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii)

BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon)

CSH

Calamari (Loligo spp.)

SQC

Spinarolo (Squalus acanthias)

DGS

Musdee (Phycis spp.)

FOR

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Nasello (Merluccius merluccius)

HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

HAL

Aringa (Clupea harengus)

HER

Sugarello (Trachurus trachurus)

HOM

Molva (Molva molva)

LIN

Sgombro (Scomber scombrus)

MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

PRA

Scampo (Nephrops norvegicus)

NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Altri

OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

POL

Smeriglio (Lamma nasus)

POR

Scorfani (Sebastes spp.)

RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

POK

Salmone atlantico (Salmo salar)

SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.)

SAN

Sardina (Sardina pilchardus)

PIL

Squali (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Mazzancolle (Penaeidae)

PEZ

Spratto (Sprattus sprattus)

SPR

Totani (Illex spp.)

SQX

Tonni (Thunnidae)

TUN

Brosmio (Brosme brosme)

USK

Merlano (Merlangus merlangus)

WHG

Limanda (Limanda ferruginea)

YEL

6.   Codici da utilizzare per la zona pertinente

02A.

Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia

02B.

Divisione CIEM IIb — Spitzberg e Isola degli Orsi

03A.

Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat

03B.

Divisione CIEM IIIb — Sound

03C.

Divisione CIEM IIIc — Belts

03D.

Divisione CIEM IIId — Mar Baltico

04A.

Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale

04B.

Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale

04C.

Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale

05A.

Divisione CIEM Va — Fondali dell’Islanda

05B.

Divisione CIEM Vb1, Vb2 — Fondali delle Isole Fær Øer

06A.

Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord

06B.

Divisione CIEM VIb — Rockall

07A.

Divisione CIEM VIIa — Mare d’Irlanda

07B.

Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell’Irlanda

07C.

Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank

07D.

Divisione CIEM VIId — Manica orientale

07E.

Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale

07F.

Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol

07G.

Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale

07H.

Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale

07J.

Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — est

07K.

Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell’Irlanda — ovest

08A.

Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord

08B.

Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro

08C.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud

08D.

Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna

08E.

Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna

09A.

Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est

09B.

Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest

14A.

Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale

14B.

Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale


(1)  Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

(2)  o = obbligatorio.

(3)  f = facoltativo.

(4)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

(5)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(6)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

(7)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(8)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

(9)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(10)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.

(11)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(12)  Facoltativo per la nave ricevente.


ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE INTENDONO PRATICARE LA PESCA DEL MELÙ O DELLO SGOMBRO NELLE ACQUE DELL’UE

PARTE I

Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca del melù nelle acque dell’UE

a)

Le navi che detengono già catture a bordo possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque dell’UE il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

i)

Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all’indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+ 44 1312719700); oppure

ii)

Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all’indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+ 353 872365998).

La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque dell’UE e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave ad ispezione in porto.

b)

Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a).

c)

Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

A.

rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa;

B.

rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa;

C.

rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l’attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo, per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare.

La nave non lascia la zona situata all’interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE.

Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

PARTE II

Disposizioni applicabili alle navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca dello sgombro nelle acque dell’UE

a)

Le navi possono avviare una bordata di pesca soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi entrano nelle acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:

 

rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione VIa;

 

rettangolo CIEM 50 F1 nella divisione IVa;

 

rettangolo CIEM 46 F1 nella divisione IVa.

Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, all’entrata nelle acque dell’UE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 1312719700).

La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque dell’UE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

b)

Le navi che entrano nelle acque dell’UE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle disposizioni di cui alla lettera a).

c)

Si considera che la bordata di pesca sia conclusa quando la nave lascia le acque dell’UE o entra in un porto dell’UE dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque dell’UE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo.

All’uscita dalle acque dell’UE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l’ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a).

La comunicazione specifica il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d’identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali di ciascuna specie detenuta a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo prima di aver ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l’istruzione per il comandante di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque dell’UE.