3.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/48 |
REGOLAMENTO (UE) N. 181/2010 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2010
concernente il rilascio di titoli di importazione per l’aglio nel sottoperiodo 1o giugno 2010 al 31 agosto 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina. |
(3) |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro fine di febbraio 2010 in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio 2010 e trasmesse alla Commissione entro fine di febbraio 2010 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
ALLEGATO
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione |
|||
Argentina |
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09.4104 |
X |
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09.4099 |
X |
|||
Cina |
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09.4105 |
17,875957 % |
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09.4100 |
0,387100 % |
|||
Altri paesi terzi |
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|
09.4106 |
100 % |
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09.4102 |
31,057336 % |
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