12.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 125/2010 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2010
recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008. |
(3) |
È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione. |
(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 29 gennaio all’11 febbraio 2010 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 19,61 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 8 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.