10.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 117/2010 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 904/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione (2) stabilisce i metodi, le procedure e le formule da utilizzare per il calcolo dei dati risultanti dall'analisi delle merci come previsto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3). |
(2) |
Un gruppo di esperti ha esaminato il regolamento (CE) n. 904/2008 al fine di valutare se esso tenga conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica dei metodi indicati nel regolamento. Gli studi e le prove realizzati nel quadro di tale esame indicano che la determinazione del tenore di amido (o destrine) tramite idrolisi con idrossido di sodio e la determinazione del tenore di glucosio applicando il metodo enzimatico con spettrofotometria, prescritto oggigiorno per la maggior parte delle merci, non soddisfano più le attuali prescrizioni di carattere tecnico e vanno di conseguenza aggiornati. |
(3) |
È pertanto opportuno garantire che la determinazione del tenore di amido (o destrine) sia realizzata tramite metodo enzimatico utilizzando amilasi e amiloglucosidasi e che il tenore di glucosio sia determinato mediante cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC), come indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), modificato dal regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione (5). |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 904/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 904/2008, il punto 2 è sostituito come segue:
«2. |
Amido (o destrine) (le destrine sono calcolate in amido)
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 249 del 18.9.2008, pag. 9.
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24
(4) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.
(5) Cfr pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.»