10.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/19


REGOLAMENTO (UE) N. 117/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 904/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione (2) stabilisce i metodi, le procedure e le formule da utilizzare per il calcolo dei dati risultanti dall'analisi delle merci come previsto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3).

(2)

Un gruppo di esperti ha esaminato il regolamento (CE) n. 904/2008 al fine di valutare se esso tenga conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica dei metodi indicati nel regolamento. Gli studi e le prove realizzati nel quadro di tale esame indicano che la determinazione del tenore di amido (o destrine) tramite idrolisi con idrossido di sodio e la determinazione del tenore di glucosio applicando il metodo enzimatico con spettrofotometria, prescritto oggigiorno per la maggior parte delle merci, non soddisfano più le attuali prescrizioni di carattere tecnico e vanno di conseguenza aggiornati.

(3)

È pertanto opportuno garantire che la determinazione del tenore di amido (o destrine) sia realizzata tramite metodo enzimatico utilizzando amilasi e amiloglucosidasi e che il tenore di glucosio sia determinato mediante cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC), come indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), modificato dal regolamento (UE) n. 118/2010 della Commissione (5).

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 904/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 904/2008, il punto 2 è sostituito come segue:

«2.

Amido (o destrine)

(le destrine sono calcolate in amido)

1.

Per tutti i codici NC diversi dai codici NC 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula:

(Z – G) × 0,9

in cui:

Z

=

tenore di glucosio, determinato con il metodo indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (6);

G

=

tenore di glucosio prima del trattamento enzimatico, determinato mediante cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).

2.

Per i codici NC 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) è determinato con il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 900/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 249 del 18.9.2008, pag. 9.

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24

(4)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.

(5)  Cfr pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8