6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/4


REGOLAMENTO (UE) N. 104/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

concernente l’autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell’autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il potassio diformiato, solido, è stato autorizzato provvisoriamente a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi utilizzati per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel Registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’additivo in questione, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), nel proprio parere del 15 settembre 2009 (4) ha concluso che tale additivo non incide negativamente sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente, e che il suo utilizzo può migliorare la resa degli animali. L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dell’additivo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Di conseguenza occorre sopprimere le disposizioni sul preparato di cui al regolamento (CE) n. 1200/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 1200/2005 sono soppressi l’articolo 1 e l’allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(4)  EFSA Journal 2009; 7(9): 1315.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d800

BASF SE

Potassio diformiato

 

Composizione dell’additivo

 

Potassio diformiato, solido, min. 98 %,

 

Silicato massimo 1,5 %,

 

Acqua massimo 0,5 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

 

Potassio diformiato, solido

 

KH(COOH)2

 

CAS n. 20642-05-1

 

Metodo analitico (1)

Metodo della cromatografia ionica dotato di rilevatore di conduttività elettrica

Scrofe

10 000

12 000

La miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi: 12 000 mg per kg di alimento completo.

L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

Questo prodotto può provocare seri danni agli occhi.

È necessario adottare misure per la protezione dei lavoratori.

26.2.2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives