3.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/4


REGOLAMENTO (UE) N. 92/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi.

(2)

È necessario fissare le modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali al fine di garantire la compilazione completa delle statistiche del commercio estero.

(3)

Al fine di ottenere da tutti gli Stati membri risultati armonizzati e comparabili, è opportuno adottare disposizioni relative alla compilazione delle statistiche mensili comprendenti norme sull’adeguamento delle registrazioni trasmesse in ritardo o non complete e sui dati cui si applicano le disposizioni in materia di segreto statistico.

(4)

Per potere valutare la qualità delle statistiche trasmesse alla Commissione (Eurostat), sono necessarie misure di attuazione relative alle modalità e alla struttura della relazione sulla qualità.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali

1.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni doganali depositate presso di esse.

2.   A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, le autorità doganali trasmettono quotidianamente copie dei dati delle dichiarazioni depositate presso di esse all’autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

a)

all’importazione, lo Stato membro di destinazione;

b)

all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, l’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, all’importazione, e dello Stato membro di effettiva esportazione, all’esportazione, trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative all’importazione e all’esportazione basate su tali dichiarazioni.

3.   Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni.

4.   Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono.

Articolo 2

Compilazione di statistiche europee sulle importazioni e esportazioni di beni

1.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche mensili sulla base:

a)

delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni fornite dalle autorità doganali conformemente all’articolo 1;

b)

dei dati forniti dagli operatori economici nel caso di semplificazioni delle formalità doganali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009;

c)

delle fonti di dati per merci e movimenti specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009.

2.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche del commercio estero secondo:

a)

lo Stato membro che le elabora, indicando lo Stato membro che notifica le statistiche del commercio estero a Eurostat;

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il valore statistico in valuta nazionale senza decimali;

e)

la quantità espressa in kg senza decimali;

f)

la quantità espressa in unità supplementari;

g)

il codice delle merci;

h)

lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

i)

all’importazione, lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, per le registrazioni all’importazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di destinazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di destinazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

j)

all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Tuttavia, per le registrazioni all’esportazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di effettiva esportazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di effettiva esportazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale;

k)

all’importazione, il paese di origine;

l)

all’importazione, il paese di provenienza/spedizione. Tuttavia, se il paese di provenienza/spedizione è uno Stato membro, è indicato il paese di origine in caso di origine non comunitaria o, in sostituzione, il codice del paese «QW»;

m)

all’esportazione, l’ultimo paese di destinazione noto;

n)

il regime statistico;

o)

il codice della natura della transazione a una o due cifre. Tuttavia, per le registrazioni per le quali non sono disponibili i dati doganali sulla natura della transazione, va indicato il codice 0 a livello di una cifra;

p)

all’importazione, il codice del regime di preferenza concesso;

q)

il modo di trasporto alla frontiera;

r)

il modo di trasporto interno;

s)

il contenitore.

3.   Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni trasmesse in ritardo o non integralmente. Gli adeguamenti indicano il valore statistico disaggregato almeno per paese associato, codice delle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata e periodo di riferimento mensile. Essi sono effettuati sulla base di una solida ed esperta valutazione o di metodi scientifici.

4.   Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. Tuttavia, alla Commissione (Eurostat) è trasmesso almeno il valore statistico mensile complessivo delle importazioni e delle esportazioni.

5.   Le statistiche contengono dati soggetti a disposizioni in materia di segreto statistico nello Stato membro che le compila. Le autorità statistiche nazionali segnalano i dati da considerare riservati in modo che possa essere diffuso il maggior numero di informazioni possibile, almeno a livello di capitolo della nomenclatura combinata, a condizione che sia garantita la riservatezza.

Articolo 3

Valutazione della qualità

1.   In conformità ai criteri qualitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori e ai requisiti di qualità precedentemente concordati con le autorità statistiche nazionali.

2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento.

3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro.

5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.