29.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 81/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2010
recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento della Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dall’Irlanda relativamente al periodo 1ogennaio-31 dicembre 2008, per l’Irish whiskey il periodo medio d’invecchiamento nel 2008 era di cinque anni. |
(3) |
Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010. |
(4) |
L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2009/10. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1214/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2008/2009 (3) ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2008/2009. A fini di chiarezza e certezza del diritto è necessario abrogare il suddetto regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 i.coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione dell’Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1214/2008 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.
(3) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 18.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
Periodo di applicazione |
Coefficiente applicabile |
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all’orzo utilizzato nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria B (1) |
ai cereali utilizzati nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria A |
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Dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 |
0,008 |
0,074 |
(1) Compreso l’orzo trasformato in malto.