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26.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 70/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2010
recante centodiciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 19 gennaio 2010 il Comitato per le sanzioni ha deciso di aggiungere due persone fisiche e una persona giuridica, gruppo o entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
João Vale DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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(1) |
La voce seguente viene aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Creata nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» |
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(2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
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