15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO (UE) N. 29/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2010

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Skilandis» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione.

(3)

Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)  GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato CE destinati all’alimentazione umana

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

LITUANIA

Skilandis (STG)