7.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 9/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2009
relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 12 e 19 settembre 2007 (2), del 22 novembre 2007 (3) e del 2 luglio 2009 (4) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’uso di tale preparato migliora il rendimento degli animali. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’uso del preparato deve essere autorizzato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2007) 548, pag. 1.
(3) The EFSA Journal (2007) 586, pag. 1.
(4) The EFSA Journal (2009) 1183, pag. 1.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a11 |
Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited |
Endo-1,4-β-xilanasi EC 3.2.1.8 |
Composizione dell’additivo Preparato di endo-1,4-β-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) con attività minima di 40 000 U (1)/g Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-β-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) |
Polli da ingrasso |
— |
625 U |
— |
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13.1.2020 |
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Galline ovaiole |
2 500 U |
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Anatre |
625 U |
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Tacchini da ingrasso |
1 250 U |
(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,5 μmol di zuccheri riduttori (espressi in equivalente xilosio) al minuto da un sostrato di arabinoxilano di avena/farro a legame incrociato con pH 5,3 e a 50 °C.