9.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/52


VERSIONE CODIFICATA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato in data 14 luglio 2010 la versione codificata del proprio Regolamento interno

La presente pubblicazione comprende:

il Regolamento interno (in appresso anche solo «Regolamento») del Comitato economico e sociale europeo (in appresso anche solo «Comitato»), adottato nella sessione plenaria del 17 luglio 2002 (GU L 268 del 4 ottobre 2002) ed entrato in vigore il 1o agosto 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 78,

le modifiche derivanti dai seguenti atti:

1.

modifiche del Regolamento interno del Comitato, del 27 febbraio 2003 (GU L 258 del 10 ottobre 2003);

2.

modifiche del Regolamento interno del Comitato, del 31 marzo 2004 (GU L 310 del 7 ottobre 2004);

3.

modifiche del Regolamento interno del Comitato, del 5 luglio 2006 (GU L 93 del 3 aprile 2007);

4.

modifiche del Regolamento interno del Comitato, del 12 marzo 2008 (GU L 159 del 20 giugno 2009),

5.

modifiche del Regolamento interno del Comitato, del 14 luglio 2010.

La presente pubblicazione è stata messa a punto dal segretariato generale del Comitato e riunisce le varie modifiche approvate dalla sua Assemblea.

Le Modalità d'applicazione del presente Regolamento, adottate dall'Ufficio di presidenza del Comitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 77, paragrafo 2 bis, sono presentate separatamente.

PREAMBOLO

1.

Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata. Esso è un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957.

2.

La funzione consultiva del Comitato permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi rappresentano, di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea. L'accostamento di opinioni talvolta diametralmente opposte e il dialogo condotto dai consiglieri coinvolgono non solo le consuete parti sociali, ovvero i datori di lavoro (I gruppo) e i lavoratori dipendenti (II gruppo), ma anche tutti gli altri interessi socioprofessionali rappresentati (III gruppo). Le competenze specifiche, il dialogo e la ricerca di convergenze che ne derivano possono accrescere la qualità e la credibilità della decisione politica dell'Unione nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia.

3.

Nell'ambito dell'assetto istituzionale europeo il Comitato svolge una funzione specifica: esso è la sede di rappresentanza e di dibattito per antonomasia della società civile organizzata e costituisce un'interfaccia privilegiata tra quest'ultima e le istituzioni dell'Unione europea.

4.

Essendo al tempo stesso sede di dibattito e luogo di elaborazione di pareri, il Comitato contribuisce a soddisfare l'esigenza di una migliore espressione democratica nella realizzazione dell'Unione europea, anche nelle relazioni di quest'ultima con le categorie economiche e sociali dei paesi terzi. Il Comitato partecipa così allo sviluppo di un'autentica coscienza europea.

5.

Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi ai propri compiti, il 17 luglio 2002 il Comitato ha adottato il proprio Regolamento interno (1), conformemente all'articolo 260, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

6.

Il 14 luglio 2010 il Comitato ha adottato in sessione plenaria l'ultima versione codificata di tale Regolamento interno.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

Capo I

INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 1

1.

Il Comitato esercita la propria attività per periodi quinquennali.

2.

Esso è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal membro decano per età, per quanto possibile entro un mese dalla comunicazione ai membri dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio.

Articolo 2

1.

Il Comitato è composto dei seguenti organi: Assemblea, Ufficio di presidenza, Presidente e sezioni specializzate.

2.

Il Comitato si articola in tre gruppi, la cui costituzione e il cui ruolo sono definiti nell'articolo 27.

3.

I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi verso e dal luogo di riunione, essi godono dei privilegi e delle immunità stabiliti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. In particolare, essi godono della libertà di circolazione, dell'inviolabilità personale e dell'immunità.

Articolo 2 bis

1.

Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione:

a)

la bandiera in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;

b)

l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

c)

il motto «Unità nella diversità».

2.

Il Comitato celebra la giornata dell'Europa il 9 maggio.

3.

La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.

4.

L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

Capo II

UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 3

1.

L'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio globale e geografico tra i gruppi, con almeno uno e al massimo tre rappresentanti per ciascuno Stato membro. I gruppi negoziano e formulano una proposta di composizione dell'Ufficio di presidenza da presentare all'Assemblea.

L'Ufficio di presidenza comprende:

a)

il Presidente e i due vicepresidenti;

b)

i presidenti dei tre gruppi, eletti in conformità dell'articolo 27;

c)

i presidenti delle sezioni specializzate;

d)

un numero variabile di membri, non superiore a quello degli Stati membri.

2.

Il Presidente è scelto a rotazione tra i membri dei tre gruppi.

3.

Il Presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro funzioni. Nel periodo di due anni e mezzo successivo al suo mandato, il Presidente uscente non può far parte dell'Ufficio di presidenza come vicepresidente né come presidente di gruppo o di sezione specializzata.

4.

I vicepresidenti sono scelti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il Presidente.

Articolo 4

1.

Nel corso della prima seduta, indetta a norma dell'articolo 1, il Comitato, presieduto dal decano per età, elegge tra i propri membri il Presidente, i due vicepresidenti, i presidenti delle sezioni specializzate e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo per il periodo di due anni e mezzo che decorre dalla data dell'insediamento del Comitato.

2.

Sotto la presidenza del decano per età non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei a queste elezioni.

Articolo 5

La seduta nella quale ha luogo l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Comitato per la seconda metà del mandato quinquennale in corso è convocata dal Presidente uscente; essa si svolge, sotto la presidenza del Presidente uscente, all'inizio della sessione plenaria del mese in cui scade il mandato dell'Ufficio di presidenza eletto per il primo periodo di due anni e mezzo.

Articolo 6

1.

Il Comitato può costituire tra i propri membri una commissione preparatoria, composta di un rappresentante per Stato membro, che è incaricata di ricevere le candidature e presentare all'Assemblea una lista di candidati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

2.

Il Comitato si pronuncia sulla lista o sulle liste di candidati alla presidenza e all'Ufficio di presidenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3.

Il Comitato elegge i membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo. L'elezione avviene per scrutinio di lista sulla base di liste plurinominali, eventualmente mediante votazioni successive.

4.

Possono essere votate solo liste complete di candidati, compilate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 e accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.

5.

Sono eletti membri dell'Ufficio di presidenza i candidati che figurano nella lista che ottiene il maggior numero, e almeno un quarto, dei voti validamente espressi.

6.

Successivamente vengono eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, il Presidente e i vicepresidenti del Comitato.

7.

Il Comitato procede poi all'elezione, a maggioranza semplice, dei presidenti delle sezioni specializzate.

8.

Il Comitato procede infine a una votazione globale sull'insieme dei membri dell'Ufficio di presidenza, che devono ottenere almeno due terzi dei voti validamente espressi.

Articolo 7

Un membro dell'Ufficio di presidenza che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o in una delle situazioni previste nell'articolo 70, paragrafo 2, viene sostituito secondo le disposizioni dell'articolo 6, in quanto applicabili, e per la rimanente durata del mandato. L'Assemblea vota sulla sostituzione in base a una proposta del gruppo interessato.

Articolo 8

1.

L'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente, che agisce d'ufficio o su richiesta di dieci membri.

2.

Per ciascuna riunione dell'Ufficio di presidenza si procede alla stesura di un verbale delle deliberazioni. Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.

3.

L'Ufficio di presidenza stabilisce le proprie regole di funzionamento.

4.

L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organizzazione e il funzionamento interno del Comitato. Adotta le Modalità d'applicazione del Regolamento interno previa consultazione dei gruppi.

5.

L'Ufficio di presidenza e il Presidente esercitano le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal Regolamento finanziario e dal presente Regolamento.

6.

L'Ufficio di presidenza stabilisce le disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 18, degli esperti nominati in virtù dell'articolo 23 nonché dei delegati e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 24, nel rispetto delle disposizioni delle procedure di bilancio e finanziarie.

7.

L'Ufficio di presidenza assume la responsabilità politica di dirigere il Comitato nel suo insieme. Esso la esercita vegliando in particolare sulla conformità delle attività del Comitato, dei suoi organi e del suo personale con il ruolo istituzionale che gli è stato assegnato.

8.

L'Ufficio di presidenza risponde del buon utilizzo delle risorse umane, di bilancio e tecniche nell'esecuzione dei compiti che il Trattato affida al Comitato. In particolare, in tale contesto, interviene nella procedura di bilancio e nell'organizzazione del segretariato.

9.

L'Ufficio di presidenza può costituire al proprio interno dei gruppi ad hoc per esaminare qualsiasi questione di sua competenza. Altri membri possono essere associati ai lavori di tali gruppi, tranne quando questi riguardino la nomina dei funzionari.

10.

Ogni sei mesi l'Ufficio di presidenza esamina il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato sulla scorta di un apposito rapporto.

11.

Su richiesta di un membro o del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza precisa l'interpretazione da dare al Regolamento interno e alle sue Modalità d'applicazione. Le sue conclusioni sono vincolanti con riserva del diritto di fare appello all'Assemblea, che dirimerà la questione in via definitiva.

12.

In occasione del rinnovo quinquennale, l'Ufficio di presidenza uscente svolge i compiti di ordinaria amministrazione fino alla prima riunione del nuovo Comitato. In casi eccezionali può incaricare un membro del Comitato uscente di eseguire compiti precisi, o da svolgere entro una scadenza prefissata, che presuppongano una particolare competenza specifica.

Articolo 9

Nel quadro della cooperazione interistituzionale, l'Ufficio di presidenza può dare mandato al Presidente di concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.

Articolo 10

1.

È istituito un gruppo Bilancio, incaricato di preparare i progetti di decisione che l'Ufficio di presidenza è chiamato ad adottare in materia finanziaria e di bilancio.

2.

Il gruppo Bilancio è presieduto da uno dei due vicepresidenti sotto l'autorità del Presidente. Esso è composto di nove membri nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.

2 bis

Il gruppo Bilancio partecipa all'elaborazione del bilancio del Comitato, emette un parere in merito, che sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, verifica la corretta esecuzione del bilancio e vigila sul rispetto degli obblighi di presentare relazioni.

3.

L'Ufficio di presidenza può delegare il suo potere decisionale al gruppo Bilancio per determinate questioni supplementari.

4.

Il gruppo Bilancio adotta le sue decisioni in base ai principi di unità e di verità del bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza. Nel far ciò, esso procede come segue:

a)

le proposte accolte dal gruppo Bilancio all'unanimità sono sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di presidenza senza dibattito;

b)

le decisioni con cui il gruppo Bilancio accoglie delle proposte a maggioranza semplice oppure le respinge sono motivate in vista del loro successivo esame da parte dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

5.

Il gruppo Bilancio può effettuare una ripartizione di funzioni tra i suoi membri, fermo restando che esso adotta le sue decisioni collegialmente.

6.

Il presidente del gruppo Bilancio presiede la delegazione incaricata di trattare con le autorità di bilancio e riferisce in merito all'Ufficio di presidenza.

7.

Nel mandato del gruppo Bilancio rientrano compiti di consulenza al Presidente, all'Ufficio di presidenza e al Comitato, nonché compiti di controllo sui servizi.

Articolo 10 bis

1.

È istituito un gruppo Comunicazione, con il compito di dare gli impulsi necessari alla strategia di comunicazione del Comitato e di seguirne l'attuazione. Ogni anno esso elabora e presenta al Comitato un rapporto sull'attuazione della strategia e un programma per l'anno successivo.

2.

Il gruppo Comunicazione è presieduto da uno dei due vicepresidenti sotto l'autorità del Presidente. Esso è composto di nove membri nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.

3.

Il gruppo Comunicazione coordina le attività delle strutture competenti in materia di comunicazione nonché di relazioni con la stampa e i mezzi di informazione, garantendo la coerenza di queste attività con la strategia e i programmi approvati.

Capo III

PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 11

1.

La presidenza del Comitato è composta dal Presidente e dai due vicepresidenti.

2.

La presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi per preparare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea. I presidenti delle sezioni specializzate possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.

3.

Per definire la programmazione dei lavori del Comitato e valutarne l'evoluzione, la presidenza si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti dei gruppi e i presidenti delle sezioni specializzate.

Articolo 12

1.

Il Presidente dirige tutte le attività del Comitato e dei suoi organi, conformemente al Trattato e al presente Regolamento, e dispone di tutti i poteri necessari per eseguire e far eseguire le deliberazioni del Comitato e garantirne il buon funzionamento.

2.

Il Presidente coinvolge sistematicamente i vicepresidenti nella sua azione; può affidare loro compiti determinati o responsabilità che rientrano nelle sue competenze.

3.

Il Presidente può affidare al Segretario generale compiti determinati e limitati nel tempo.

4.

Il Presidente rappresenta il Comitato. Può delegare tale potere di rappresentanza a uno dei vicepresidenti o, se del caso, a qualunque altro membro del Comitato.

5.

Il Presidente riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sugli atti compiuti a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti tra le sessioni plenarie. A tali comunicazioni non fa seguito alcun dibattito.

6.

Appena eletto, il Presidente presenta in sessione plenaria il programma di lavoro per l'intera durata del suo mandato. Analogamente, al termine del mandato presenta un bilancio dei risultati ottenuti.

Queste due comunicazioni possono essere oggetto di un dibattito in seno all'Assemblea.

Articolo 13

I due vicepresidenti presiedono rispettivamente il gruppo Bilancio e il gruppo Comunicazione. Essi esercitano queste funzioni sotto l'autorità del Presidente.

Articolo 13 bis

1.

La presidenza allargata è composta dal Presidente del Comitato, dai due vicepresidenti e dai presidenti dei gruppi.

2.

La presidenza allargata ha il compito di preparare e facilitare i lavori dell'Ufficio di presidenza.

Capo IV

SEZIONI SPECIALIZZATE

Articolo 14

1.

Il Comitato comprende sei sezioni specializzate. Altre sezioni specializzate possono tuttavia essere istituite dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, nei settori contemplati dai Trattati.

2.

Il Comitato costituisce le sezioni specializzate dopo ogni rinnovo quinquennale, nel corso della sessione costitutiva.

3.

L'elenco e le competenze delle sezioni specializzate possono essere riesaminati in occasione di ogni rinnovo quinquennale.

Articolo 15

1.

Il numero dei membri delle sezioni specializzate è fissato dal Comitato su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2.

Ad eccezione del Presidente, ogni membro del Comitato deve far parte di almeno una sezione specializzata.

3.

Nessun membro può far parte di più di due sezioni specializzate, salvo nel caso in cui provenga da uno Stato membro il cui numero di consiglieri è pari o inferiore a nove. In ogni caso nessun membro può far parte di più di tre sezioni specializzate.

4.

I membri delle sezioni specializzate sono nominati dal Comitato per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile.

5.

Per la sostituzione di un membro di una sezione specializzata si applica la stessa procedura che per la nomina.

Articolo 16

1.

L'ufficio di presidenza di una sezione specializzata, eletto per due anni e mezzo, consta di dodici membri, tra i quali il presidente e tre vicepresidenti (uno per ciascun gruppo).

2.

L'elezione dei presidenti delle sezioni specializzate e degli altri membri dei loro uffici di presidenza è compito del Comitato.

3.

Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza di una sezione specializzata possono essere rieletti.

4.

Ogni due anni e mezzo la presidenza di tre delle sezioni specializzate è assegnata a un altro gruppo, a rotazione. Lo stesso gruppo non può assumere la presidenza di una sezione specializzata per più di cinque anni consecutivi.

Articolo 17

1.

La sezione specializzata ha il compito di adottare un parere o una relazione informativa sul problema ad essa sottoposto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del presente Regolamento.

2.

Per trattare il problema ad essa sottoposto, la sezione specializzata può costituire al suo interno un gruppo di studio o un gruppo di redazione, oppure nominare un relatore unico.

3.

La nomina dei relatori e, se necessario, dei correlatori e la composizione dei gruppi di studio e di redazione sono decise in base a proposte presentate dai gruppi.

3 bis

Per consentire una rapida costituzione dei gruppi di studio e previo accordo tra i tre presidenti di gruppo sulla proposta di nomina dei relatori e degli eventuali correlatori nonché sulla composizione dei gruppi di studio o di redazione, i presidenti di sezione adottano le misure necessarie per l'avvio dei lavori.

4.

Il relatore, se del caso con l'ausilio del suo esperto, è incaricato di occuparsi del seguito dato al parere dopo l'adozione dello stesso in sessione plenaria. È assistito in questo compito dalla segreteria della sezione specializzata interessata e riferisce in merito ai membri di tale sezione.

5.

I gruppi di studio non possono diventare strutture permanenti, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza per il periodo di due anni e mezzo in corso.

Articolo 18

1.

Ogni membro del Comitato che non possa partecipare ai lavori preparatori ha la facoltà di farsi rappresentare dal suo supplente.

1 bis

I supplenti non hanno mai diritto di voto.

1 ter

Qualora un membro ricopra la carica di presidente di sezione specializzata o di gruppo di studio, di membro dell'ufficio di presidenza di una sezione specializzata oppure di relatore, non può essere sostituito dal suo supplente nell'esercizio di tale funzione.

2.

Nome e titolo del supplente scelto vanno comunicati all'Ufficio di presidenza del Comitato per il benestare.

3.

Nel corso dei lavori preparatori il supplente esercita le stesse funzioni del membro che sostituisce ed è soggetto allo stesso regime per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.

Capo V

SOTTOCOMITATI E RELATORE GENERALE

Articolo 19

1.

Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza il Comitato può, in via eccezionale, costituire nel suo ambito un sottocomitato incaricato di elaborare, su questioni strettamente orizzontali di carattere generale, un progetto di parere o di relazione informativa da sottoporre dapprima all'Ufficio di presidenza e poi alle deliberazioni del Comitato.

2.

Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'Ufficio di presidenza può procedere alla costituzione di sottocomitati con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato. Non si può costituire un sottocomitato per esaminare più di una materia. Il sottocomitato viene sciolto subito dopo la votazione, da parte del Comitato, del progetto di parere o di relazione informativa che esso ha preparato.

3.

Quando un problema è di competenza di più sezioni specializzate, il sottocomitato è composto di membri delle sezioni specializzate interessate.

4.

Le norme relative alle sezioni specializzate sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.

Articolo 20

In particolare nel caso in cui venga consultato su temi di interesse secondario o di carattere urgente, il Comitato può nominare un relatore generale, il quale riferisce all'Assemblea da solo e senza previo passaggio nella sezione specializzata.

Capo VI

OSSERVATORI, AUDIZIONI, ESPERTI

Articolo 21

1.

Il Comitato può istituire un osservatorio quando la natura, la portata e la complessità dell'argomento da trattare richiedano una particolare elasticità nella metodologia di lavoro, nelle procedure e negli strumenti da utilizzare.

2.

L'istituzione di un osservatorio avviene per decisione dell'Assemblea, che conferma una precedente decisione presa dall'Ufficio di presidenza su proposta di un gruppo o di una sezione specializzata.

3.

Nella decisione istitutiva sono definiti l'oggetto, la struttura, la composizione e la durata del mandato dell'osservatorio.

4.

Gli osservatori possono elaborare un documento di informazione annuale sull'applicazione delle clausole orizzontali del Trattato (clausola sociale, clausola ambientale e clausola di protezione dei consumatori) e la loro incidenza sulle politiche dell'Unione europea. Tale documento può, previa decisione dell'Assemblea, essere trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

5.

Ciascun osservatorio lavora sotto l'egida e il controllo di una sezione specializzata.

Articolo 22

Qualora l'importanza di una determinata questione lo giustifichi, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all'audizione di personalità esterne. Se il ricorso a personalità esterne comporta costi aggiuntivi, l'organo interessato deve presentare all'Ufficio di presidenza del Comitato una richiesta di autorizzazione preliminare ed un programma giustificativo per precisare i punti in merito ai quali considera necessario ricorrere a contributi esterni.

Articolo 23

Il Presidente, di propria iniziativa o su proposta dei gruppi, delle sezioni specializzate, dei relatori o dei correlatori, può, in quanto ciò risulti necessario per la preparazione di determinati lavori, procedere alla nomina di esperti secondo modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6. Gli esperti partecipano ai lavori preparatori alle stesse condizioni dei membri per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.

Capo VII

COMMISSIONI CONSULTIVE

Articolo 24

1.

Il Comitato ha la facoltà di procedere all'istituzione di commissioni consultive, composte da membri del Comitato e da delegati provenienti dai settori della società civile organizzata che il Comitato desidera associare ai suoi lavori.

2.

L'istituzione di una commissione consultiva avviene per decisione dell'Assemblea, che conferma una decisione dell'Ufficio di presidenza. Nella decisione istitutiva della commissione ne sono definite le competenze, la struttura, la composizione, la durata del mandato e le regole di funzionamento.

3.

Conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituita una commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), composta da membri del Comitato e da delegati provenienti da organizzazioni rappresentative delle diverse componenti economiche, sociali e della società civile interessate dalle trasformazioni industriali. Il presidente della suddetta commissione è un membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato e, ogni due anni e mezzo, riferisce a quest'ultimo sull'attività della CCMI. Viene scelto tra i membri dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del presente Regolamento. I delegati e i loro supplenti che partecipano ai lavori preparatori sono soggetti alle stesse regole dei membri per quanto concerne le spese di viaggio e di soggiorno.

Capo VIII

DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI TERZI

Articolo 25

1.

Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può intrattenere relazioni strutturate con i consigli economici e sociali, le istituzioni analoghe e le organizzazioni economiche e sociali della società civile dell'Unione europea e dei paesi terzi.

2.

Analogamente, il Comitato realizza interventi finalizzati a promuovere la creazione di consigli economici e sociali o di istituzioni analoghe nei paesi che ancora non ne dispongono.

Articolo 26

1.

Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può nominare delegazioni incaricate di intrattenere rapporti con le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata di paesi o raggruppamenti di paesi esterni all'Unione europea.

2.

La cooperazione tra il Comitato e i partner provenienti dalla società civile organizzata dei paesi candidati all'adesione avviene nell'ambito di un comitato consultivo misto qualora il consiglio d'associazione ne abbia costituito uno, altrimenti nell'ambito di un gruppo di contatto.

3.

I comitati consultivi misti e i gruppi di contatto elaborano relazioni e dichiarazioni che il Comitato può trasmettere alle istituzioni competenti e alle parti interessate.

Capo IX

GRUPPI E CATEGORIE

Articolo 27

1.

Il Comitato si articola in tre gruppi di membri, che rappresentano rispettivamente i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e le altre componenti economiche e sociali della società civile organizzata.

2.

I gruppi eleggono i propri presidenti e vicepresidenti e partecipano alla preparazione, all'organizzazione e al coordinamento dei lavori del Comitato e dei suoi organi, per i quali rappresentano una delle fonti d'informazione. Ogni gruppo dispone di una segreteria.

2 bis

I gruppi propongono all'Assemblea i candidati per l'elezione del Presidente e dei vicepresidenti del Comitato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, e nel rispetto del principio di uguaglianza tra uomo e donna come definito dalle istituzioni dell'Unione europea.

3.

I presidenti dei gruppi sono membri dell'Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

4.

I presidenti dei gruppi assistono la presidenza del Comitato nella formulazione delle politiche e, se necessario, nel monitoraggio delle spese.

5.

I presidenti dei gruppi si riuniscono con la presidenza del Comitato per contribuire alla preparazione dei lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea.

6.

I gruppi formulano proposte all'Assemblea per l'elezione dei presidenti delle sezioni specializzate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, e degli uffici di presidenza delle sezioni specializzate, conformemente all'articolo 16.

7.

I gruppi formulano proposte per la composizione del gruppo Bilancio istituito dall'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

8.

I gruppi formulano proposte per la composizione degli osservatori e delle commissioni consultive istituiti dall'Assemblea in conformità rispettivamente dell'articolo 21 e dell'articolo 24.

9.

I gruppi formulano proposte per la composizione delle delegazioni e dei comitati consultivi misti istituiti in conformità rispettivamente dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 2.

10.

I gruppi formulano proposte per la nomina dei relatori e per la composizione dei gruppi di studio e di redazione; le sezioni specializzate nominano i relatori e costituiscono i gruppi in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

11.

Nell'applicazione dei paragrafi da 6 a 10 del presente articolo, i gruppi tengono conto della rappresentanza degli Stati membri in seno al Comitato, delle diverse componenti dell'attività economica e sociale, delle competenze e dei criteri di buona gestione.

12.

I membri possono decidere di aderire a uno dei gruppi con riserva di approvazione da parte dei suoi componenti. Un membro può far parte di un solo gruppo alla volta.

13.

Il segretariato generale fornisce ai membri non aderenti ad alcun gruppo l'assistenza materiale e tecnica necessaria all'esercizio del loro mandato. La loro partecipazione a gruppi di studio e ad altre strutture interne è oggetto di una decisione del Presidente del Comitato, previa consultazione dei gruppi.

Articolo 28

1.

I membri del Comitato possono decidere di riunirsi in categorie, che rappresentano i vari interessi economici e sociali della società civile organizzata dell'Unione europea.

2.

Una categoria può essere composta di membri dei tre gruppi del Comitato. Un membro non può aderire contemporaneamente a più categorie.

3.

La creazione di una categoria è soggetta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, che ne informa l'Assemblea.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Capo I

CONSULTAZIONE DEL COMITATO

Articolo 29

1.

Il Comitato è convocato dal Presidente per l'adozione dei pareri richiesti dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

2.

È convocato dal Presidente, su proposta dell'Ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa pareri su qualsiasi tema attinente all'Unione europea, alle sue politiche e ai loro possibili sviluppi.

Articolo 30

1.

Le richieste di parere di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono indirizzate al Presidente del Comitato. Questi, in collegamento con l'Ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto per quanto possibile dei termini fissati nella richiesta di parere.

2.

L'Ufficio di presidenza fissa l'ordine di priorità per l'esame dei pareri, ripartendoli in categorie.

3.

Le sezioni specializzate elaborano una proposta di ripartizione dei pareri tra le tre categorie in appresso indicate e forniscono un'indicazione provvisoria della dimensione del gruppo di studio. La proposta, previa valutazione da parte della presidenza del Comitato e dei presidenti di gruppo, viene presentata per decisione all'Ufficio di presidenza. In casi particolari, i presidenti dei gruppi possono proporre di modificare la dimensione del gruppo di studio. L'Ufficio di presidenza, nella sua riunione successiva, conferma la nuova proposta e fissa in maniera definitiva la dimensione del gruppo di studio.

Le tre categorie sono definite secondo i seguenti criteri:

 

Categoria A (consultazioni su temi considerati prioritari). Questa categoria comprende:

tutte le richieste di pareri esplorativi (da parte del Parlamento europeo, della Commissione o di future presidenze del Consiglio dell'Unione europea),

tutte le proposte di parere d'iniziativa accolte,

determinate consultazioni obbligatorie o facoltative.

I pareri di questa categoria sono elaborati da gruppi di studio di dimensioni variabili (6, 9, 12, 15, 18, 21 o 24 membri), dotati di risorse adeguate.

 

Categoria B (consultazioni, obbligatorie o facoltative, incentrate su temi di interesse secondario o di carattere urgente).

I pareri di questa categoria sono di regola elaborati da un relatore unico o da un relatore generale. In casi eccezionali, tuttavia, l'Ufficio di presidenza può decidere di affidarne l'elaborazione a un gruppo di redazione composto da tre membri (pareri di categoria «B+»). L'Ufficio di presidenza decide il numero delle riunioni e delle lingue di lavoro del gruppo di redazione.

 

Categoria C (consultazioni, obbligatorie o facoltative, di carattere puramente tecnico).

I pareri di questa categoria sono pareri standard che l'Ufficio di presidenza presenta per decisione all'Assemblea. Questa procedura non comporta né la nomina di un relatore né l'esame del parere da parte di una sezione specializzata, ma unicamente l'adozione o il rigetto del parere in sessione plenaria. In sessione plenaria l'Assemblea è chiamata dapprima a pronunciarsi sul ricorso alla procedura summenzionata e quindi a votare sull'adozione del parere standard.

4.

Alle questioni urgenti si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del presente Regolamento.

Articolo 31

Il Comitato, su proposta dell'Ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi tema attinente alle politiche dell'Unione europea e ai loro possibili sviluppi.

Articolo 31 bis

Il Comitato, su proposta di una sezione specializzata, di un gruppo o di un terzo dei suoi membri, può emettere risoluzioni su temi d'attualità, che sono adottate dall'Assemblea conformemente all'articolo 56, paragrafo 2. I progetti di risoluzione sono trattati con priorità nell'ordine del giorno della sessione plenaria.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

A.    Lavori delle Sezioni Specializzate

Articolo 32

1.

Ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione informativa, l'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, designa la sezione specializzata competente a preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione specializzata, la designazione spetta al Presidente, che ne informa l'Ufficio di presidenza.

2.

Quando la sezione specializzata designata per elaborare un parere desideri avere l'opinione della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) o quest'ultima desideri esprimersi su un parere la cui elaborazione è stata attribuita ad una sezione specializzata, l'Ufficio di presidenza può autorizzare la CCMI ad elaborare un parere complementare su uno o più punti oggetto della richiesta di parere. L'Ufficio di presidenza può decidere in tal senso anche di propria iniziativa. L'Ufficio di presidenza provvede a organizzare i lavori del Comitato in modo tale da permettere alla CCMI di preparare il proprio parere in tempo utile perché la sezione specializzata ne possa tener conto.

La sezione specializzata rimane l'unico organo competente a riferire dinanzi al Comitato. Essa, tuttavia, deve allegare al proprio parere quello elaborato a titolo complementare dalla CCMI.

3.

Il Presidente del Comitato comunica la decisione al presidente della sezione specializzata interessata, specificando il termine entro il quale quest'ultima dovrà concludere i suoi lavori.

4.

Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento sarà all'ordine del giorno della sessione plenaria.

Articolo 33

(abrogato)

Articolo 34

Il Presidente, di concerto con l'Ufficio di presidenza, può autorizzare una sezione specializzata a tenere una riunione congiunta con una commissione del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni.

Articolo 35

Le sezioni specializzate designate a norma del presente Regolamento sono convocate dai rispettivi presidenti.

Articolo 36

1.

Le riunioni delle sezioni specializzate sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono in collegamento con i loro uffici di presidenza.

2.

Presiede le riunioni il presidente della sezione specializzata oppure, in sua assenza, uno dei vicepresidenti.

Articolo 37

1.

La seduta di una sezione specializzata è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri titolari.

2.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e convoca, per un'ora e con le modalità che riterrà opportune ma comunque nella stessa giornata, una nuova seduta che sarà valida indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.

Articolo 38

Procedendo sulla base del progetto di parere presentato dal relatore, o eventualmente dal correlatore, la sezione specializzata adotta un parere.

Articolo 39

1.

Il parere della sezione specializzata contiene solo le parti di testo da questa adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 56 del presente Regolamento.

2.

Il testo degli emendamenti respinti è riportato in allegato, con l'indicazione dell'esito della votazione, se hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi.

Articolo 40

I pareri delle sezioni specializzate e tutti i documenti allegati in conformità dell'articolo 39 vengono trasmessi dal presidente della sezione specializzata al Presidente del Comitato e sottoposti dall'Ufficio di presidenza al Comitato il più rapidamente possibile. Tali documenti vengono messi a disposizione dei membri del Comitato in tempo utile.

Articolo 41

Per ogni riunione di una sezione specializzata si procede alla stesura di un verbale sommario delle deliberazioni. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione specializzata.

Articolo 42

Il Presidente del Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza o se del caso con l'Assemblea, può chiedere ad una sezione specializzata di riesaminare un argomento se ritiene che non sia stata seguita la procedura di elaborazione dei pareri prescritta dal presente Regolamento o se reputa necessari ulteriori approfondimenti.

Articolo 43

1.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, in linea di principio i lavori preparatori delle sezioni specializzate si svolgono nell'ambito di un gruppo di studio.

2.

Il relatore, assistito dal suo esperto e se del caso da uno o più correlatori, esamina il problema posto, tiene conto delle opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso al presidente della sezione specializzata.

3.

I gruppi di studio non votano.

B.    Lavori dell'assemblea in Sessione Plenaria

Articolo 44

L'Assemblea, della quale fanno parte tutti i membri del Comitato, si riunisce durante le sessioni plenarie.

Articolo 45

1.

Le sessioni plenarie sono preparate dal Presidente, che agisce in collegamento con l'Ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni sessione plenaria ed eventualmente nel corso della stessa.

2.

L'Ufficio di presidenza può stabilire, per ogni parere, la durata della discussione generale in sessione plenaria.

Articolo 46

1.

Il progetto di ordine del giorno, definito dall'Ufficio di presidenza su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi, è trasmesso dal Presidente ai singoli membri del Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione plenaria.

2.

Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio di ciascuna sessione plenaria. Una volta che l'ordine del giorno è stato adottato, i punti devono essere trattati nel corso della seduta per la quale sono previsti. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato vengono messi a disposizione dei membri conformemente al disposto dell'articolo 40.

Articolo 47

1.

Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.

2.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente toglie la seduta e convoca, entro i termini che riterrà opportuni ma durante la stessa sessione plenaria, una nuova seduta che, agli effetti delle deliberazioni, sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 48

Al momento dell'adozione dell'ordine del giorno il Presidente annuncia, se del caso, l'esame di un punto su un tema d'attualità.

Articolo 49

Il Comitato può modificare il progetto di ordine del giorno per esaminare progetti di risoluzione presentati secondo la procedura prevista all'articolo 31 bis.

Articolo 50

1.

Il Presidente apre la seduta, dirige i dibattiti e vigila sull'osservanza del presente Regolamento. Egli è assistito dai vicepresidenti.

2.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dai vicepresidenti. In caso di assenza dei vicepresidenti, è sostituito dal membro più anziano per età dell'Ufficio di presidenza.

3.

Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione specializzata competente a riferire dinanzi all'Assemblea.

4.

Se un testo è stato approvato dalla competente sezione specializzata con meno di cinque voti contrari, l'Ufficio di presidenza può proporre che esso sia iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria fra quelli da adottare con procedura di votazione senza dibattito.

Tale procedura non viene applicata:

se vi si oppongono almeno venticinque membri, oppure

se vengono presentati emendamenti da esaminare in sessione plenaria, oppure

se una sezione specializzata decide che se ne discuta in sessione plenaria.

5.

Qualora un testo non ottenga la maggioranza dei voti dell'Assemblea, il Presidente del Comitato, con l'accordo di quest'ultima, può rinviare il testo alla sezione specializzata competente per un ulteriore esame, oppure nominare un relatore generale incaricato di presentare un nuovo progetto di testo nel corso della stessa o di una successiva sessione plenaria.

Articolo 51

1.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il segretariato prima dell'inizio della sessione plenaria.

2.

Per un'efficace organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza fissa le modalità per la presentazione degli emendamenti.

3.

Tuttavia il Comitato accetta che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta purché siano corredati delle firme di almeno venticinque membri.

4.

Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere accompagnati da una breve motivazione. Gli emendamenti che si ripetono nel merito e nella forma sono esaminati in blocco.

5.

Di regola l'Assemblea si limita ad ascoltare, per ogni emendamento, il suo autore, un oratore contrario al suo accoglimento e il relatore.

6.

Durante l'esame di un emendamento e con il consenso del suo autore, il relatore può presentare oralmente proposte di compromesso. In questo caso l'Assemblea si limita a votare sulla proposta di compromesso.

7.

L'emendamento o gli emendamenti che esprimono una posizione globalmente divergente da quella espressa nel parere della sezione specializzata sono considerati un controparere.

L'Ufficio di presidenza è l'organo competente per decidere se qualificare tali testi come controparere. Esso decide previa consultazione del presidente della sezione specializzata competente.

L'Ufficio di presidenza può, in seguito a tale consultazione, decidere di rinviare per riesame alla sezione specializzata il progetto di parere, accompagnato dal controparere. In caso di urgenza, il Presidente del Comitato è abilitato a provvedere in tal senso.

8.

Se del caso, spetta al Presidente del Comitato, in collegamento con il presidente ed il relatore della sezione specializzata competente, proporre al Comitato di trattare gli emendamenti in modo tale da salvaguardare la coerenza del testo definitivo.

Articolo 52

1.

Il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata e il numero degli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere il dibattito. Dopo la chiusura di un dibattito, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a votazione avvenuta e nei limiti di tempo stabiliti dal Presidente.

2.

In qualsiasi momento un membro può chiedere ed ottenere la parola in via prioritaria per presentare una mozione d'ordine.

Articolo 53

1.

Per ogni sessione plenaria viene redatto un verbale. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato.

2.

Il suo testo definitivo è firmato dal Presidente e dal Segretario generale del Comitato.

Articolo 54

1.

Ogni parere del Comitato comprende, oltre all'esposizione delle basi giuridiche, una motivazione e l'opinione del Comitato sul problema nel suo complesso.

2.

L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura nel preambolo del parere stesso. In caso di votazione nominale si fa menzione del nome dei votanti.

3.

Il testo e la motivazione degli emendamenti respinti in sessione plenaria, con l'indicazione dell'esito della votazione, sono allegati al parere qualora abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi. Tale requisito è richiesto anche per i contropareri.

4.

Le parti del testo del parere della sezione specializzata respinte in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea sono anch'esse allegate al parere del Comitato con l'indicazione dell'esito della votazione su tali emendamenti, purché il mantenimento del testo proposto dalla sezione abbia ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.

5.

Allorché uno dei gruppi costituiti nell'ambito del Comitato in base all'articolo 27, o una delle categorie della vita economica e sociale costituite in base all'articolo 28, sostiene una posizione divergente ed omogenea su un argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea, al termine della votazione nominale che chiude il dibattito tale posizione può essere riassunta in una breve dichiarazione acclusa al parere.

Articolo 55

1.

I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono inviati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2.

I pareri adottati dal Comitato possono essere trasmessi a qualsiasi altra istituzione o organismo interessato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Articolo 56

1.

Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.

2.

Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, i testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati a maggioranza dei voti espressi, nei quali sono compresi i voti favorevoli e quelli contrari.

3.

Le votazioni possono essere a scrutinio palese, nominali o a scrutinio segreto.

4.

La votazione nominale su una risoluzione, un emendamento, un controparere, un intero parere o un qualsiasi altro testo è obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri presenti o rappresentati.

5.

L'elezione alle cariche rappresentative viene sempre effettuata a scrutinio segreto. Negli altri casi, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

6.

Se nel corso di una votazione vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il voto decisivo spetta al presidente di seduta.

7.

L'accettazione, da parte del relatore, di un emendamento non costituisce un motivo per non metterlo ai voti.

Capo II

PROCEDURA D'URGENZA

Articolo 57

1.

Qualora l'urgenza risulti da un termine che il Consiglio, il Parlamento europeo o la Commissione ha assegnato al Comitato per presentare il parere, si può applicare la procedura d'urgenza se il Presidente constata che essa è necessaria per consentire al Comitato di adottare il parere in tempo utile.

2.

In caso di urgenza a livello di Comitato, il Presidente può, senza previa consultazione dell'Ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato. Egli ne informa i membri dell'Ufficio di presidenza.

3.

Le misure prese dal Presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della successiva sessione plenaria.

Articolo 58

(abrogato)

Articolo 59

1.

Qualora l'urgenza risulti dai termini assegnati ad una sezione specializzata perché emetta il suo parere, il presidente di tale sezione può, con il consenso dei tre presidenti di gruppo, organizzare i lavori della sezione stessa in deroga alle disposizioni del presente Regolamento relative all'organizzazione dei lavori delle sezioni specializzate.

2.

Le misure prese dal presidente della sezione specializzata sono sottoposte alla ratifica di quest'ultima nel corso della successiva riunione.

Capo III

ASSENZA E RAPPRESENTANZA

Articolo 60

1.

Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato deve informarne in anticipo il presidente interessato.

2.

Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni plenarie consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza un motivo riconosciuto valido, il Presidente, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare la sua assenza, può chiedere al Consiglio di porre fine al suo mandato.

3.

Qualora un membro di una sezione specializzata sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare né aver addotto un motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione specializzata, dopo averlo invitato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di farsi sostituire come membro della sezione specializzata. In questo caso il presidente informa l'Ufficio di presidenza.

Articolo 61

1.

Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione plenaria o ad una riunione di sezione specializzata può, dopo averne avvertito il presidente interessato, delegare per iscritto il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione specializzata.

2.

Un membro può disporre, in sessione plenaria o in una riunione di sezione specializzata, di un solo diritto di voto così delegato.

Articolo 62

1.

Ogni membro che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato dopo averne avvertito per iscritto il presidente interessato, direttamente o tramite la segreteria del proprio gruppo. Questa facoltà non si applica alle riunioni dell'Ufficio di presidenza né a quelle del gruppo Bilancio.

2.

Il mandato di rappresentanza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato conferito.

3.

Inoltre, ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione del gruppo di studio stesso, chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, che vale per un determinato argomento e per l'intera durata dei lavori della sezione specializzata su detto argomento, non è revocabile. Tuttavia, qualora i lavori del gruppo di studio si protraggano oltre la fine di un mandato di due anni e mezzo o di un mandato quinquennale, la validità della sostituzione cessa allo scadere del mandato nel corso del quale la sostituzione è stata decisa.

Capo IV

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEI LAVORI

Articolo 63

1.

Il Comitato pubblica i suoi pareri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le modalità fissate dal Consiglio e dalla Commissione previa consultazione del suo Ufficio di presidenza.

2.

La composizione del Comitato, dell'Ufficio di presidenza e delle sezioni specializzate, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Comitato.

Articolo 64

1.

Il Comitato garantisce la trasparenza delle proprie decisioni, conformemente al disposto dell'articolo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea.

2.

Il Segretario generale è incaricato di prendere le misure necessarie per garantire al pubblico il diritto d'accesso ai relativi documenti.

3.

Ogni cittadino dell'Unione europea può scrivere al Comitato in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua, conformemente all'articolo 24, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 65

1.

Le sessioni plenarie del Comitato e le riunioni delle sezioni specializzate sono pubbliche.

2.

Per decisione del Comitato, su richiesta di un'istituzione o di un organo interessati o su proposta dell'Ufficio di presidenza, alcuni dibattiti non attinenti ai lavori consultivi possono essere dichiarati confidenziali.

3.

Le altre riunioni non sono pubbliche. Tuttavia, in casi giustificati la cui valutazione è lasciata al presidente di seduta, altre persone possono assistervi in qualità di osservatori.

Articolo 66

1.

I membri delle istituzioni europee possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendere la parola.

2.

I membri di altri organi ed i funzionari debitamente autorizzati delle istituzioni e di altri organi possono essere invitati ad assistere alle riunioni, a prendere la parola o a rispondere a domande, sotto la direzione del presidente della riunione.

Capo V

TITOLO, PRIVILEGI, IMMUNITÀ E STATUTO DEI MEMBRI, QUESTORI

Articolo 67

1.

Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «consigliere del Comitato economico e sociale europeo».

2.

Le disposizioni del capo IV, articolo 10, del protocollo n. 7 allegato ai Trattati e riguardante i privilegi e le immunità dell'Unione europea si applicano ai membri del Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 68

1.

Lo statuto dei membri comprende i diritti e i doveri dei consiglieri, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e le loro relazioni con l'istituzione e i suoi servizi.

2.

Lo statuto stabilisce inoltre le misure che possono essere prese nei casi di violazione del Regolamento interno e dello statuto stesso.

Articolo 69

Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ogni periodo di due anni e mezzo l'Assemblea elegge il gruppo dei questori, formato da tre consiglieri non titolari di altre cariche permanenti nella struttura del Comitato. I questori sono incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

a)

monitorare e assicurare la corretta applicazione dello statuto dei membri;

b)

elaborare proposte adeguate per perfezionare e migliorare lo statuto dei membri;

c)

adoperarsi e prendere le iniziative giudicate opportune per risolvere eventuali situazioni di dubbio o conflitto nell'applicazione dello statuto dei membri;

d)

curare le relazioni tra i membri del Comitato e il segretariato generale in materia di applicazione dello statuto dei membri.

Capo VI

CONCLUSIONE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO, INCOMPATIBILITÀ

Articolo 70

1.

Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quinquennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.

2.

Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza, morte, forza maggiore o sopravvenuta incompatibilità.

3.

Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un governo o parlamento, di un'istituzione dell'Unione europea, del Comitato delle regioni o del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti, nonché con quelle di funzionario o altro agente in servizio presso l'Unione europea.

4.

Le dimissioni sono presentate per iscritto al Presidente del Comitato.

5.

La decadenza interviene alle condizioni previste all'articolo 60, paragrafo 2, del presente Regolamento. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, pone in atto la procedura di sostituzione.

6.

Nei casi di dimissioni, morte, forza maggiore o incompatibilità, il Presidente del Comitato informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua comunicazione in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del successore.

7.

In tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto viene nominato per la restante durata del mandato.

Capo VII

AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Articolo 71

1.

Il Comitato è assistito da un segretariato diretto da un Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del Presidente, che rappresenta l'Ufficio di presidenza.

2.

Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.

3.

Egli s'impegna solennemente, dinanzi all'Ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con la massima coscienza.

4.

Egli assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea, dall'Ufficio di presidenza e dal Presidente a norma del presente Regolamento. Ogni tre mesi riferisce per iscritto al Presidente in merito ai criteri e alle misure di attuazione adottati o previsti per affrontare i problemi amministrativi od organizzativi e le questioni attinenti al personale.

5.

Il Segretario generale può delegare i propri poteri nei limiti fissati dal Presidente.

6.

L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, fissa l'organigramma del segretariato generale in modo tale da consentirgli di garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e di essere di aiuto ai membri nell'espletamento del loro mandato, specie per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e l'elaborazione dei pareri.

Articolo 72

1.

Nei confronti del Segretario generale, tutti i poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati dall'Ufficio di presidenza.

2.

I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari delle Comunità all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

nei confronti dei Segretari generali aggiunti e dei direttori, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 e l'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari; per quanto riguarda le altre disposizioni dello Statuto compreso l'articolo 90, paragrafo 2, dal Presidente su proposta del Segretario generale,

nei confronti dei:

direttori aggiunti (di grado AD13),

capi unità (di gradi da AD9 a AD13),

funzionari di grado AD14,

dal Presidente su proposta del Segretario generale,

nei confronti dei funzionari dei gradi da AD5 a AD13 che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore nonché per il gruppo di funzioni degli assistenti, dal Segretario generale.

3.

I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di Segretario generale aggiunto o di direttore, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11, 17, 33 e 48 del RAA; per quanto riguarda le altre disposizioni del RAA, dal Presidente su proposta del Segretario generale,

nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di direttore aggiunto o di capo unità e degli agenti temporanei di grado AD14, dal Presidente su proposta del Segretario generale,

nei confronti degli agenti temporanei dei gradi da AD5 a AD13 che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore nonché per il gruppo di funzioni degli assistenti, dal Segretario generale,

nei confronti dei consiglieri speciali e degli agenti contrattuali, dal Segretario generale.

4.

I poteri conferiti all'istituzione dall'articolo 110 dello Statuto dei funzionari ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e delle regolamentazioni adottate di comune accordo sono esercitati dal Presidente.

5.

L'Ufficio di presidenza, il Presidente e il Segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo.

6.

Gli atti di delega adottati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo fissano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se i beneficiari della delega possono subdelegare tali poteri.

Articolo 72 bis

1.

I gruppi dispongono di una segreteria che dipende direttamente dal presidente del gruppo interessato.

2.

I poteri dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per i funzionari comandati presso i gruppi ai sensi dell'articolo 37, lettera a), secondo trattino, dello Statuto, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto, comprese le decisioni relative alla loro progressione di carriera in seno al gruppo.

Quando un funzionario distaccato presso un gruppo reintegra il segretariato del Comitato, viene inquadrato nel grado al quale avrebbe avuto diritto in quanto funzionario.

3.

I poteri dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per gli agenti temporanei assegnati ai gruppi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA, per quanto concerne l'applicazione degli articoli 8, terzo comma, 9 e 10, terzo comma, del RAA.

Articolo 73

1.

Il Presidente dispone di una propria segreteria.

2.

I componenti di tale segreteria sono assunti, nel quadro del bilancio, in qualità di agenti temporanei. I poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal Presidente.

Articolo 74

1.

Entro il 1o giugno di ogni anno, il Segretario generale sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio finanziario successivo. Il gruppo Bilancio esamina il progetto prima che sia discusso dall'Ufficio di presidenza e, se del caso, formula osservazioni o propone modifiche. L'Ufficio di presidenza redige lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini fissati dal Regolamento finanziario delle Comunità europee.

2.

Nel quadro delle disposizioni del Regolamento finanziario, il Presidente del Comitato procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate.

Articolo 75

La corrispondenza destinata al Comitato va indirizzata al Presidente o al Segretario generale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 76

I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente Regolamento interno sono applicabili sia al femminile che al maschile.

Articolo 77

1.

Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei propri membri se occorra rivedere il presente Regolamento interno.

2.

Per la revisione del presente Regolamento, il Comitato insedia una commissione detta commissione Regolamento interno e nomina un relatore generale incaricato di predisporre un progetto di nuovo Regolamento interno.

2 bis

Dopo l'adozione del Regolamento a maggioranza assoluta l'Assemblea proroga il mandato della commissione Regolamento interno per un massimo di sessanta giorni, affinché questa predisponga, se necessario, proposte di modifica delle Modalità d'applicazione da sottoporre all'Ufficio di presidenza. Quest'ultimo delibera in merito dopo aver sentito il parere dei gruppi.

3.

La data d'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno e delle Modalità d'applicazione modificate è stabilita all'atto dell'adozione di quest'ultimo da parte del Comitato.

Articolo 78

Il presente Regolamento interno entra in vigore il 21 settembre 2010.


(1)  Tale regolamento è stato modificato il 27 febbraio 2003, il 31 marzo 2004, il 5 luglio 2006 e il 12 marzo 2008.