6.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/20


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE

Statuto della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di previdenza sociale istituita presso la Commissione europea

del 16 giugno 2010

2010/C 213/11

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI CHE COMPONGONO LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE ISTITUITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004,

al fine di permettere alla commissione amministrativa di portare a termine i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, e in particolare dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004,

in conformità alle condizioni stabilite dall’articolo 71, paragrafo 2, punto 1) del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la commissione amministrativa è l’organismo destinato a conciliare le varie interpretazioni delle disposizioni dei regolamenti.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 riguardante il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro prevede che «in mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta».

(3)

L’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 riguardante l’applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni, prevede che «in mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta».

(4)

Un accordo preventivo raggiunto fra le delegazioni in uno dei comitati di cui agli articoli 71, 73 e 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, viene confermato da una procedura scritta,

HANNO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL SEGUENTE STATUTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA:

Articolo 1

La commissione amministrativa è un organismo specializzato della Commissione europea e ha la medesima sede di quest'ultima.

Articolo 2

1.   Se impossibilitato a essere presente, un membro effettivo della commissione amministrativa viene sostituito dal supplente che è stato a tale scopo designato dal rispettivo governo.

2.   I supplenti possono accompagnare i membri effettivi alle sedute della commissione amministrativa.

3.   Se necessario, per la materia da trattare o i provvedimenti da prendere a livello nazionale, il membro effettivo può inoltre farsi accompagnare da uno o più consiglieri tecnici.

4.   Di norma, ogni delegazione si compone da non più di 4 persone.

5.   Il rappresentante della Commissione europea può essere accompagnato dal suo supplente.

Alle sedute, può anche assistere un rappresentante del servizio giuridico e, se la questione da trattare lo rende opportuno, un rappresentante di un altro servizio della Commissione europea.

6.   Il segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le sedute di quest’ultima e dei suoi gruppi di lavoro, accompagnato dai membri della segreteria da lui designati.

Se impossibilitato a partecipare, sarà sostituito dal vice segretario generale o dai membri del segretariato da lui designati.

Articolo 3

1.   La presidenza della commissione amministrativa è esercitata dal membro appartenente allo Stato il cui rappresentante nel Consiglio dell’Unione europea eserciti, nello stesso periodo, la presidenza del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 9, del trattato che istituisce l’Unione europea e dell’articolo 236, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il presidente rappresenta la commissione amministrativa nel comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004 e in qualsiasi altra circostanza.

2.   In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è esercitata dal suo supplente.

3.   Quando un membro della commissione amministrativa esercita la funzione di presidente, il suo supplente può votare in sua vece.

4.   La commissione amministrativa si riunisce su convocazione inviata dal segretario generale, di concerto con il presidente, ai membri effettivi e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 5, almeno 10 giorni prima della seduta.

5.   I documenti della commissione amministrativa devono essere firmati dal presidente.

6.   Il presidente può impartire al segretario generale della commissione amministrativa le istruzione per lo svolgimento delle riunioni e l’esecuzione dei lavori che rientrano nelle attribuzioni della commissione amministrativa.

Articolo 4

1.   La commissione amministrativa può istituire un consiglio esecutivo («Operational Board») che la assista e faciliti il suo lavoro.

Composizione, termini, compiti, metodi di lavoro ed elezione del presidente del consiglio esecutivo saranno contenuti in un mandato definito dalla commissione amministrativa.

2.   Il funzionamento del consiglio esecutivo sarà esaminato a scadenze regolari.

Articolo 5

1.   La commissione amministrativa può istituire una commissione di conciliazione che la assista se insorgono interpretazioni divergenti tra i membri sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

Composizione, termini, compiti, metodi di lavoro ed elezione del presidente del consiglio di conciliazione saranno contenuti in un mandato definito dalla commissione amministrativa.

2.   Il funzionamento del consiglio di conciliazione sarà esaminato a scadenze regolari.

Articolo 6

1.   La commissione amministrativa può istituire gruppi di studio e di lavoro su problemi specifici.

Alle riunioni di tali gruppi possono partecipare le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 5.

2.   I gruppi di lavoro e di studio sono presieduti da una persona designata dal presidente della commissione amministrativa di concerto con il rappresentante della Commissione europea.

3.   Il presidente del gruppo di lavoro è convocato alla seduta della commissione amministrativa, nel corso della quale viene esaminata la relazione del gruppo.

4.   La commissione amministrativa può decidere che un gruppo di lavoro da essa istituito svolga il suo lavoro in modo che i risultati ottenuti siano accettati dalla commissione amministrativa senza ulteriori discussioni.

5.   La commissione amministrativa può istituire gruppi ad hoc composti da un numero limitato di membri o supplenti e destinati a preparare e a presentare all’approvazione della commissione amministrativa proposte su temi specifici.

Per ogni gruppo ad hoc, la commissione amministrativa decide i compiti che esso deve svolgere, i termini entro i quali esso presenterà i risultati dei suoi lavori alla commissione stessa e chi ne sarà il relatore.

Articolo 7

1.   La commissione amministrativa si riunisce almeno 4 volte all’anno.

2.   Una seduta all’anno è dedicata in particolare all’esame della situazione dei crediti di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, alla presenza del presidente in carica della commissione di controllo dei conti che riferirà anche alla commissione amministrativa, ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.

3.   La commissione amministrativa sarà convocata in seduta straordinaria se ne fanno richiesta almeno tre suoi membri o il rappresentante della Commissione europea. La richiesta deve precisare l’oggetto della seduta.

4.   La commissione amministrativa può riunirsi, in via eccezionale, fuori dalla sede abituale, in uno degli Stati membri della Comunità europea o presso un organismo internazionale.

Articolo 8

1.   Il segretario generale, di concerto con il presidente della commissione amministrativa e con il rappresentante della Commissione europea, redige l’ordine del giorno di ogni seduta.

Prima di proporre l’inserimento di un punto all’ordine del giorno, il segretario generale può eventualmente chiedere alle delegazioni interessate un loro parere scritto sulla questione.

L’ordine del giorno provvisorio va inviato ai membri effettivi e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 5 almeno 10 giorni prima dell’inizio della seduta.

La documentazione relativa ai punti iscritti all’ordine del giorno va loro inviata non appena disponibile.

2.   In genere, l’ordine del giorno provvisorio comprende le questioni la cui richiesta di iscrizione, presentata da uno dei membri o dal rappresentante della Commissione europea, e l’eventuale documentazione relativa siano pervenute alla segreteria almeno 20 giorni prima dell’inizio della seduta.

3.   La commissione amministrativa approva l’ordine del giorno all’inizio di ogni seduta.

Per iscrivere all’ordine del giorno una questione diversa da quelle già inserite nell’ordine del giorno provvisorio la commissione amministrativa deve decidere all’unanimità.

4.   A meno che la commissione amministrativa non fissi espressamente un termine diverso, la documentazione richiesta alle delegazioni va inviata alla segreteria entro e non oltre 2 mesi. Se, scaduto il termine non è pervenuta alla segreteria l’intera documentazione, la questione da trattare deve essere discussa nella prima seduta della commissione amministrativa successiva allo scadere di tale termine.

5.   Tutti i membri della commissione amministrativa e il rappresentante della Commissione europea hanno il diritto di sottoporre alla commissione amministrativa questioni specifiche di interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 se interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri o di uno o più Stati membri e della Commissione europea possono pregiudicare i diritti di persone. La commissione amministrativa può decidere di trasferire tale questione alla commissione di conciliazione.

Il resoconto della riunione riporterà i pareri degli Stati membri e del rappresentante della Commissione europea sulle questioni presentate.

Articolo 9

1.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, le decisioni sono valide se prese con le modalità di voto istituite dai trattati.

2.   La commissione amministrativa può decidere di ricorrere alla procedura scritta se tale procedura sia stata convenuta in una sua precedente riunione.

A tal fine, il presidente trasmette il testo da approvare ai membri della commissione amministrativa. I membri dispongono di un periodo di tempo di almeno 10 giorni lavorativi, entro il quale possono rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. La mancanza di risposta entro la scadenza decisa è considerata come voto favorevole.

Il presidente può decidere di avviare una procedura scritta anche senza un accordo preliminare raggiunto in una riunione della commissione amministrativa. In tal caso, vale come voto favorevole solo l’approvazione scritta del testo proposto; il limite di tempo concesso sarà di almeno 15 giorni lavorativi.

Il presidente, spirati i termini, informerà i membri del risultato del voto. Una decisione che abbia ottenuto la maggioranza richiesta di voti favorevoli si ritiene approvata l’ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

3.   Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione amministrativa propone di emendare un testo, il presidente:

a)

ricomincia la procedura scritta, comunicando ai membri l’emendamento proposto secondo la procedura di cui al paragrafo 2, o

b)

annulla la procedura scritta per discutere il caso alla riunione successiva,

a seconda di ciò che egli ritenga opportuno per la materia in questione.

4.   Se un membro della commissione amministrativa chiede, prima dello spirare dei termini di risposta, che il testo proposto sia esaminato in una riunione della commissione stessa, la procedura scritta va annullata.

La questione viene esaminata alla riunione successiva della commissione amministrativa.

Articolo 10

Le decisioni riguardanti la revisione delle norme devono essere prese all’unanimità dei membri che compongono la commissione amministrativa o all’unanimità dei membri presenti oppure mediante voto favorevole di almeno 21 membri della commissione amministrativa.

Articolo 11

1.   Dopo l’appello nominale, il presidente invita i membri presenti a una votazione e astenutisi dal voto, a illustrare — se lo desiderano — i motivi della loro astensione.

2.   Se si astiene la maggioranza dei membri presenti, la proposta oggetto del voto sarà ritenuta come non presa in considerazione.

Articolo 12

1.   Le decisioni finalizzate all’attuazione dell’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 vanno motivate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo parere contrario della maggioranza dei membri della commissione amministrativa.

2.   Il segretario generale prenderà le misure necessarie per pubblicare tali decisioni sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I membri della commissione amministrativa fanno sì che siano impartite istruzioni a livello nazionale per garantire la corretta applicazione delle decisioni della commissione amministrativa, pubblicate e no.

4.   Una copia originale di ogni decisione della commissione amministrativa, redatto nelle lingue dell’Unione e firmato dal presidente, è conservato negli archivi della segreteria.

5.   Una decisione entra in vigore alla data in essa specificata o, in mancanza di una data, il primo giorno del 2o mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

1.   Per ogni seduta si redige un verbale che sarà di solito approvato nella seduta successiva.

I membri che non abbiano ricevuto il verbale nella propria lingua possono riservarsi l’approvazione definitiva fino al ricevimento del verbale redatto in tale lingua.

2.   Decisioni particolarmente urgenti possono essere oggetto di una dichiarazione di approvazione definitiva, nella seduta stessa in cui sono prese.

Articolo 14

Il presidente entrante illustra il proprio programma di lavoro e i piani per realizzarlo.

Articolo 15

La commissione amministrativa elabora periodicamente una relazione generale riguardante le proprie attività e l’attuazione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di previdenza sociale. La relazione va presentata al comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale istituito ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 16

Se le disposizioni del presente statuto richiedono un’interpretazione questa sarà data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 17

Le lingue della commissione amministrativa sono quelle riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 342 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 18

Può essere deciso e pubblicato separatamente un codice di condotta teso a migliorare l’efficienza della preparazione e della conduzione delle riunioni della commissione amministrativa.

Articolo 19

Il presente statuto sarà comunicato al membro della Commissione europea, responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione e sarà completato da uno scambio di lettere tra questi e il presidente della commissione amministrativa.

Lo statuto e lo scambio di lettere saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione e sostituiscono i documenti analoghi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 20 maggio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2010.

Il presidente della commissione amministrativa

José Maria MARCO GARCÍA


Scambio di lettere tra il presidente della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale e il membro della Commissione europea responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione

Bruxelles, il 1o luglio 2010

Sig. László ANDOR

Membro della Commissione europea responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e l’integrazione

Oggetto

:

statuto rivisto della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Egregio signore,

allegato alla presente si trova il testo rivisto dello statuto della commissione amministrativa istituita in virtù dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Lo statuto, stabilito di comune accordo dai membri della commissione amministrativa, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, numero 1) del suddetto regolamento, disciplina essenzialmente l’organizzazione interna della commissione amministrativa e i lavori della medesima.

La revisione dello statuto si è resa necessaria a causa dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 nonché dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

La prego di comunicarmi le Sue eventuali osservazioni in merito.

Distinti saluti,

Keyina MPEYE

Presidente della commissione amministrativa

Bruxelles, il 22 luglio 2010

Sig. Keyina MPEYE

Presidente della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Oggetto

:

statuto rivisto della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

Egregio signore,

ho ricevuto la Sua lettera del 1o luglio 2010 con la quale Ella mi invia lo statuto rivisto della commissione amministrativa, redatto ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, punto 1) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Questo statuto non dà luogo ad alcuna osservazione da parte della Commissione europea e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Distinti saluti,

László ANDOR

Membro della Commissione europea