15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/120


DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

(2)

In varie risoluzioni pubblicate prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema di vigilanza europeo più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell’Unione e rispecchiare l’integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell’Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione», del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea, dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito).

(3)

Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di proteggere i cittadini in modo più efficace e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario nell’Unione. La relazione de Larosière ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l’istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

(4)

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione del SEVIF e nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.

(5)

Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove AEV. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e la coerenza della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un corpus unico europeo di regole applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che occorre che le AEV dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il SEVIF potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(6)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

(7)

Affinché il SEVIF possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche agli atti giuridici dell’Unione nel settore di attività delle tre AEV. Tali modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle AEV, l’integrazione di taluni poteri previsti dagli atti giuridici dell’Unione e modifiche volte ad assicurare un funzionamento regolare ed efficace delle AEV nel contesto del SEVIF.

(8)

Occorre che l’istituzione delle tre AEV sia accompagnata dall’elaborazione di un corpus unico che garantisca un’armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno.

(9)

I regolamenti istitutivi del SEVIF dispongono che, nei settori specificamente stabiliti nella pertinente normativa, le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l’adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), mediante atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali settori e non dovrebbe ostare all’inclusione di altri settori in futuro.

(10)

Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le AEV hanno il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le modalità della relativa adozione. La pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all’articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati.

(11)

Occorre che nel determinare i settori da sottoporre a norme tecniche si raggiunga un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la regolamentazione e l’applicazione. Dovrebbero essere selezionati unicamente i settori per i quali norme tecniche coerenti contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione secondo le loro procedure abituali.

(12)

Occorre che i settori disciplinati da norme tecniche siano squisitamente tecnici, per i quali l’elaborazione delle norme richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che le norme tecniche adottate come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un’armonizzazione coerente delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Le norme tecniche adottate come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un’applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell’Unione. Occorre che le norme tecniche non richiedano scelte politiche.

(13)

Nel caso di norme tecniche di regolamentazione è opportuno introdurre la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (4), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (5), e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (6), rispettivamente. Le norme tecniche di attuazione dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente. Il Consiglio europeo ha approvato l’approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l’efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare misure di livello 2 in molti settori e un gran numero di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui le norme tecniche di regolamentazione mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che esse siano adottate dopo l’adozione delle pertinenti misure di livello 2 e dovrebbero essere compatibili con tali misure di livello 2.

(14)

Le norme tecniche vincolanti alimentano un corpus unico per la normativa in materia di servizi finanziari quale approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti degli atti legislativi dell’Unione non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, le norme tecniche vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Le norme tecniche dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità.

(15)

Come stabilito nei regolamenti istitutivi del SEVIF, prima di presentare le norme tecniche alla Commissione, occorre che le AEV, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche in merito agli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(16)

Le norme tecniche dovrebbero poter prevedere misure transitorie soggette a scadenze adeguate, per i casi in cui i costi di un’attuazione immediata sarebbero eccessivi rispetto ai benefici ricavati.

(17)

I regolamenti istitutivi del SEVIF prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima su settori specificati negli atti giuridici dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le AEV, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, dovrebbero potere prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dalle AEV, che dovrebbe tener conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell’urgenza e della complessità della controversia. Qualora la controversia persista, le AEV dovrebbero poter decidere sul caso.

(18)

I regolamenti istitutivi delle AEV prescrivono che i casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti può essere applicato debbano essere specificati nella normativa di settore. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali casi e non dovrebbe pregiudicare l’inclusione di altri casi in futuro. Essa non dovrebbe impedire alle AEV di agire in conformità di altri poteri o di assolvere i compiti specificati nei rispettivi regolamenti istitutivi, anche riguardo alla mediazione non vincolante e al contributo ad un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti giuridici dell’Unione. Inoltre, nei settori per i quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nell’atto giuridico pertinente o per i quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le AEV siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità nazionali competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o di merito legati all’osservanza degli atti giuridici dell’Unione.

(19)

La presente direttiva dovrebbe pertanto individuare situazioni in cui sia necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell’Unione e le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità nazionali competenti interessate dovrebbe poter sottoporre il problema all’Autorità europea di vigilanza interessata. Quest’ultima dovrebbe agire secondo il proprio regolamento istitutivo e la presente direttiva. L’Autorità europea di vigilanza interessata dovrebbe poter prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell’Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un’Autorità europea di vigilanza non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell’Unione.

(20)

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (7), prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutti questi settori occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo in un periodo di tempo specificato, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale approccio chiarisce che, mentre non dovrebbe essere possibile per l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti conformemente al diritto dell’Unione, le controversie dovrebbero poter essere risolte e la cooperazione dovrebbe poter essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(21)

Per assicurare che una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati rispettivamente con «Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)», «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali)» e «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)».

(22)

Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro previsto dal TFUE, è necessario adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all’articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) con le disposizioni appropriate in conformità degli articoli 290 e 291 TFUE. Tale revisione dovrebbe essere finalizzata entro tre anni dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e le restanti competenze conferite a norma dell’articolo 202 del trattato CE dovrebbero cessare di essere applicabili a tale data.

(23)

L’allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 290 TFUE.

(24)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio ove esistano calendari nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(25)

Nella dichiarazione (n. 39) relativa all’articolo 290 TFUE, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

(26)

La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiederà che le autorità nazionali competenti collaborino strettamente con le AEV. Occorre che le modifiche alla pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle AEV.

(27)

Le informazioni trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e le AEV o il CERS dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

(28)

I regolamenti istitutivi delle AEV dispongono che queste possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8), e la direttiva 2006/48/CE per consentire alle AEV di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

(29)

La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell’Unione, la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità nazionale competente, migliorerà la trasparenza ed è più appropriata nel contesto del mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle AEV il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell’Unione. Tali registri ed elenchi riguardano l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, il registro di tutte le imprese di investimento e l’elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (9).

(30)

Nelle materie per le quali le AEV sono tenute a elaborare progetti di norme tecniche, occorre che tali progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione delle AEV, a meno che il pertinente atto legislativo non stabilisca un’altra scadenza.

(31)

I compiti dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (10), dovrebbero far salva la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE.

(32)

Le norme tecniche redatte dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (11), dovrebbero far salve le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.

(33)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima autorità competente. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 prescrive che siffatti accordi di delega siano notificati all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell’esperienza acquisita nel trasferimento dell’approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede scadenze più brevi, è opportuno non applicare l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 a tale situazione.

(34)

Attualmente non vi è alcuna necessità che le AEV elaborino progetti di norme tecniche sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l’attività. Tuttavia, data l’importanza di tali requisiti, le AEV dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza dei processi di vigilanza e prudenziali con tali migliori prassi. Dovrebbero analogamente individuare le migliori prassi e assicurare la convergenza per i requisiti prudenziali relativi alla sede principale di tali organi.

(35)

Il corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno dovrebbe assicurare un’adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicati dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. Più particolarmente, l’obiettivo di elaborare progetti di norme tecniche in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell’esame da parte delle autorità competenti. Tali norme tecniche dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituti finanziari di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2006/48/CE e nella direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (12), e fatti salvi i requisiti delle pertinenti norme tecniche.

(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l’economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Entro il 1ogennaio 2014 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla presente direttiva e formulare proposte appropriate.

(38)

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (13), la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (14), la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (15), la direttiva 2003/41/CE, la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (16), la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (17), la direttiva 2006/48/CE, la direttiva 2006/49/CE e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (18),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'“AESFEM”) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

2)

all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il coordinatore, designato in conformità dell’articolo 10, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.

Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (20), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (21), e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (22), rispettivamente (di seguito il “comitato congiunto”).

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il comitato congiunto pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l'aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna Autorità europea di vigilanza.»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

«d)

accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.»;

3)

il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

4)

alla sezione 3 è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Ruolo del comitato congiunto

A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di garantire l’esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.»;

6)

all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, all’articolo 12, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

In conformità dell’articolo 8 e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;

7)

all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (23).

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto

1.   Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

9)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.»;

10)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;

11)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Quando un’autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

12)

all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo l’articolo 218, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione, assistita dal comitato congiunto, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

13)

all’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;

14)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro il 1o dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 20 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 21 per l’adozione di misure di esecuzione che permangono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Norme tecniche

1.   Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:

a)

l’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b)

l’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle'autorità competenti rilevanti;

c)

l’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:

a)

l’articolo 6, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4;

b)

l’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;

c)

l’articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma;

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.».

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2003/6/CE

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 5, sono inseriti i commi seguenti:

«L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del presente articolo per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2)

all’articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«11.   L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 10, primo comma, sesto trattino.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

3)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all’AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

Se l’autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all’AESFEM.

Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un’impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, un’autorità competente la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al quarto comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Entro il 1odicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 1, 6, 8, 14 e 16 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 17 per l’adozione di misure di esecuzione che sussistono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.».

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

1)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

che l’ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell’articolo 20, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l’ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'“AEAP”), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), che le pubblica sul proprio sito web;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell’articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l’AEAP al momento del rilascio di detta autorizzazione.»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2.   L’AEAP può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di vietare all’ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all’ente interessato. È comunicata anche all'AEAP.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   In vista dell’ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d’interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — la Commissione, facendo riferimento al parere dell'AEAP, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l’evoluzione delle attività transfrontaliere.»;

5)

all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«11.   Gli Stati membri comunicano all’AEAP le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l’AEAP le mette a disposizione sul suo sito web.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente paragrafo, l’AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all’indirizzo dell’AEAP. L’AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

6)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le autorità competenti collaborano con l’AEAP ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AEAP tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l’AEAP delle principali difficoltà incontrate nell’applicazione della presente direttiva.

La Commissione, l’AEAP e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.».

Articolo 5

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, lettere da a) a h).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2)

all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

3)

all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

all’articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   L’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«L’autorità competente comunica l’approvazione del prospetto e del relativo supplemento all’AESFEM e contestualmente all'emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti forniscono all’AESFEM una copia di detto prospetto e del relativo supplemento.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all’AESFEM e previa accettazione dell’autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all’emittente, all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 non si applica al trasferimento dell’approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare la comunicazione tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine, deve essere accessibile all’AESFEM tramite l’autorità competente ed è messo a disposizione del pubblico dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all’inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco dei prospetti approvati a norma dell’articolo 13, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale al prospetto pubblicato sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine o sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.»;

7)

all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare un’armonizzazione coerente, specificare i requisiti di cui al presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

8)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato dallo Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’AESFEM e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se dopo l’approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell’articolo 16, l’autorità competente dello Stato membro d’origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1. L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine sulla necessità di nuove informazioni.»;

9)

all’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Contestualmente alla trasmissione all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all’AESFEM.

L’AESFEM e l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l’elenco dei certificati di approvazione dei prospetti e dei relativi supplementi che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un collegamento ipertestuale a tali documenti pubblicati sul sito web dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, sul sito web dell’emittente o sul sito web del mercato regolamentato. L’elenco pubblicato è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.

4.   Per assicurare condizioni uniformi di l’applicazione della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, di supplementi al prospetto e della traduzione della nota di sintesi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

ter.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

al paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

«Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

11)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo: il “CERS”), fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all’impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. 1095/2010 e al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (27). Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’AESFEM o il CERS sono coperte dal segreto d’ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

12)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Provvedimenti cautelari

1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall’emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell’offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all’emittente in virtù dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o l’istituzione finanziaria incaricata dell’offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l'AESFEM, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.».

Articolo 6

Modifiche alla direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

L’AESFEM redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell’Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L’AESFEM pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l’aggiornamento.

Qualora un’autorità competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell’elenco per un periodo di cinque anni.

2)

all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, dell’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;

b)

i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e specificare le informazioni per le notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 2;

c)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di cui ai detti articoli.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

3)

all’articolo 8 è inserito il comma seguente:

«Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all'AESFEM.»;

4)

all’articolo 10 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli articoli 10, 10 bis e 10 ter, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri informano la Commissione e l’AESFEM delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell’eseguire attività di investimento in un paese terzo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell’Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall’Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’AESFEM, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell’Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

L’AESFEM assiste la Commissione ai fini del presente articolo.»;

6)

all’articolo 16, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

«L’AESFEM può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.»;

7)

all’articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i servizi di cui alla parte introduttiva sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l’AESFEM pubblicano sui propri siti web un elenco dei mercati che sono considerati equivalenti. L’elenco è aggiornato periodicamente. L’AESFEM assiste la Commissione nella valutazione dei mercati di paesi terzi.»;

8)

all’articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L’AESFEM pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.»;

9)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (29), gli Stati membri coordinati dall’AESFEM conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire all’autorità competente di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato.

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE.

L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10)

all’articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità come definita all’articolo 25 per ciascuna azione determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell’azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Tale informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all'AESFEM, la quale la pubblica sul suo sito web.»;

11)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’impresa d’investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa d’investimento comunica, a richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l’identità degli agenti collegati che l’impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

12)

all’articolo 32 è inserito il paragrafo seguente:

«10.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

13)

all’articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:

«6.   Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all'AESFEM.»;

14)

all’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un’autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.»;

15)

all’articolo 42, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il mercato regolamentato comunica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L’AESFEM può chiedere l’accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

16)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’origine e lo comunica agli altri Stati membri e all'AESFEM. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l’aggiornamento.»;

17)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l'aggiornamento.»;

18)

all’articolo 51 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all’AESFEM tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

5.   Se l’autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all’AESFEM.

6.   Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un’impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.»;

19)

all’articolo 53 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Le autorità competenti comunicano all’AESFEM le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L’AESFEM pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»;

20)

l’intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:

21)

l’articolo 56 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’AESFEM e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco di dette autorità e ne cura l'aggiornamento.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Quando un’autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’AESFEM con la maggiore precisione possibile. L’autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all’autorità competente che l’ha informata e all’AESFEM il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell’autorità che ha trasmesso le informazioni.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

22)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il testo esistente è rinumerato come paragrafo 1;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l’AESFEM può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

23)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Né il presente articolo né gli articoli 54 e 63 precludono all’autorità competente la possibilità di trasmettere all'AESFEM, al Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il “CERS”), alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva.»;

24)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Mediazione vincolante

Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:

a)

un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine di cui all’articolo 57; o

b)

uno scambio di informazioni di cui all’articolo 58.

Nelle situazioni di cui al primo comma, l’AESFEM può operare conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all’articolo 59 bis e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

25)

all’articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa di conseguenza l’autorità competente richiedente e l'AESFEM, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.»;

26)

all’articolo 60 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

27)

l’articolo 62 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, l’impresa di investimento persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

a)

dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b)

inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, si applica quanto segue:

a)

dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b)

inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

a)

dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l’AESFEM sono informate senza indugio di dette misure;

b)

inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

28)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 62 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con l’AESFEM

1.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono senza indugio all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

29)

all’articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d’informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 54. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Gli Stati membri e l’AESFEM possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.

Gli Stati membri e l’AESFEM possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

a)

la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;

b)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;

c)

la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;

d)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;

e)

la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.

Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.»;

30)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 64 bis

Clausola di durata massima

Entro il 1o dicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 e 25, gli articoli da 27 a 30, e gli articoli 40, 44, 45, 56 e 58 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 64 di adottare misure di esecuzione che rimangono valide dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009 cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.».

Articolo 7

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 6 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, o all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

3)

all’articolo 9, il paragrafo 7 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine.»;

4)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 8:

i)

al primo comma la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«8.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a:»;

ii)

la lettera a) è soppressa;

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il contenuto della notifica da effettuare;»;

iii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6)

all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

7)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

8)

all’articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

9)

all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

La Commissione specifica, in particolare, la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 deposita le informazioni presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine in conformità, rispettivamente, del paragrafo 1 o 3, al fine di consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d’origine.»;

10)

all’articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

In particolare la Commissione specifica:

a)

le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»;

11)

all’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   L’AESFEM elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per facilitare ulteriormente l’accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»;

12)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando la sede legale dell’emittente è situata in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7, all’articolo 12, paragrafo 6, e agli articoli da 14 a 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti.

L’autorità competente informa quindi l’AESFEM dell’esenzione concessa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione:

i)

istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie e le informazioni, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo;

ii)

certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l’emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all’articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»;

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

13)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l’autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano di conseguenza la Commissione e l'AESFEM.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»;

14)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010;

ter.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

quater.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente all’articolo 35 del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ad altre autorità competenti, all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (31).

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri e l'AESFEM, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d’informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva conformemente all’articolo 24. Gli Stati membri informano l’AESFEM quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti di vigilanza di tali autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»;

15)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Provvedimenti cautelari

1.   L’autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.»;

16)

il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

17)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell’articolo 27 bis.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

quater.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»;

18)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 27 bis

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27 ter

Obiezione agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 8

Modifiche alla direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è così modificata:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'“ABE”), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l'“AEAP”), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) (34), (in prosieguo, collettivamente, le “AEV”) nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

2)

all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»;

3)

all’articolo 28, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.»;

4)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri, le AEV nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo 1 e può essere prevista un’azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell’Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

5)

all’articolo 34 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare la coerente armonizzazione e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, le AEV, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell’Unione competenti in tale settore, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 37 bis

1.   Le autorità competenti cooperano con le AEV ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

2.   Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.»;

7)

il titolo del capo VI è sostituito dal seguente:

8)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure:»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 41, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

9)

l’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa e a condizione che le misure adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sul potere delegato al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell’articolo 41 bis.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 ter.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

quater.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41 bis e 41 ter.»;

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 41 bis

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 41 ter

Obiezione agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 9

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il comma esistente è sostituito dal seguente paragrafo:

«1.   Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi debbano ricevere un’autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e ne danno comunicazione alla Commissione e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) (in prosieguo l'“ABE”).

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione:

a)

relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all’articolo 7;

b)

per specificare le condizioni per conformarsi al requisito di cui all’articolo 8;

c)

per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 12.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all’ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione è notificata all’ABE.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L’ABE pubblica l’elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.»;

4)

all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La revoca dell’autorizzazione è notificata alla Commissione e all’ABE e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.»;

5)

all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

«9.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all’articolo 19 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

6)

all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

7)

all’articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

8)

all’articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

9)

all’articolo 28 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per detta notifica.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.».

10)

all’articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di seguire la procedura prevista all’articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l’ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.»;

11)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell’articolo 25 e dell’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3.»;

12)

all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti notificano alla Commissione, all’ABE e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale in un paese terzo.»;

13)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserita la lettera seguente:

«c)

che l’ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4.   L’ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

14)

all’articolo 42 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità competenti possono deferire all’ABE le situazioni in cui una richiesta di collaborazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.

Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni contenute nel presente articolo.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

15)

l’articolo 42 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, dopo il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Se, al termine del periodo iniziale di due mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di due mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell’articolo 19 del predetto regolamento. L’ABE prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.»;

b)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

16)

l’articolo 42 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE;

b)

le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’ABE e forniscano una motivazione se non lo fanno;

c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell’ABE o ai sensi della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso.

17)

all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’ABE conformemente alla presente direttiva, ad altre direttive applicabili agli enti creditizi e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.»;

18)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l’ABE possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi secondo la definizione di cui all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d’informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 44, paragrafo 1, della presente direttiva. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all’esecuzione del compito di vigilanza da parte di tali autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.»;

19)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un’autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell’espletamento delle loro funzioni:

a)

banche centrali del Sistema europeo di banche centrali o altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b)

all’occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

c)

Comitato europeo per il rischio sistemico (in prosieguo il “CERS”), quando tali informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza microprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (36).

La presente sezione non osta neanche a che le autorità o gli organismi di cui al primo comma comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui potrebbero avere bisogno ai fini dell’articolo 45.

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del Sistema europeo di banche centrali qualora queste informazioni siano pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. 1092/2010, qualora tali informazioni siano pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.»;

20)

l’articolo 63 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall’ABE ai sensi del paragrafo 6.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Al fine di assicurare la coerente armonizzazione e la convergenza delle prassi di vigilanza, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all’articolo 57, primo comma, lettera a).

L’ABE sorveglia l’applicazione di tali orientamenti.»;

21)

all’articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, per la comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell’Unione, prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative istruzioni), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo e terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

22)

all’articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ABE, in consultazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

23)

all’articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a), conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

24)

all’articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE, in consultazione con l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

25)

all’articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

26)

all’articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente paragrafo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d), nonché le condizioni usate per determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

27)

all’articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per introdurre nell’Unione, prima del 1o gennaio 2012, formati (con relative specifiche), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora inoltre progetti di norme tecniche di attuazione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

28)

all’articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l’ABE e la Commissione.»;

29)

all’articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   L’ABE presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.

Per assicurare un’armonizzazione coerente del presente paragrafo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

30)

all’articolo 124 è inserito il paragrafo seguente:

«6.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

31)

all’articolo 126, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;

32)

l’articolo 129 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Se l’autorità di vigilanza su base consolidata omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l’autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l’espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può rinviare il caso all'ABE, la quale può intervenire conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

b)

al paragrafo 2, quinto comma è aggiunta la parte seguente:

«Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l’ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

c)

al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all’articolo 84, paragrafo 1, all’articolo 87, paragrafo 9, e all’articolo 105 nonché di cui all’allegato III, parte 6, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al sesto e al settimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

d)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

al terzo comma i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE prende una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di quattro mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iv)

il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l’ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.»;

v)

il decimo comma è sostituito dal seguente:

«L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, al fine di facilitare l’adozione delle decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

33)

all’articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l’ABE, il CERS e le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Tali obblighi si applicano a tutte le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e all’autorità competente identificata ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1.

L’autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, che venga a sapere di una situazione descritta al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l'ABE.»;

34)

all’articolo 131, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione ad una filiazione di un’impresa madre che sia un ente creditizio possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione all’impresa madre ed esercitano la vigilanza su di essa affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alla presente direttiva. L’ABE è informata dell’esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.»;

35)

l’articolo 131 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la compatibilità con il diritto dell’Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso.

L’ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l’ABE vi partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a)

scambiarsi informazioni reciprocamente e con l’ABE conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

b)

accordarsi sull’affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;

c)

definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell’articolo 124;

d)

accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, e all’articolo 132, paragrafo 2;

e)

applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo coerente in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa dell’Unione;

f)

applicare l’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.

Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudicano i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.»;

b)

al paragrafo 2:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

ii)

il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività del collegio delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

36)

l’articolo 132, paragrafo 1, è così modificato:

a)

dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Le autorità competenti collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Le autorità competenti possono deferire all’ABE situazioni in cui:

a)

un’autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali, o

b)

una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

Fermo restando l’articolo 258 TFUE, nelle situazioni di cui al settimo comma l’ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento n. 1093/2010.»;

37)

all’articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 71, paragrafo 2. L’elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’ABE ed alla Commissione.»;

38)

l’articolo 143 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«L’ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell’esecuzione di detti compiti, tra l’altro anche sull’opportunità di aggiornare dette indicazioni.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’ABE prima di adottare una decisione.»;

b)

al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’ABE e alla Commissione.»;

39)

all’articolo 144 sono inseriti i commi seguenti:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

40)

all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione:

a)

dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

b)

del punto 23, lettera l), dell’allegato V per quanto riguarda i criteri per determinare le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva e del punto 23, lettera o), punto ii), dell’allegato V per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste in tale punto;

c)

della parte 2 dell’allegato VI per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

41)

l’articolo 156 è così modificato:

a)

i termini «comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria» sono sostituiti da «ABE»;

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, in collaborazione con l’ABE e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l’adozione di misure correttive.».

Articolo 10

Modifiche alla direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo: l'“ABE”) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2)

all’articolo 22, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

«Quando derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, le autorità competenti ne danno notifica alla Commissione e all'ABE.»;

3)

all’articolo 32, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti notificano dette procedure all'ABE, al Consiglio e alla Commissione.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«L’ABE formula orientamenti in relazione alle procedure di cui al presente paragrafo.»;

4)

all’articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l’ABE e la Commissione indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni stesse.»;

5)

all’articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità competenti collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento.».

Articolo 11

Modifiche alla direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«8.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2)

all’articolo 6, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

«L’AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.»;

3)

all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«6.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;

b)

i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3;

c)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l’articolo 11 della presente direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri informano l’AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione di detti compiti.»;

5)

all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l’articolo 10 bis, paragrafo 2, di tale direttiva.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;

ii)

il secondo comma è soppresso.

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

8)

all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

9)

all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10)

all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

11)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi:

a)

dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o

b)

ove ritengano che l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

al paragrafo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguente:

«7.   Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell’AESFEM a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

c)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;

12)

all’articolo 23, il paragrafo 6 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

13)

all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e

b)

quali ostacoli possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

14)

all’articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;

15)

all’articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

16)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

17)

all’articolo 50 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

18)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

«Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l’AESFEM conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico (“CERS”), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (40), conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano:

a)

criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

b)

disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

c)

disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

19)

all’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’AESFEM trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme a eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.»;

20)

l’articolo 60 è così modificato:

a)

al paragrafo 6:

i)

al primo comma la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

21)

l’articolo 61 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e

b)

il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

22)

all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

23)

l’articolo 64 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

b)

nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

24)

all’articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

25)

all’articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

26)

l’articolo 78 è così modificato:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)

il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

i)

per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;

ii)

per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;

iii)

per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);

iv)

per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e,

v)

per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e

c)

i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

27)

all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

28)

all’articolo 83 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all’assunzione di prestiti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

29)

all’articolo 84 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l’adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

30)

l’articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

1.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:

a)

la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

b)

le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.

2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’articolo 93, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

a)

la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

b)

la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

c)

la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

31)

all’articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.»;

32)

l’articolo 101 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui:

a)

una richiesta di scambio di informazioni di cui all’articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole;

b)

la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o

c)

una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la capacità dell’AESFEM di intervenire in tali casi conformemente all’articolo 17 di detto regolamento.

9.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire, all’indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

33)

l’articolo 102 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell’Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’AESFEM conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 o al CERS. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’AESFEM, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (42), e il CERS.

34)

l’articolo 103 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;

35)

l’articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

36)

l’articolo 108, paragrafo 5, è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione e l’AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;

37)

il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

38)

l’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

a)

chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l’Unione; o

b)

allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.

Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter.»;

39)

l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis.

3.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.»;

40)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 112 bis

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 112 ter

Obiezione agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Articolo 12

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui precisa se le AEV abbiano presentato i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui alla presente direttiva, a prescindere dal fatto che la presentazione sia obbligatoria o facoltativa, con proposte appropriate.

Articolo 13

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all’articolo 5, paragrafo 10, all’articolo 5, paragrafo 11, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 12, all’articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafi 18e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all’articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all’articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all’articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all’articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’articolo 9, paragrafi 34 e 35, all’articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all’articolo 9, paragrafi 38 e 39, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 18 marzo 2010 (GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 1).

(2)  Parere del 18 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

(4)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale

(5)  Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale

(6)  Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale

(7)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(11)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(12)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(13)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(14)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(15)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(16)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(19)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(20)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(21)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(22)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(23)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(24)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(25)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;

(26)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(27)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(28)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(29)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»;

(30)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(31)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(32)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(33)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(34)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(35)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.»;

(36)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(37)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(38)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.».

(39)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(40)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(41)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(42)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.»;