5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/17


DIRETTIVA 2010/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2010

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Sumitomo Chemical (UK) Plc, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo metofluthrin nell'allegato I ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotti 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) di cui all'allegato V della direttiva stessa. Alla data stabilita dall'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il metofluthrin non era commercializzato come principio attivo di biocidi.

(2)

Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 19 giugno 2008, la relativa relazione corredata di una raccomandazione.

(3)

La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 27 maggio 2010 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione.

(4)

Dagli esami effettuati si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti metofluthrin soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il metofluthrin nell'allegato I della medesima direttiva.

(5)

A livello europeo non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi del metofluthrin. Occorre pertanto che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(6)

È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo metofluthrin e, in generale, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(7)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

(8)

La direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza metofluthrin è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«36

Metofluthrin

 

Isomero RTZ:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciclopropancarbossilato

Numero CE: n.p.

Numero CAS: 240494-71-7

 

Somma di tutti gli isomeri:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarbossilato

Numero CE: n.p.

Numero CAS: 240494-70-6

Il principio attivo è conforme ad entrambe le purezze minime seguenti:

 

Isomero RTZ

754 g/kg

 

Somma di tutti gli isomeri

930 g/kg

1o maggio 2011

Non pertinente

30 aprile 2021

18

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm