13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/27 |
DIRETTIVA 2010/21/UE DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2010
che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) e 2008/116/CE (5). |
(2) |
Il rilascio accidentale di queste sostanze attive recentemente segnalato da diversi Stati membri ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele. Di conseguenza gli Stati membri interessati hanno preso misure precauzionali per sospendere temporaneamente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. |
(3) |
L’impiego di clothianidin, tiametoxam e imidacloprid è autorizzato solamente come insetticida, anche nel trattamento delle sementi. L’impiego di fipronil è tuttavia autorizzato solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Gli incidenti segnalati dagli Stati membri riguardano l’impiego inopportuno di queste sostanze attive nel trattamento delle sementi. |
(4) |
Per evitare incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La misura di cui alla presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.
(4) GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.
(5) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:
1) |
nella riga 123 relativa al clothianidin, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri provvedono affinché:
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2) |
nella riga 142 relativa al tiametoxam, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per l’impiego come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri provvedono affinché:
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3) |
nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue: «PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel trattamento delle sementi. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele:
Gli Stati membri provvedono affinché:
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4) |
nella riga 163 relativa al fipronil, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:
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5) |
nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele e volatili, per l’uso come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri provvedono affinché:
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6) |
nella riga 222 relativa all’imidacloprid, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte B della frase seguente è eliminata:
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