10.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/29


DIRETTIVA 2010/6/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia, Madhuca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.

(2)

Per quanto riguarda il mercurio, nel suo parere del 20 febbraio 2008 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che l'attuale livello massimo per i mangimi completi per pesci (0,1 mg/kg) e il livello massimo nei mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini (0,5 mg/kg) non sono armonizzati. In seguito a recenti sviluppi nella formulazione di mangimi, gli alimenti per pesci contengono una maggiore quantità di olio e farine di pesce; con le attuali disposizioni giuridiche, tuttavia, viene compromessa la disponibilità di queste materie prime pregiate per la produzione di mangimi per pesci. Per porre rimedio a questa situazione è opportuno aumentare leggermente il livello massimo riguardante i mangimi per pesci; tale incremento non impedirebbe la conformità dei pesci di allevamento ai livelli massimi stabiliti di mercurio. Dal parere dell'EFSA emerge inoltre che l'attuale livello massimo relativo ai mangimi completi per cani e gatti non assicura una sufficiente protezione. Tale livello deve quindi essere abbassato e, dato che il grado di sensibilità degli animali da pelliccia è simile a quello dei gatti, esso deve essere applicato anche per gli animali da pelliccia.

(3)

Per quanto riguarda i nitriti, nel suo parere del 25 marzo 2009 (3) l'EFSA ha concluso che per i bovini e i suini, in quanto specie delicate rappresentative impiegate per la produzione di alimenti, sono sufficienti i margini di sicurezza del valore NOAEL (No Observed Adverse Effect Level, dose senza effetto nocivo osservata) corrispondente. Ha inoltre osservato che la presenza di nitrito nei prodotti animali non è causa di preoccupazioni per la salute umana. Il nitrito, per un contenuto massimo di 100 mg/kg, è già autorizzato quando viene impiegato come conservante nei mangimi completi per cani e gatti, con un tasso di umidità superiore al 20 %, e come additivo negli insilati (4). Il nitrito non deve essere quindi considerato una sostanza indesiderabile in tali mangimi completi e negli insilati. Di conseguenza non deve essere applicato alcun livello massimo in questi casi.

(4)

Per quanto riguarda il gossipolo, nel suo parere del 4 dicembre 2008 l'EFSA ha concluso che i livelli massimi attuali relativi a ovini, agnelli compresi, e caprini, capretti compresi, non assicurano una protezione sufficiente a impedire effetti nocivi alla salute animale. Ha inoltre stabilito che l'esposizione umana al gossipolo mediante il consumo di alimenti ottenuti da animali che si nutrono di prodotti derivati dai semi di cotone è probabilmente basso e non dovrebbe produrre effetti nocivi. In base a questo parere i livelli massimi per ovini, agnelli compresi, e caprini, capretti compresi, dovrebbero essere abbassati.

(5)

Per quanto riguarda le saponine della Madhuca longifolia L., nel suo parere del 29 gennaio 2009 (5) l'EFSA ha concluso che non sono previsti effetti nocivi per la salute degli animali data la trascurabile esposizione degli animali interessati all'interno dell'Unione. Essa ritiene che l'esposizione alimentare dell'uomo alle saponine della Madhuca è trascurabile dato che gli esseri umani non consumano prodotti derivati da questo albero e la farina di Madhuca non è impiegata come mangime all'interno dell'Unione. È di conseguenza opportuno eliminare la riga riguardante Mowrah, Bassia, Madhuca.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(7)

I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul mercurio quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2008) 654, 1-76.

(3)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul nitrito quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2009) 1017, pagg. 1-47.

(4)  Registro comunitario degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, voce relativa al nitrito di sodio (cani, gatti) e nitrito di sodio negli insilati, http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

(5)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sulle saponine della Madhuca longifolia L. quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2009) 979, 1-36.


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come segue.

1)

la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercurio (1)  (2)

Materie prime per mangimi,

0,1

ad eccezione di:

 

mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

0,5

carbonato di calcio

0,3

Mangimi composti complementari e completi,

0,1

ad eccezione di:

 

mangimi minerali

0,2

mangimi composti per pesci

0,2

mangimi completi per cani, gatti e per animali da pelliccia

0,3

2)

la riga 5, nitriti, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

«5.

Nitriti

Materie prime per mangimi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

ad eccezione di:

 

farine di pesce

30 (espresso in nitrito di sodio)

insilati

Mangimi completi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

ad eccezione di:

 

mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %

—»;

3)

la riga 9, Gossipolo libero, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%

(1)

(2)

(3)

«9.

Gossipolo libero

Materie prime per mangimi,

20

ad eccezione di:

 

semi di cotone

5 000

panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone

1 200

Mangimi completi,

20

ad eccezione di:

 

mangimi completi per bovini adulti

500

mangimi completi per ovini (salvo agnelli) e caprini (salvo capretti)

300

mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli

100

mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (salvo i suinetti)

60»;

4)

la riga 32, «Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Machr. = Bassia longifolia L. = Illipe alabrorum Engl. Madhuca indica melin [= Bassia Latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]» è eliminata.


(1)  I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(2)  I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del mercurio, in cui l’estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.»;