|
28.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/11 |
DIRETTIVA 2010/2/UE DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la direttiva 2009/37/CE della Commissione (2) il clormequat è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
|
(2) |
Nella domanda di iscrizione del clormequat il notificante (ovvero la Task Force CCC) ha presentato dati sulle utilizzazioni come fitoregolatore, a sostegno della conclusione secondo cui è lecito, in linea generale, presumere che i prodotti fitosanitari contenenti clormequat soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il clormequat è stato tuttavia inserito nell’allegato I di tale direttiva con una disposizione specifica in base alla quale gli Stati membri ne possono autorizzare solo le utilizzazioni su cereali. |
|
(3) |
In aggiunta a tali utilizzazioni, il Belgio e la Svezia hanno richiesto una modifica alla disposizione specifica in questione, volta rispettivamente a consentire l’utilizzazione del clormequat sulle piante ornamentali e sull'erba per la produzione di sementi. Il 29 ottobre 2009 e il 4 novembre 2009 detti Stati membri hanno comunicato alla Commissione le proprie conclusioni, secondo cui le estensioni dell’utilizzazione richieste non causano rischi diversi da quelli già presi in considerazione dalle disposizioni specifiche relative al clormequat nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. Tali esenzioni riguardano l'impiego su colture non commestibili, non comportando quindi alcuna presenza di residui in prodotti alimentari. Inoltre i rimanenti parametri di applicazione previsti nelle disposizioni specifiche di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati. |
|
(4) |
È pertanto giustificata la modifica delle disposizioni specifiche per il clormequat. |
|
(5) |
La direttiva 91/414/CEE va quindi modificata di conseguenza. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano il 28 maggio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 maggio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 281 è sostituita dalla seguente:
|
N. |
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
«281 |
clormequat CAS 7003-89-6 (clormequat) CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat) CIPAC 143 (clormequat) CIPAC 143302 (cloruro di clormequat) |
2-chloroethyltrimethylammonium (clormequat) cloruro di 2-cloropropildimetilammonio (cloruro di clormequat) |
≥ 636 g/kg Impurezze 1,2-dicloroetano: max 0,1 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat). Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat) |
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, segnatamente per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l'autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009, e in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.» |
(1) Ulteriori particolari sull'identità e la specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.