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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/51 |
RACCOMANDAZIONE U2
del 12 giugno 2009
riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/16
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando che:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che si trova in disoccupazione completa e che si reca in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione conserva, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro. |
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(2) |
Una delle condizioni indicate alla lettera a) del suddetto paragrafo consiste nel fatto che l’interessato sia rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. |
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(3) |
La frase finale della lettera a) permette tuttavia agli uffici o alle istituzioni competenti di autorizzare la partenza della persona in cerca di lavoro prima della scadenza delle quattro settimane. |
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(4) |
Tale autorizzazione non dovrebbe essere negata alle persone che soddisfano le altre condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del suddetto regolamento, e desiderano accompagnare il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in un altro Stato membro. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:
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1. |
L’autorizzazione a partire, prima della scadenza delle quattro settimane, come previsto nella frase finale dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, sarà concessa alla persona che si trova in disoccupazione completa, che soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 64, paragrafo 1, e che accompagni il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Il termine «partner» va interpretato ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. |
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2. |
La presente raccomandazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.