18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/22


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2010

relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/161/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono ampiamente utilizzate in campo industriale e in applicazioni di consumo, ad esempio in rivestimenti antimacchia in tessuti e tappeti, rivestimenti resistenti all’olio per prodotti di carta approvati per il contatto con alimenti, schiume antincendio, tensioattivi per l’industria estrattiva dei minerali e del petrolio, lucidanti per pavimenti e formulazioni di insetticidi. Importante è il sottoinsieme dei tensioattivi organici perfluorinati (PER) a cui appartengono l’acido perfluoroottansulfonico (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA).

(2)

A causa del loro ampio uso, è stata rilevata la presenza di PFOS, PFOA, dei loro sali e precursori nell’ambiente, nei pesci, negli uccelli e nei mammiferi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pertanto chiesto al suo gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare di elaborare un parere sull’importanza degli alimenti e sul contributo relativo dei diversi prodotti alimentari e materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti per l’esposizione umana al PFOS e ai loro sali, nonché di formulare raccomandazioni su come procedere nella valutazione dei rischi inerenti ai composti organici perfluorinati.

(3)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare ha adottato un parere scientifico sul PFOS, il PFOA e i loro sali il 21 febbraio 2008 (1).

(4)

In questo parere scientifico l’EFSA ritiene improbabile che il PFOS e il PFOA abbiano effetti nocivi per la popolazione, ma rileva che sussistono incertezze quanto ai loro effetti sullo sviluppo degli organismi viventi. L’EFSA ritiene auspicabile che si possa disporre di maggiori dati sui tenori di PFAS negli alimenti e nell’uomo, in particolare per monitorare le tendenze nell’esposizione.

(5)

Le parti contraenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti sono tenute a monitorare la presenza di inquinanti organici persistenti (POP), delle loro alternative e dei POP potenziali; inoltre, il PFOS, i suoi sali e il floruro di perfluoroottano e sulfonile (PFOSF) sono inseriti nell’allegato B della Convenzione tra le sostanze soggette a limitazioni della produzione e dell’uso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Si raccomanda agli Stati membri di monitorare nel corso del 2010 e 2011 la presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. Il controllo dovrebbe comprendere un’ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo anche di alimenti di origine animale come i pesci, la carne, le uova, il latte e i prodotti derivati, nonché di alimenti di origine vegetale, al fine di consentire una stima esatta dell’esposizione.

2.

Si raccomanda agli Stati membri di applicare i metodi di campionamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (2) al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita campionata.

3.

Si raccomanda agli Stati membri di analizzare le sostanze perfluoroalchiliche al fine di individuare la presenza dei composti PFOS e PFOA e, se possibile, dei loro precursori, come perfluoroottano sulfonamide (PFOSA), N-etilperfluorottanosulfonamidetanolo (NEtFOSE) e 8:2 fluorotelomeri degli alcool. Gli Stati membri dovranno, ove possibile, includere composti simili ai PFOS e PFOA, ma con catena di diversa lunghezza (C4 — C15), e tensioattivi a base di fosfati polifluoroalchilici (PAPS), come 8:2 diPAPS e 8:2 monoPAPS, al fine di stimare l’importanza della loro presenza negli alimenti.

4.

Si raccomanda agli Stati membri di analizzare le sostanze perfluoroalchiliche conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), applicando un metodo d’analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili. Idealmente, i tassi di recupero dovrebbero essere compresi tra il 70 e il 120 %, con limiti di quantificazione di 1 μg/kg.

5.

Si raccomanda agli Stati membri di trasmettere regolarmente all’EFSA i dati del monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall’EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, nonché di fornire i dati degli anni precedenti ottenuti tramite un metodo d’analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili al fine di monitorare le tendenze nell’esposizione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  Parere del comitato scientifico sui contaminanti nella catena alimentare relativo all’acido perfluoroottansulfonico (PFOS), all’acido perfluoroottanoico (PFOA) e ai loro sali, The EFSA Journal (2008) n. 653, pag. 1-131.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.