|
3.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 novembre 2010
che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica
2010/C 326/07
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando che:
|
(1) |
Nella strategia Europa 2020, quale stabilita nella comunicazione della Commissione dal titolo Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, si espone la visione di un’economia sociale di mercato per l’Europa del XXI secolo che tragga pieno vantaggio dai benefici economici e sociali di una società digitale. |
|
(2) |
Una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 definita nella comunicazione della Commissione dal titolo Un’agenda digitale europea (1) attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un mercato digitale unico attraverso l’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono ai cittadini di trarne pieno vantaggio. |
|
(3) |
Grazie allo stretto legame che esiste tra i processi di fatturazione e di pagamento, la creazione dell’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) offre un trampolino di lancio per l’istituzione di regimi europei di fatturazione elettronica interoperabili i quali, grazie ad una maggiore efficienza ed automazione delle catene di approvvigionamento, possono favorire le imprese e i fornitori di servizi finanziari. |
|
(4) |
In conformità alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri dovranno aderire al principio della parità di trattamento tra fatturazione elettronica e su carta. |
|
(5) |
La comunicazione della Commissione dal titolo Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa (3) propone l’istituzione di un forum europeo multilaterale delle parti interessate con il compito di assistere la Commissione nel coordinamento di azioni a livello degli Stati membri e nell’individuazione di misure a livello dell’Unione tese a facilitare l’adozione in massa della fatturazione elettronica. |
|
(6) |
È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo della fatturazione elettronica e definirne i compiti e la composizione. |
|
(7) |
Il gruppo si occuperà innanzitutto di monitorare l’adozione della fatturazione elettronica e contribuirà a svilupparne il mercato in tutti gli Stati membri. Occorre che il gruppo faccia da collegamento tra i forum multilaterali nazionali delle parti interessate e presti particolare attenzione agli aspetti transfrontalieri della fatturazione elettronica, nonché all’adozione di questo tipo di fatturazione da parte delle piccole e medie imprese. |
|
(8) |
È opportuno che il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica sia composto da membri dei forum nazionali e da rappresentanti delle associazioni europee della comunità degli utenti, del Comitato europeo di normazione (CEN), della Banca centrale europea (BCE) e del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito in virtù dell’articolo 29. |
|
(9) |
È opportuno elaborare norme in materia di divulgazione di informazioni da parte dei membri del forum, fatte salve le norme della Commissione in materia di sicurezza stabilite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (4). |
|
(10) |
I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). |
|
(11) |
È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica, in appresso «il forum».
Articolo 2
Compiti
1. Il forum si occuperà di:
|
a) |
assistere la Commissione nel monitorare sia lo sviluppo del mercato della fatturazione elettronica che il livello di adozione di quest’ultima da parte del settore industriale e dei servizi in tutti gli Stati membri; |
|
b) |
propiziare lo scambio di esperienze e di buone prassi che faciliti l’emergere di soluzioni interoperabili di fatturazione elettronica; |
|
c) |
segnalare i problemi incontrati, con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere, e proporre soluzioni adeguate; |
|
d) |
sostenere e monitorare i lavori per l’adozione di un modello di dati standard per la fatturazione elettronica |
2. Nello svolgere i suoi compiti, il forum tiene conto dei risultati di attività precedenti, del lavoro esistente e delle soluzioni, in particolare per quanto riguarda il contesto giuridico, i requisiti commerciali e le norme tecniche, nel campo della fatturazione elettronica, sia nel settore pubblico che privato.
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa a:
|
a) |
altre iniziative legislative che dovessero essere prese a livello dell’Unione per affrontare gli ostacoli ancora esistenti all’adozione della fatturazione elettronica; |
|
b) |
processi commerciali nella catena di approvvigionamento finanziario che potrebbero facilitare il lancio ufficiale della fatturazione elettronica, in particolare nel settore dei pagamenti e dell’area unica dei pagamenti in euro (AUPE); |
|
c) |
azioni a livello nazionale ed europeo a sostegno dell’adozione della fatturazione elettronica, in particolare da parte delle piccole e medie imprese. |
Articolo 4
Composizione
Il forum è composto da 63 membri:
|
a) |
due membri per ogni forum multilaterale nazionale delle parti interessate; |
|
b) |
sei membri delle associazioni europee rappresentanti i consumatori, le piccole e medie imprese e le grandi imprese; |
|
c) |
un rappresentante del Comitato europeo di normazione (CEN), uno della Banca centrale europea e uno del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito in virtù dell’articolo 29 (6). |
Articolo 5
Nomina dei membri
1. La Commissione nomina i membri del forum conformemente a quanto segue:
|
1) |
i membri di cui all’articolo 4, lettera a), sono nominati sulla base di proposte degli Stati membri. Essi rappresentano i forum multilaterali nazionali delle parti interessate; |
|
2) |
i membri di cui all’articolo 4, lettera b), sono nominati a rappresentare le organizzazioni di cui all’articolo 4, lettera b). I servizi della Commissione garantiranno una rappresentanza equilibrata tra i suddetti gruppi di persone interessate; |
|
3) |
i rappresentanti di cui all’articolo 4, lettera c), sono nominati sulla base di proposte, rispettivamente, del CEN, della BCE e del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali istituito in virtù dell’articolo 29. |
2. I membri sono nominati per una durata di tre anni.
3. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.
4. I nomi dei membri di cui all’articolo 4 sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e altre entità simili della Commissione.
5. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 6
Funzionamento
1. Il forum è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del forum, in funzione di specifiche esigenze, esperti esterni al gruppo in possesso di particolari competenze in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), e a paesi candidati all’adesione.
3. I membri del forum, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti giudicati idonei.
4. Le riunioni del forum si svolgono presso i locali della Commissione. Quest’ultima assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del forum.
5. Il forum adotta il proprio regolamento di procedura sulla base del regolamento di procedura tipo adottato dalla Commissione.
6. La Commissione pubblica informazioni pertinenti sulle attività svolte dal forum inserendole nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente.
7. Allo scadere del mandato del forum, la Commissione prepara una relazione sui progressi compiuti dal forum. La relazione è resa pubblica.
Articolo 7
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del forum non sono remunerati per i servizi che prestano.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del forum in base alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013.
Fatto a Bruxelles, il 2 novembre 2010.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) COM(2010) 45.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) COM(2010) 712.
(4) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) Direttiva 95/46/CE, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.