21.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


DECISIONE N. 938/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra la Repubblica moldova (in prosieguo la «Moldova») e l’Unione europea si stanno sviluppando nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e la Moldova hanno convenuto un piano d’azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Moldova. Il quadro di tali relazioni bilaterali è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente. Nel gennaio 2010 l’Unione europea e la Moldova hanno avviato i negoziati su un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l’accordo esistente di partenariato e di cooperazione.

(2)

L’economia moldava è stata duramente colpita dalla crisi finanziaria internazionale, che ha determinato un drastico calo della produzione, un deterioramento della posizione di bilancio e un aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

(3)

La stabilizzazione e la ripresa dell’economia moldava sono sostenute dall’assistenza finanziaria da parte del Fondo monetario internazionale (FMI). L’accordo di finanziamento FMI per la Moldova è stato approvato il 29 gennaio 2010.

(4)

La Moldova ha chiesto un’assistenza macrofinanziaria dell’Unione europea a causa dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

(5)

Dato che nella bilancia dei pagamenti della Moldova permane un fabbisogno residuo di finanziamento per il 2010-2011, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Moldova di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell’FMI. Tale assistenza finanziaria dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dello Stato.

(6)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell’FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione.

(7)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(8)

Gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un controllo regolare della Commissione.

(9)

Le condizioni sulle quali poggia l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero riflettere i principi e gli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione nei confronti della Moldova.

(10)

Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione in relazione all’assistenza macrofinanziaria in oggetto, occorre che la Moldova adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità connessa a tale assistenza. É altresì necessario che la Commissione provveda agli opportuni controlli e che la Corte dei conti provveda alle opportune verifiche contabili.

(11)

La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(12)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito all’evoluzione dell’assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(13)

A norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non si applica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Moldova e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.

2.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese tra l’FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d’azione UE-Moldova. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell’assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.

3.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.   La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ha il potere di negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, che verranno fissate in un memorandum d’intesa comprendente uno scadenzario per il soddisfacimento di tali condizioni (in prosieguo il «memorandum d’intesa»). Le condizioni sono in linea con gli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e la Moldova e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica fissati nell’accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d’azione UE-Moldova. Tali principi e obiettivi mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell’assistenza, inclusi in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in un accordo sulla sovvenzione che verrà concluso tra la Commissione e le autorità moldave.

2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova, che sono rilevanti ai fini dell’assistenza in oggetto, e il rispetto dello scadenzario convenuto.

3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Moldova l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, sotto forma di sovvenzione erogata in almeno tre rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa.

2.   La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni di politica economica stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata e delle rate successive non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della rata precedente.

3.   I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro pubblico della Moldova come beneficiario finale.

Articolo 4

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e relative modalità di esecuzione (4). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo sulla sovvenzione da convenire con le autorità moldave prevedono l’attuazione, da parte di quest’ultima, di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità che interessino l’assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei fondi dell’Unione, il memorandum d’intesa e l’accordo sulla sovvenzione prevedono inoltre controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco, effettuati dalla Commissione e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all’occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 6

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).