3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare

2010/C 210/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 173, paragrafo 1, del trattato assegna all'Unione e agli Stati membri il compito di garantire che le condizioni necessarie per la competitività dell'industria dell'Unione vengano assicurate, incoraggiando segnatamente un ambiente favorevole alla cooperazione fra le imprese. In particolare, l'articolo 173, paragrafo 2, invita gli Stati membri a consultarsi reciprocamente in collegamento con la Commissione e, ove necessario, a coordinare le loro azioni. La Commissione può assumere ogni iniziativa utile al fine di promuovere tale coordinamento.

(2)

Il gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare, istituito con la decisione 2008/359/CE della Commissione (1), del 28 aprile 2008, ha redatto una relazione contenente trenta raccomandazioni ed una tabella di marcia di iniziative chiave, al fine di promuovere la competitività dell'industria alimentare europea.

(3)

Nella sua comunicazione «Un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (2), la Commissione ha presentato dieci iniziative politiche volte a correggere le disfunzioni constatate in occasione del riesame del mercato unico nel settore alimentare e si è impegnata a presentare una relazione sulla loro attuazione, sulla base di una discussione con le parti interessate.

(4)

È opportuno attualmente garantire il controllo degli sviluppi delle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare e delle iniziative della Commissione. A tal fine, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti con competenze ampliate, sotto forma di un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, la cui composizione rifletta l'insieme degli operatori della filiera alimentare. Tale Forum permetterà di garantire la coerenza delle diverse iniziative della Commissione.

(5)

Il Forum deve essere composto da personalità di alto livello in rappresentanza degli Stati membri e dei settori dell'agricoltura, dell'industria di trasformazione agroalimentare e della distribuzione dei prodotti alimentari, nonché di organizzazioni non governative esperte nel campo della filiera alimentare.

(6)

È opportuno prevedere regole sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del Forum, senza pregiudicare la normativa della Commissione in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, ECSC, Euratom della Commissione (3).

(7)

Ogni dato avente carattere personale riguardante i membri del Forum deve essere trattato in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati di natura personale da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (4).

(8)

È opportuno abrogare la decisione 2008/359/CE.

(9)

È opportuno stabilire la durata di applicazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Il Forum

Viene istituito un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, denominato in appresso «il Forum».

Articolo 2

Compiti

Il Forum assiste la Commissione nell'elaborazione della politica industriale nel settore agroalimentare. A tal fine, segue tanto le raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare, istituito con la decisione 2008/359/CE della Commissione, quanto l'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa».

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il Forum su ogni questione attinente alla competitività e al funzionamento della filiera alimentare nel quadro del mercato interno e al fine di stabilire nuove raccomandazioni in funzione degli sviluppi della filiera alimentare.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il Forum è composto da non più di 45 membri.

2.   Il Forum comprende:

le autorità nazionali di Stati membri competenti per il settore alimentare a livello ministeriale,

imprese operanti nei settori dell'industria agroalimentare, del commercio e della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'Unione,

associazioni e federazioni in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare e del commercio, nonché della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'Unione,

organizzazioni non governative esperte nelle questioni attinenti alla filiera alimentare.

3.   Ogni membro del Forum designa un rappresentante permanente presso il gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4.   I membri vengono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e rimangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione in conformità con il paragrafo 5 del presente articolo ovvero fino alla fine del loro mandato.

5.   I membri possono essere sostituiti per il resto del loro mandato nei casi seguenti:

a)

quando presentano le dimissioni;

b)

quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del Forum;

c)

quando non rispettano l'articolo 339 del trattato.

6.   I nominativi dei membri vengono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per le Imprese e industria e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione.

La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nominativi dei membri vengono effettuate in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il Forum è presieduto dalla Commissione. Esso redige una relazione annuale sulle sue attività che viene indirizzata alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.   Un gruppo preparatorio, in appresso denominato «gruppo di sherpa», prepara i dibattiti, i documenti di base e i pareri in vista dell'elaborazione della relazione annuale del Forum. Questo gruppo è presieduto dalla Commissione.

3.   La Commissione può riunire gruppi di lavoro incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito con l'accordo del Forum ovvero del gruppo di sherpa. Tali gruppi di lavoro vengono sciolti una volta portato a termine il loro mandato.

4.   La Commissione può invitare esperti o osservatori aventi una competenza particolare su un soggetto previsto dall'ordine del giorno, a partecipare ai lavori del Forum o alle deliberazioni o ai lavori del gruppo di sherpa ovvero dei gruppi di lavoro.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare il Parlamento europeo a designare uno o più rappresentanti per partecipare alle riunioni del Forum.

5.   Il Forum, il gruppo di sherpa e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, in base alle modalità e al calendario stabiliti da quest'ultima. L'attività di segreteria è garantita dalla Commissione. Funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare a riunioni del Forum, del gruppo di sherpa e dei gruppi di lavoro.

6.   I membri del Forum, i loro rappresentanti e gli esperti, nonché gli osservatori invitati, devono attenersi agli obblighi di segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle loro normative di attuazione, nonché alle norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE di cui all'allegato della decisione della Commissione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

7.   La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazione.

Ove necessario, la Commissione può tradurre in tutto o in parte tali documenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 6

Abrogazione

Viene abrogata la decisione 2008/359/CE.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2012.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 15.

(2)  COM(2009) 591 del 28.10.2009.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.