21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante modifica della decisione 2005/1/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca per quanto riguarda la presentazione di tali carcasse

[notificata con il numero C(2010) 9187]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2010/793/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/1/CE della Commissione (2), l’impiego di sei metodi di classificazione delle carcasse di suino è stato autorizzato nella Repubblica ceca.

(2)

Il 23 febbraio 2010 la Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all’allegato V, punto B.III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella standard definita nell’allegato V, punto B.III, del regolamento allorché la pratica commerciale generalmente seguita sul loro territorio si discosta da tale presentazione standard. Nella sua domanda, la Repubblica ceca ha precisato che, sul proprio territorio, la pratica commerciale prevede che le carcasse siano presentate con la sugna. Tale presentazione, diversa da quella standard, dovrebbe pertanto essere autorizzata nella Repubblica ceca.

(4)

Al fine di stabilire le quotazioni per le carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di tale diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi al peso della presentazione standard.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/1/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/1/CE si inserisce il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Nella Repubblica ceca, fatta salva la presentazione standard di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, allegato V, punto B.III, primo comma, le carcasse di suino possono essere presentate con la sugna al momento della pesata e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:

peso della carcassa a caldo = 1,65651 + 0,96139 × peso della carcassa constatato a caldo con la sugna.»

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 8.